Nell’ottica di un più efficace contrasto alla piaga della corruzione dei pubblici funzionari che ha ispirato la recente legge n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre del 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 2013 ha indicato i criteri per la nomina, nell’ambito delle amministrazioni statali, della nuova figura del responsabile della prevenzione della corruzione.
Le due ipotesi di incompatibilità ivi indicate però (l’appartenenza del responsabile ad uffici di diretta collaborazione degli organi di governo e/o ad uffici per i procedimenti disciplinari) non si applicano al segretario comunale, ma esclusivamente alle amministrazioni centrali dello Stato.
Sebbene l’attuale ordinamento degli Enti Locali colloca solitamente tale figura all’interno delle commissioni disciplinari e in diretta dipendenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, ai quali è legato da un rapporto di natura fiduciaria, è la stessa legge n. 190/2012 che, all’art. 1 comma 7, individua come “normale” responsabile anticorruzione negli Enti Locali il segretario comunale, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento di investitura e salva diversa e motivata determinazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.
Qui il link con il testo della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica