Legge di stabilità 2013, L. 24 dicembre 2012 , n. 228

LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013). (12G0252)

(GU n. 302 del 29-12-2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell’allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

2. Nell’allegato 2 sono indicati:

 

a) l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l’anno 2013;

 

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

 

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell’allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

 

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;

 

b) alla gestione speciale minatori;

 

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

 

4. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge.

 

5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

 

6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.

 

 

7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

 

 

8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 15.

 

 

9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l’attuazione del comma 15 del medesimo articolo 7.

 

 

10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell’ottica dell’ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un ,più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

 

 

b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;

 

 

c) all’articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

 

 

d) all’articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull’organizzazione e sull’attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;

 

 

e) all’articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

 

 

 

11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.

 

 

12. Per l’anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale.

 

 

13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

 

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l’ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1º gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

 

 

15. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l’anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall’anno 2015.

 

 

16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 29.

 

 

17. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

 

 

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

2) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello»;

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;

2) dopo l’articolo 16 inserire i seguenti:

«Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Art. 16-ter. – (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). — 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Art. 16-quater. – (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). — 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “all’articolo 1” sono inserite le seguenti: “effettuata a mezzo del servizio postale”;

b) all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole: “«di cui all’articolo 1 deve” sono sostituite dalle seguenti: “che procede a norma dell’articolo 2 deve”;

c) all’articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. — 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”;

e) all’articolo 4, comma 1, le parole: “a mezzo posta elettronica certificata, ovvero” sono soppresse;

f) all’articolo 5, il comma 1 è abrogato;

g) all’articolo 6, comma 1, le parole: “la relazione di cui all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9″;

h) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.”;

i) all’articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

l) all’articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici”.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all’adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Art. 16-quinquies. – (Copertura finanziaria). — 1. Per l’adeguamento dei sistemi informativihardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012, di euro 5.000.000 per l’anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall’anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

3) all’articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.”»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

 

 

20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;

b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;

2) all’articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

3) l’articolo 548 è sostituito dal seguente:

«Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). — Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza. fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;

4) l’articolo 549 è sostituto dal seguente:

«Art. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). — Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.».

 

 

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

 

 

22. All’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente»;

 

 

b) il comma 4 è abrogato.

 

 

 

23. L’abrogazione del comma 4 dell’articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo.

 

 

24. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

 

 

25. All’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 6, lettera s):

 

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

 

 

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente:

«d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;»;

 

 

3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

 

 

 

b) al comma 10:

 

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;

 

 

2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

 

 

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

 

 

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

 

 

 

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall’anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall’anno 2014 tale ultima quota è destinata all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuato al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;

 

 

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all’assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;

 

 

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l’incremento della quota variabile del compenso di cui all’articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;

 

 

f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;

 

 

g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell’emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».

 

 

 

26. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste».

 

 

27. Il contributo di cui all’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

 

 

28. Il maggior gettito derivante dall’applicazione dei commi 25, lettera a), e 27 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.

 

 

29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

30. All’articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali».

 

 

31. Nell’articolo 152-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto.».

 

 

32. Nell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto.».

 

 

33. All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole «progressivamente vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»;

 

 

b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole «comma 39» sono aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi».

 

 

 

34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all’articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall’anno 2013.

 

 

35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 37 a 42.

 

 

36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) a partire dall’esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;

3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;

4) esercizio di acquisizione 2015: per 1’80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016».

 

 

37. L’autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall’anno 2013, di un ammontare. pari a 5.287.735 euro annui.

 

 

38. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall’articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

 

 

39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all’estero di assoluta priorità.

 

 

40. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

 

 

41. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l’anno 2013, di euro 5.963.544 per l’anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall’anno 2015.

 

 

42. A decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.

 

 

43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.

 

 

44. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

 

45. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

 

 

46. Il comma 15 dell’articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

 

 

47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

 

 

48. A decorrere dal 1º gennaio 2014 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto.Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

 

 

49. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2013.

 

 

50. Nell’esercizio finanziario 2013 è versata all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

 

 

51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

 

 

52. Il Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell’anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

 

 

53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche mediante l’attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

 

55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

 

 

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.

 

 

57. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;

 

 

b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

 

 

 

58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l’anno scolastico 2012-2013.

 

 

59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.

 

 

60. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».

 

 

61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.

 

 

62. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l’anno 2013, di euro 3 milioni per l’anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

 

63. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 9l0, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall’anno 2013.

 

 

64. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall’anno 2013.

 

 

65. L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 39, comma 2, della legge lº agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016.

 

 

66. Gli oneri previsti dall’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l’anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall’anno 2014.

 

 

67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l’anno 2013 e in 200 a decorrere dall’anno 2014.

 

 

68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare è fissato in 136 unità a decorrere dall’anno 2013.

 

 

69. Al secondo periodo del comma 172 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l’anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l’anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».

 

 

70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.

 

 

71. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

 

 

72. All’articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».

 

 

73. La riduzione delle spese di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 — Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.

 

 

74. I benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l’anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall’anno 2016.

 

 

75. All’articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il31 gennaio 2013».

 

 

76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 77 e 78.

 

 

77. All’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».

 

 

78. All’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;

 

 

b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;

 

 

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».

 

 

 

79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 80 a 87.

 

 

80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l’effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell’attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

 

 

81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l’autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all’articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

 

82. A decorrere dal 1º gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

 

83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede attraverso l’imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

 

 

84. A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

 

 

85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

 

 

86. Le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

87. Dall’attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l’anno 2013, in euro 30.000.000 per l’anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall’anno 2015.

 

 

88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell’ambito dell’assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è svolta dall’INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.

 

 

89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l’efficienza nell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 

90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 89, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l’anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l’anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

 

 

91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l’anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell’amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

 

 

92. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d’iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

 

 

93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.

 

 

94. Ai fini dell’attuazione dei commi 89, 90 e 91, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

95. A decorrere dall’anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

 

 

96. Il credito di imposta di cui al comma 95 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

 

 

97. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

 

 

98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. All’onere di 1 milione di euro per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

 

 

100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

 

 

101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

 

 

103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

 

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

 

 

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

 

 

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

 

 

d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

 

 

 

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

 

 

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

 

 

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

 

a) la riduzione delle risorse destinate all’estemalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici,a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;

 

 

b) la riduzione dei contratti di consulenza;

 

 

c) l’eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di realizzare un’ulteriore contrazione della consistenza del personale;

 

 

d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

 

 

e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

 

109. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. l02, e successive modificazioni, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall’attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell’entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

110. Qualora con l’attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell’ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

 

 

111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall’accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell’INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall’anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

 

112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell’importo di cui al primo periodo dell’alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati.

 

 

113. All’articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»;

 

 

b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014».

 

 

 

114. A decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell’Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell’incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2013. All’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all’esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge.

 

 

116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

117. All’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. l35, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»;

 

 

b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale».

 

 

 

118. All’articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».

 

 

119. All’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l’anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l’anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;

 

 

b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi,».

 

 

 

120. Per l’anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, di cui ai commi da 380 a 387 è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate — Fondi di bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

 

 

121. Al primo periodo dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. l35, le parole: «1.000 milioni di euro». sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI,».

 

 

122. Nell’anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

 

 

123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l’utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti . da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

 

 

125. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

 

 

126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122 e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

 

 

127. Per l’anno 2013 è versata all’entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate — Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

 

128. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all’articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell’interno, su richiesta dell’ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l’importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all’istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall’esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell’importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell’inizio dell’operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell’importo definitivo anteriormente al 2012.

 

 

129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell’interno, l’ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’interno.

 

 

130. Sono abrogati il comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16 dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

 

a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l’obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario»;

 

 

b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».

 

 

 

132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

 

 

133. All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi».

 

 

134. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all’interno delle strutture sanitarie e nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione delrisk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali».

 

 

135. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all’Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e già banditi alla data dell’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando l’adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L’Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell’Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri economici derivanti dall’applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell’AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

 

136. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro.

137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1º gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

138. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l’emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente.

1-quater. Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

139. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l’anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 590 milioni di euro per l’anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

 

140. All’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1:

 

1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l’anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l’anno 2012»;

 

 

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2013»;

 

 

 

b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».

 

 

 

141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese ,connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

 

142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

 

 

143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

 

 

144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

 

 

145. Per le regioni l’applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l’erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174.

 

 

146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

 

147. All’articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico».

 

 

148. All’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».

 

 

149. Al comma 450 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al secondo periodo:

 

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;

 

 

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

 

 

 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

 

 

 

150. All’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».

 

 

151. All’articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.

 

 

152. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,».

 

 

153. All’articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.

 

 

154. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».

 

 

155. All’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l’amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.

 

 

156. All’articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma».

 

 

157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della. pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l’aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

 

158. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

159. L’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge lº ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

160. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall’Autorità soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina — Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all’Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell’area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

 

 

161. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l’assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera presenti nell’area di giurisdizione dell’Autorità soppressa ai sensi del comma 159, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

 

 

162. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

163. All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

 

 

164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

 

 

166. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all’articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.

 

 

167. All’articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» aggiungere le seguenti: «l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

 

 

168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-„bisdell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

169. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’lSTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

 

 

170. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l’ambiente.

 

 

171. È parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la quota dei seguenti contributi dovuti dall’Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

 

a) International Development Association (IDA) — Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDAXIV), quindicesima (IDA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;

 

 

b) Fondo globale per l’ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del Fondo;

 

 

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo;

 

 

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;

 

 

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD) per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX);

 

 

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.

 

 

 

172. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un’unica soluzione nell’anno 2013.

 

 

173. All’onere derivante dal comma 172, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate — Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 

174. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall’anno finanziario 2013, quale contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

 

175. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

176. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell’articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario ad acta di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

 

 

178. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all’articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

 

179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

180. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1º gennaio 2012, l’Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrivono la convenzione»;

 

 

b) al comma 9 le parole: «lº gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».

 

 

 

181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della Strada statale n. 652 — Tirreno-adriatica di cui all’articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

 

182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

 

 

183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all’adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per l’adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni per l’adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade,. nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l’utenza.

 

 

184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2013, di 400 milioni di euro per l’anno 2014, di 305 milioni di euro per l’anno 2015 e di 400 milioni di euro per l’anno 2016.

