Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 36/2013 ha chiarito la portata delle semplificazioni introdotte dal Decreto Fare all’art. 31 in merito al Documento unico di regolarità contributiva.
La prima importante novità consiste nella validità della durata del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) (clicca qui per consultare la sezione DURC) che è stata estesa a 120 giorni (prima erano 90) calcolati dalla data di rilascio ed applicati solo ai DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013.
Tale novità è stata introdotta in sede di conversione del dl 69/2013, e per tale motivo essa opera solo per i durc rilasciati a partire dal 21 agosto, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fare. Il dl. 69/2013 aveva portato la durata del durc da 90 a 180 giorni, ma la legge di conversione ne ha ridotto la validità a 120 gg. La circolare precisa che per i Durc rilasciati prima del 21 agosto si applica la vecchia validità di 90 giorni.
Con la nuova validità, adesso le PA possono verificare con lo stesso Durc tutte le fasi dell’appalto eccetto il saldo finale. La circolare specifica che il Legislatore al comma 5 dell’art. 31 del dl 69/2013, ha operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti. Per le fattispecie ricomprese in questi 3 raggruppamenti il Durc conserva la validità di 120 giorni.
Il primo raggruppamento racchiude le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 dello stesso articolo 31, comprendendo dunque i Durc richiesti fino alla stipula del contratto:
a) verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38, comma i, lettera i), Digs n. 163/06;
b) aggiudicazione del contratto;
c) stipula del contratto.
In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC nell’ipotesi del comma 4 lettera a), devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.
Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale:
d) pagamento degli stati di avanzamento
e) certificato di collaudo.
In tale ipotesi il Durc (ferma restando la sua validità quadrimestrale) dovrà essere acquisito non già dal momento successivo alla stipula del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle due fattispecie citate.
Mentre in sede di pagamento del saldo finale ( terzo raggruppamento) dovrà essere richiesto sempre un ulteriore Durc.
La circolare precisa che la Legge di conversione ha introdotto ulteriori semplificazioni anche in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.. In particolare per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano le previsioni del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento. Mentre ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale il Durc ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Riguardo l’acquisizione d’ufficio del Durc, la circolare sottolinea come la Legge di conversione abbia ribadito il principio già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, precisando che:
- ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).
- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un Durc rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
Infine la circolare del ministero del Lavoro specifica che la durata di 120 giorni di validità del Durc è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati, almeno fino al 31 dicembre 2014.
Per gli ultimi aggiornamenti in tema di DURC consulta l’apposita sezione cliccando qui.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della circolare del Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013