 

 

185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 184 del presente articolo è destinata, a decorrere dall’anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

 

 

186. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all’Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 95 milioni di euro per l’anno 2015.

 

 

187. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

 

 

188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, con l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dal comma 187 del presente articolo, si procede a garantire l’importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

 

 

189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 24, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall’articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona. nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente»;

b) all’articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudizi aria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all’articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, eper il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per le esigenze dell’Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all’avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

 

 

c) all’articolo 48:

 

l) al comma 1, lettera b), l’ultimo periodo è soppresso;

 

 

2) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.»;

 

 

 

d) all’articolo 51:

 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;

 

 

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l’Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;

 

 

 

e) all’articolo 110, comma 2:

 

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell’udienza preliminare»;

 

 

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992; n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»;

f) all’articolo 111:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’economia e delle finanze.»;

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;

 

g) all’articolo 113:

 

1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;

 

 

2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;

 

 

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l’Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l’Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un’apposita convenzione che definisce le modalità. di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;

h) dopo l’articolo 113 è aggiunto il seguente:

«Art. 113-bis. – (Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell’Agenzia). — 1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l’Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L’aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto inposizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all’Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall’articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti. è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia».

i) all’articolo 117:

1) il comma 2 è soppresso;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3»;

all’articolo 118, comma 1:

1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

 

 

190. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.»;

 

 

191. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.

 

 

192. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

 

193. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192.

 

 

194. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

 

 

195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.

 

 

196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204.

 

 

197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

 

 

198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

 

a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;

 

 

b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).

 

 

 

199. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

 

 

200. Il giudice, accertata la sussistenza e l’ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta penale. La proposizione dell’impugnazione non sospende gli effetti dell’ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell’articolo 9, decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d’Italia.

 

 

201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell’ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all’articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

 

 

202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

 

 

203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell’ordine indicato dall’articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall’eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

 

 

204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

 

 

205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

 

 

206. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:

 

a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;

 

 

b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);

 

 

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

 

207. In via straordinaria, per l’anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all’articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l’obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell’esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell’obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

 

208. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2013, di 100 milioni di euro per l’anno 2014, di 680 milioni di euro per l’anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

209. Il Ministro dell’interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell’intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall’articolo 6 della legge lo aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica di cui all’articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l’attuazione del programma, l’Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 50 milioni di euro per l’anno 2014.

210. Presso il Ministero dell’interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell’ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all’articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell’Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all’Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all’attuazione del programma di cui al comma 209, sono stipulati dal Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

211. Il soggetto attuatore di cui all’articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell’ambito dell’Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all’uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l’integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001.

 

212. Per la realizzazione dell’asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte, per l’anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.

213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l’anno 2013 da destinare all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all’articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

 

214. In considerazione dell’eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell’evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall’anno 2013, idonea compensazione nell’ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

215. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

216. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell’ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

 

 

217. È istituito, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l’archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.

 

 

218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.

 

 

219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all’archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell’elaborazione e fornitura dei dati delle unità. iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

 

 

220. Nell’ambito del Sistema di cui al comma 217, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l’iscrizione e l’abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all’archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell’utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell’acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonché dei soggetti autorizzati all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

221. Fino all’integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.

 

 

222. Dall’attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

223. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

a) all’articolo 8, il comma 9-quater è soppresso;

b) all’articolo 34, il comma 40 è soppresso.

224. Nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l’importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al comma 225, anche per l’attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all’articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.

 

 

225. Per le finalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.

 

 

226. Per l’attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

 

 

227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall’articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2013.

 

 

228. Il Fondo di cui all’articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

229. Per l’anno 2013 nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

 

 

230. All’articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 14,comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall’attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione. I criteri per la determinazione dell’anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell’importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l’anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cuial comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l’attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall’adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

 

 

231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

 

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

 

 

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

 

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

 

 

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011;

 

 

 

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

 

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

 

 

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 20l del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011;

 

 

 

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011.

 

 

 

232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

 

 

233. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

 

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

 

 

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;

 

 

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.

 

 

 

234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l’anno 2013, di 134 milioni di euro per l’anno 2014, di 135 milioni di euro per l’anno 2015, di 107 milioni di euro per l’anno 2016, di 46 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018, di 28 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 

235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell’attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l’attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell’articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l’anno 2013, a 959 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l’anno 2018, a 583 milioni di euro per l’anno 2019 e a 45 milioni di euro per l’anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L’accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

236. Per l’anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell’INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l’anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell’esercizio dell’autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall’INPS, provvede a monitorare gli esiti dell’attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora l’esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall’anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

 

 

237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.

 

 

238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto. L’esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l’articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

 

 

239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

 

 

240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

 

 

241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

 

 

242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

 

 

243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.

 

 

244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

 

 

245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

 

 

246. Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

 

 

247. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1º luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

248. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.

 

 

249. Conseguentemente, il Fondo di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l’anno 2013, 43 milioni di euro per l’anno 2014, 51 milioni di euro per l’anno 2015, 67 milioni di euro per l’anno 2016, 88 milioni di euro per l’anno 2017, 94 milioni di curo per l’anno 2018, 106 milioni di euro per l’anno 2019, 121 milioni di euro per l’anno 2020, 140 milioni di euro per l’anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

 

 

250. All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;

 

 

b) al comma 11, lettera b), le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;

 

 

c) al comma 21, le parole: «, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione»;

 

 

d) al comma 22, la parola: «15» è soppressa;

 

 

e) dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-bis. Alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione sociale per l’lmpiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola»;

 

 

f) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;

 

 

g) al comma 39, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;

 

 

h) all’articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;».

 

 

 

251. All’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

 

 

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall’articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale»;

 

 

c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto garantito dall’ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali».

 

 

 

252. All’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione».

 

 

253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 191uglio 1993, n. 236, è incrementato, per l’anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l’anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118 milioni di euro per l’anno 2013; è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell’INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l’anno 2013 delle entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

255. Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell’andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1º giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall’INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori. sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.

 

 

256. L’intervento di cui al comma 6, dell’articolo 1, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L’onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

257. All’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall’articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».

 

 

258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l’anno 2013.

 

 

259. Per l’anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.

 

 

260. Al fine di consentire alla regione Campania l’accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l’anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

 

 

261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. È disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

262. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

 

 

263. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l’anno 2013. Per l’anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell’anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

 

 

264. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l’anno 2013.

 

 

265. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

266. Al fine di favorire l’avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 268, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

 

 

267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 266 si applica, per quanto compatibile, l’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

 

 

268. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 266, il fondo di cui all’articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2013 e 10 milioni di euro per l’anno 2014.

 

 

269. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all’Ente risi» sono sostituite dalla seguente: «e»;

 

 

b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA e all’Ente risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»;

 

 

c) il comma 5 è abrogato.

 

 

 

270. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all’elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

 

 

271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

273. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

274. Per l’anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro.

 

 

275. È autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali ai sensi dell’articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per l’anno 2013, per l’importo di 12,5 milioni di euro, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell’articolo 33 della legge n. 183 del 2011. Per l’anno 2013, è concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini — ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l’infanzia.

 

 

276. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

 

 

277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni per l’anno 2014, di 22,3 milioni per l’anno 2015, di 35 milioni per l’anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.

 

 

278. È concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all’interno e all’esterno della Basilica a decorrere dal 2013.

 

 

279. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 85,5 milioni per l’anno 2013 e 14 milioni per l’anno 2014.

 

 

280. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 290 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l’anno 2012 relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l’attuazione del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilità di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

281. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata dalla tabella C della presente legge, è integrata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

282. All’articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato dall’articolo 6, comma 2-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «Fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed è aggiunta in fine la parola «annui».

 

 

283. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

284. È concesso un contributo di 500.000 euro per l’anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

 

 

285. È istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 286 e 287.

 

 

286. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri per l’attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.

 

 

287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014. All’onere relativo all’anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.

 

 

288. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

 

 

289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell’equilibrio finanziario nel comune dell’Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell’Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell’Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune di L’Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.

 

 

290. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 47 milioni di euro nell’anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre. 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell’Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.

 

 

291. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l’importo di 277 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

292. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l’anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

 

 

293. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2012 e di 2 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

294. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015.

 

 

295. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

296. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell’ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l’anno 2013 è concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è ridotta di 2,3 milioni per l’anno 2013.

 

 

297. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

298. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall’anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene denominato «Castello di Udine».

 

 

299. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall’anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all’anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;

 

 

b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36.1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell’evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti».

 

 

 

300. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

 

 

301. L’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). — 1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l’equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione e dell’accisa sulla benzina, per l’anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive: modificazioni;

d) il comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma l. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la defInizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all’adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l’ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell’eventuale nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l’eventuale nomina di commissari ad acta».

 

 

302. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l’anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

 

 

303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) di disporre l’emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l’efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;»;

 

 

b) all’articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed al comma 5 è soppresso «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero»;

 

 

 

304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b), a decorrere dall’esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni generali sul servizio del debito pubblico approvate con decreto del Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

 

 

305. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 19, comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici» e dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi in materia statistica».

 

 

306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell’interno si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

307. A decorrere dal 1º ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: «4», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5».

 

 

308. All’articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze — Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l’acquisto del bene, al prezzo di mercato».

 

 

309. A decorrere dal 1º gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell’attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall’anno 2013.

 

 

310. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali,in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l’anno 2013 ed euro 1.531.000 per l’anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l’anno 2014, di euro 4.253.000per l’anno 2015 e di euro 1.785.000 per l’anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole: «per l’anno 2014 all’importo di euro 9.278.000, per l’anno 2015 all’importo di euro 7.747.000 e per l’anno 2016 all’importo di euro 10.215.000».

 

 

311. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.

 

 

312. La corresponsione delle risorse di cui al comma 311, quantificate ai sensi dell’articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A, Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

 

 

313. Agli oneri derivanti dal comma 311, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l’anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

 

 

314. Al comma 7, dell’articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall’articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2014, 10 milioni di euro per l’anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

315. Per far fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell’Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell’apposita «Delegazione per la Presidenza italiana dell’UE», è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l’anno 2013.

 

 

316. La delegazione di cui al comma 315 è istituita ai sensi dell’articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

317. Per l’anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all’articolo 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari.

 

 

318. Al fine di sostenere l’attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus — per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

319. A decorrere dall’anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 321.

 

 

320. All’individuazione dei progetti di cui al comma 321, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l’acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

 

 

321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 319, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

 

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

 

 

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

 

 

c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

 

 

d) incentivi per l’utilizzo dei territori incolti di montagna e per l’accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l’agricoltura di montagna;

 

 

e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

 

 

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

 

 

g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;

 

 

h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;

 

 

i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

 

 

l) diffusione dell’informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-govermnent;

 

 

m) servizi di telecomunicazioni;

 

 

n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente e la promozione dell’uso delle energie alternative;

 

 

o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

 

 

p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all’accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;

 

 

q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:

 

1) Club alpino italiano (CAI);

 

 

2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);

 

 

3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;

 

 

4) Collegio nazionale dei maestri di sci.

322. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all’Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l’anno 2013.

 

 

324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.

 

 

325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;

 

 

b) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

 

 

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l’indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;

 

 

 

c) all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.»;

 

 

d) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. o, ferma restando la sua. responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un. qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g)h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore. le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7 —bis comma 1, con l’annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine — beni usati», «regime del margine — oggetti d’arte» o «regime del margine — oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione «regime del margine — agenzie di viaggio.»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”»;

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l’annotazione «autofatturazione»;

e) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

«Art 21-bis. — (Fattura semplificata). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza. limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;

f) l’articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all’articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l’indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti «l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

 

 

 

 

326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

 

b) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. – (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). — 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna; le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi. o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni,. di cui all’articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati. al termine di ciascun mese.»;

c) all’articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

 

 

2) il comma 3 è abrogato;

e) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

 

 

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

 

 

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

 

 

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) ec), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.»;

 

 

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

 

 

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.»;

g) all’articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

 

 

 

328. All’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l’identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma l, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al terzo comma.».

 

 

329. All’articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

 

 

330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 6, quinto comma; terzo periodo, le parole «di cui all’articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;

 

 

b) all’articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole «di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

 

 

c) all’articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto comma, seconda parte, dell’articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;

 

 

d) all’articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell’articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa norma»;

 

 

e) all’articolo 24, primo comma primo periodo, le parole: «operazioni non imponibili di cui all’articolo 21, sesto comma e, distintamente, all’articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata» ;

 

 

f) all’articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell’articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;

 

 

g) all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell’ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;

 

 

h) all’articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo periodo dell’articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo».

 

 

 

331. All’articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: «dell’articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».

 

 

332. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall’articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),».

 

 

333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all’articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

 

 

b) all’articolo 3, comma 3 , le parole: «nell’articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)».

 

 

 

334. All’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «all’articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 21, comma 2, lettera c)».

 

 

335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2013.

 

 

336. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, dì cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all’80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

 

c) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

 

2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».

 

 

337. Le disposizioni previste dall’articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

 

338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;

 

b) all’articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma».

339. All’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata. lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».

340. Alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;

 

b) all’articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7;

m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

 

 

c) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Qualità e sicurezza degli organi). — 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l’offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l’offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l’identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale Trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri(1) di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all’eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l’adozione e l’attuazione di procedure operative per:

a) la verifica dell’identità del donatore;

b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformente alle norme vigenti;

c) la verifica della caratterizzazione dell’organo e del donatore;

d) il reperimento, la conservazione, l’etichettatura e il trasporto degli organi;

e) la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) la segnalazione, l’esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».

 

 

d) all’articolo 22, comma 1 le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;

 

 

e) dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). — 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita. una professione sanitaria alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d’offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l’identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

(1) Parole così modificate dall’Avviso di rettifica pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33.

341. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

342. Nell’ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, dì cui all’articolo 6, comma 2 dello stesso decreto legislativo, nomina nell’ambito della propria organizzazione, un responsabile dell’istituzione e della gestione del sistema dì farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell’Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.

 

 

343. Il titolare dell’autorizzazione alla immissione in commercio deve:

 

a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell’autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

 

 

b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un’apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

 

 

c) monitorare i risultati dei provvedimenti. volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell’AIC.

 

 

 

344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

 

a) agli studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio;

 

 

b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

 

 

c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale;.

 

 

d) agli ulteriori obblighi del titolare dell’autorizzazione alla immissione in commercio;

 

 

e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;

 

 

f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l’importazione, il controllo e l’immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

 

 

g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell’Agenzia italiana del farmaco;

 

 

h) alle disposizioni concernenti il titolare dell’AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell’AIC;

 

 

i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

 

 

l) al sistema delle comunicazioni;

 

 

m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;

 

 

n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);

 

 

o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

 

 

p) alla regolamentazione della procedura d’urgenza.

 

 

 

345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

 

 

346. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che omette di informare l’EMA e l’AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila

 

 

347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 342, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

 

 

348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.

 

 

349. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) “vaccini vivi attenuati”: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — (Vaccinazione). — 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;

c) all’articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;

d) all’articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».

 

 

350. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 349 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 349 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

351. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi; corredati della idonea documentazione, necessari per l’identificazione dell’aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell’agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

 

 

352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

 

353. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352 entro il termine di trenta giorni l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l’INPS provvede al recupero integrale dell’agevolazione di cui l’impresa ha beneficiato.

 

 

354. Qualora dall’attività istruttoria di cui ai commi 351, 352 e 353, anche a seguito del parere acquisito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l’Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l’avviso di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l’intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 351, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell’agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

 

 

355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 351 emessi dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 354.

 

 

356. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 351 si estinguono di diritto. L’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

 

 

357. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 23-sexies:

 

1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2013»;

 

 

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell’Emittente, fino a concorrenza dell’importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;

 

 

 

b) all’articolo 23-septies:

 

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L’Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all’articolo 23-novies, comma 1.»;

 

 

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 23-decies.»;

 

 

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all’assunzione da parte dell’Emittente, delle deliberazioni in ordine all’aumento di capitale a servizio dell’eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall’articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell’assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell’Emittente in conformità a quanto previsto dall’articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall’articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;

 

 

 

c) all’articolo 23-octies:

 

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all’approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l’Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»;

 

 

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell’Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell’operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;

 

 

 

d) all’articolo 23-novies:

 

1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

 

 

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;»;

 

 

3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel termine di cui al comma 2 la Banca d’Italia rilascia altresì l’autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

 

 

 

e) all’articolo 23-decies:

 

1) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all’articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all’articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall’articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

 

 

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell’esercizio come risultante dall’ultimo bilancio dell’Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell’eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.»;

 

 

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell’esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all’articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all’articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall’articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell’esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;

f) all’articolo 23-undecies:

1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»

358. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.

 

359. Il commissario, per l’attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli l, comma 2, 3 e 4 dell’O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo. di sei mesi, salvo proroga o revoca.

 

360. Fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 359, il Commissario provvede all’espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

 

a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

 

 

b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

 

 

c) adozione, a fronte dell’accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari, provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

 

 

 

361. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 359 e 360 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358.

 

 

362. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea» non convertite in legge.

 

 

363. A decorrere dal 1º gennaio 2013, all’articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811 1900 e 3811 9000».

 

 

364. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall’UE ed evitare le relative sanzioni, all’articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in anno, per l’applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell’opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l’assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall’applicazione, alla producibilità massima attesa dell’impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244. All’energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-ter. Con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell’articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con la contestuale determinazione, .come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all’incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l’assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall’applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell’articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con, proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell’incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l’esercizio dell’opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter».

365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

 

a) una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;

 

 

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

 

 

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell’anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

 

 

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

 

 

 

366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.

 

 

367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell’importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 

368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano:

 

a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l’Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una auto dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;

 

 

b) ai soli soggetti finanziatori:

 

1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate;

 

 

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.

369. I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

 

 

370. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate è approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori,dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 369.

 

372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

 

373. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell’anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 366.

 

 

374. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti».

 

 

375. All’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole «il Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012»;

 

 

b) dopo le parole «Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono aggiunte le seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione».

376. Nel comma 4 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione».

 

 

377. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell’accesso al credito nell’ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB).

 

 

378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6-„bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d’impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

379. La disposizione di cui all’articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell’impresa sia per quella a carico del lavoratore.

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

 

 

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro i1 30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L’ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l’anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l’anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l’importo da versare all’entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

 

 

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

 

 

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

 

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

 

 

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

 

 

3) della dimensione demografica e territoriale; .

 

 

4) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

 

 

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l’anno 2012;

 

 

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

 

7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia;

 

 

 

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai. decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

 

 

f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

 

 

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

 

 

h) sono abrogati il comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell’imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 dell’Accordo del 1º marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

 

 

 

381. Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell’interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l’anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’importo dell’attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l’anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l’anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 31 dicembre 2012.

 

 

383. La verifica del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2012, di cui al comma 6-bisdell’articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall’IFEL nell’ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

 

 

385. L’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all’Istituto per la finanza e l’economia locale-IFEL.

 

 

386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell’imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dei commi da 380 a 387.

 

 

387. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l’attribuzione» a «legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale»;

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;

 

 

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;»

 

 

d) il comma 12 è abrogato;

 

 

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente»;

 

 

f) il comma 35 è sostituito dal seguente: «35. I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1º gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».

 

 

 

388. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

 

 

389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all’abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.

 

 

390. I termini di durata degli organi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.

 

 

391. È prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all’articolo l, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

 

392. Il termine di cui all’articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.

 

 

393. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l’adozione di uno o più regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.

 

 

394. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393.

 

 

395. All’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «non oltre il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e’consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1º gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

 

 

396. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole «a partire dal 2013» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 2014».

 

 

397. È prorogata, per l’anno 2013, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

 

 

398. All’articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «dall’indizione» sono sostituite dalle seguenti «dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all’abilitazione».

 

 

399. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo periodo, le parole: «nel mese di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»;

 

 

b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del decreto nellaGazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti «indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre».

 

 

 

400. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

 

 

401. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche».

 

 

402. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013.

 

 

403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell’INPS e dell’INAIL di cui all’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per l’anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 402.

 

 

404. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole «nell’anno 2009 e nell’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»;

 

 

b) le parole «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».

 

 

 

405. È prorogata, per l’anno 2013, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l’anno 2013, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L’intervento di cui al comma 16 del citato articolo 19 è prorogato per l’anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma l, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

 

406. Il termine di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.

 

 

407. All’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il Ministro della salute,» sono soppresse.

 

 

408. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque esercizi».

 

 

409. È prorogata al 1º gennaio 2014 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

 

 

410. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l’anno 2013 è assegnata all’apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

 

411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal 2013» sono sostituite dalla seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»;

 

 

b) all’articolo 2214, comma l, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013».

 

 

 

412. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

 

 

413. A decorrere dal 1º gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato.

 

414. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all’articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d’intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell’interessato.

 

415. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all’articolo l, comma l, «della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’amministrazione interessata, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

 

 

416. All’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facoltà di prorogare l’incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi».

 

417. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell’Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

 

418. In sede di prima applicazione, all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.

 

 

419. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

 

420. I termini, di cui all’articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013.

 

 

421. Il termine, di cui all’articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 marzo 2013.

 

422. All’articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».

 

 

423. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all’anno 2014.

 

 

424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.

425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l’autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l’allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.

 

 

426. Il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1º giugno 2012 e successive modificazioni e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

427 All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2013».

428. Il comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

a) a decorrere dall’anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) a decorrere dall’anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all’inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) a decorrere dall’anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) a decorrere dall’anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) a decorrere dall’anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) a decorrere dall’anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma».

 

429. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l’obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l’obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l’importo di cui all’articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre2011, n. 183.» e dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».

 

 

430. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.

431. Il comma 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

«6. Le province ed i comuni che, in esito a,quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell’interno da emanare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l’anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l’anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l’anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

 

 

432. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

 

a) dopo le parole «registrata negli anni 2006-2008,» sono inserite le parole «per l’anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;

 

 

b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con «18,8 per cento»;

 

 

c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le parole: «14,8 per cento»;

 

 

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l’anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

433. Al comma 17 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

 

a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2014»;

 

 

b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»;

 

 

c) all’ultimo periodo le parole «per l’anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143»sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».

 

 

 

434. All’articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nell’anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.».

 

 

435. Il comma 143 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.

 

 

436. Il comma 24 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.

 

 

437. All’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole «20 settembre» con le seguenti «15 luglio»;

 

 

b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre» con le seguenti «10 settembre».

 

 

 

438. All’articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con le seguenti: «nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni. della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno».

 

 

439. Il comma 26 dell’articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

«26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.».

 

 

440. All’articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 è soppresso.

 

 

441. Il comma 28 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.

 

 

442. Il comma 66 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.

 

 

443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

 

 

444. Al comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2».

 

 

445. All’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, letterad), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario adacta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero».

 

 

446. All’articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente:

«20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno».

 

 

447. In via straordinaria, per l’anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l’obiettivo a causa della mancata riscossione nell’esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell’obiettivo 2012, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

 

 

448. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

 

449. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all’importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all’importo di 20.040 milioni. L’ammontare dell’obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l’obiettivo complessivo in proporzione all’incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

 

 

450. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all’obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449.

 

 

451. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma:

 

a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,. delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

 

 

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

 

 

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l’acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

 

 

 

452. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le lettere f) e n) sono abrogate;

 

 

b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole «entro il limite di 1600 milioni»;

 

 

c) dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente:

«n-quater) per l’anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell’articolo 1 della legge di stabilità». Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450.

 

 

 

453. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 452.

 

 

454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l’obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

 

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all’articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

 

 

b) del contributo previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

 

 

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

 

 

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all’obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

 

455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell’esercizio 2011:

 

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all’articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

 

 

b) del contributo previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

 

 

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014,2015 e 2016, emanato in attuazione dell’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

 

 

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

 

456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell’accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455.

 

 

457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell’ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l’esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

 

 

458. L’attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

 

 

459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

 

 

460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile,attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

 

a) è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell’obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l’anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell’incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell’obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l’anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell’incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

 

 

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

 

 

c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

 

 

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

 

 

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

 

 

 

463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell’anno successivo:

 

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

 

 

b) non ricorrono all’indebitamento per gli investimenti;

 

 

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all’articolo 7, comma l, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione.

 

 

 

464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall’accertamento della violazione da parte degli uffici dell’ente.

 

 

465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

 

 

466. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

 

 

467. Nell’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria».

 

 

468. Nell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».

 

 

469. Nell’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».

 

 

470. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

 

471. Al comma 21 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «18, 19 e 20» sono sostitute dalle seguenti: «18 e 19».

 

 

472. Al comma. 1, lettera a), dell’articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo le parole «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria»;

 

 

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo “Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell’obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l’anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell’incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.».

 

 

 

473. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «1º luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2013»;

2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

 

 

474. Al fine di potenziare le attività dell’ICE-Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al funzionamento dell’Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

475. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;

 

 

b) dopo il comma 7 —bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installa bili nei punti di offerta, tali da garantire un’effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»;

 

 

c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

 

 

 

476. A decorrere dal 1º gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

 

 

477. Ferma la data del 1º dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all’articolo 23-quaterdel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell’Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall’organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l’approvazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l’anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

 

 

478. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, è abrogato l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e)del comma 285, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e le risorse affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

479. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

 

 

480. Il comma 1-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

 

 

481. Per la proroga, nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L’agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di euro per l’anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dell’onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l’incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

 

482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l’anno 2014 e a 200 milioni di euro per l’anno 2015 e, a tal fine, il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014.

 

 

483. A decorrere dal 1º gennaio 2013, all’articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».

 

 

484. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono-apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, lettera a):

 

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;

 

 

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;

 

 

 

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

 

 

 

485. Le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l’invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.

 

 

486. All’articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».

 

 

487. A decorrere dal 1º gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

 

 

488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-„bis) è abrogato;

 

 

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

 

 

 

489. All’articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

 

 

490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

 

 

491. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un’imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all’imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L’aliquota. dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

 

 

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo. di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all’imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell’economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

 

 

493. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo l, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

494. L’imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari. di cui al comma 492, l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l’Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

 

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall’articolo 2, paragrafo l, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

 

 

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall’Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

 

 

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

 

 

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500.

 

 

e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell’articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

 

 

 

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

 

 

496. L’imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

 

 

497. L’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1º luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l’imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

 

 

498. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell’imposta. Detti soggetti possono sospendere l’esecuzione dell’operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell’imposta.

 

 

499. L’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

 

500. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell’imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l’assolvimento dell’imposta di cui ai commi da 491 a 498.

 

 

501. All’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall’articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

 

 

502. Al comma 14 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite: dalle: seguenti: «al 31 dicembre 2017».

 

 

503. All’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

 

 

504. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012».

 

 

505. All’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.

506. All’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

507. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel 2013 l’ammontare del credito d’imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell’imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, l’imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all’1,25 per cento a partire dal 2025.».

 

 

508. A decorrere dall’anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

 

 

509. Nel sesto periodo della nota 3-„ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonché, a decorrere dall’anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.»

 

 

510. All’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l’eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l’ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell’accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all’articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni».

 

 

511. Sono compresi tra i crediti d’imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

 

 

512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

 

 

513. I commi 1093 e 1094 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

 

 

514. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 513.

 

 

515. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l’anno 2014, di 252 milioni di euro per l’anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

 

516. Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L’estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

 

517. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all’anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.

 

 

518. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

 

 

b) al comma 15-bis:

 

1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;

 

 

2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;

 

 

 

c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:

«15-ter. Per gli immobili di cui al comma l5-bis e per gli immobili non locati assoggettati all’imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l’articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9l7, e successive modificazioni»;

 

 

d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo»;

 

 

e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

 

 

f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;

 

 

g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo»;

 

 

h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento» sono soppresse.

 

 

 

519. I versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero effettuati per l’anno 2011 in conformità al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 518 del presente articolo.

 

 

520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;

 

 

b) all’articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, primo comma».

 

 

 

521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2013.

 

 

522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 4:

 

1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;

 

 

2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;

 

 

3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;

 

 

 

b) all’articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».

 

 

 

523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 15, comma l, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze»;

 

 

b) all’articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-novies).».

 

 

 

525. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l’eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;

 

 

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall’AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest’ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall’agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».

 

 

 

526. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;

 

 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2014».

 

 

 

527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

 

 

528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

 

 

529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

 

 

530. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1º gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015».

 

 

531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell’Economia e delle finanze, uno all’Agenzia delle entrate, uno all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

 

 

532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.

 

 

533. Il Comitato elabora annualmente criteri:

 

a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell’economicità della stessa azione;

 

 

b) di controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

 

 

 

534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l’anno successivo a quello in cui sono stati approvati

 

 

535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º gennaio 2013.

 

 

536. Nel comma 6 dell’articolo 23-quinques del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole «la direzione della giustizia tributaria e» sono soppresse;

 

 

b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «è trasferita»;

 

 

c) le parole «gli attuali titolari» sono sostituite dalle seguenti «l’attuale titolare»;

 

 

d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad esercitare» sono sostituite dalla seguente «esercita»;

 

 

e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.

 

 

 

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

 

 

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

 

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

 

 

b) da un provvedimento di sgravio emèsso dall’ente creditore;

 

 

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

 

 

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

 

 

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

 

 

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

 

 

 

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

 

 

540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

 

 

541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

 

 

542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

 

 

543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

 

 

544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

 

 

545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata.

 

 

546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

547. All’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «, lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico ricreative» sono inserite le seguenti «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto».

 

 

548. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

 

 

549. Alla lettera b) dell’articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l’anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole: «per l’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014».

 

 

550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

 

 

553. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

 

554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

 

555. Al comma 7 dell’articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014».

 

 

556. All’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22dicembre2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010.

3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all’articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.

3.3 Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione».

 

 

557. In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall’attuazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l’anno 2013.

 

 

558. All’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

 

559. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 17-undeciesdel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole «35» sono sostituite dalle parole «25».

 

 

560. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2013.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Redazione

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