Legge di Stabilita 2014: ecco il testo all’esame del Senato

La Legge di Stabilità approda in Parlamento.

Depositato ieri in Senato, il testo del disegno di legge governativo prende il numero 1120 AS e oggi pomeriggio inizia l’esame.

Di seguito, il documento.

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Disegno di Legge di Stabilità 2014

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”

n. 1120 AS

 

Titolo I

Risultati differenziali e gestione previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell’allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Finanziamento gestioni previdenziali)

1. Nell’allegato 2 è indicato l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l’anno 2014.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell’allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già

iscritti al soppresso ENPALS.

3. Nel medesimo allegato 2, sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per l’anno 2012, destinati alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
Titolo II

Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili
Art. 3

(Risorse per lo sviluppo)

1. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l’iscrizione in bilanciodell’80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l’anno 2014, 500 milioni per l’anno 2015, 1.000 milioni per l’anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari secondo i criteri e le modalità attuative previste dall’Accordo di partenariato.

4. L’attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 3, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, e il Ministero della salute mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell’autorizzazione di spesa al comma 2.

6. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l’anno 2016, da utilizzare per l’erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il cinquanta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell’Obiettivo Convergenza e, per il restante cinquanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico.

7. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l’anno 2014 e 50 milioni di euro per l’anno 2015, destinata all’erogazione dei finanziamenti agevolati.

8. Le disponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2014.

9. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

10. Al fine di favorire la nascita ed il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l’accesso al mercato dei capitali, di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

11. All’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al successivo comma 7, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.”

12. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“5. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.”

13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l’industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche, e secondo le modalità di cui all’articolo 537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 80 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro delle difesa riferisce in sede di presentazione del Documento di cui all’articolo 536, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

14. Al fine di consentire interventi del Ministero dell’Interno per la prosecuzione della rete nazionale standard T.E.T.R.A., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

15. All’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: “piccole e medie”;

b) al secondo periodo, sono soppresse le parole: “piccole e medie”.


Art. 4

(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l’anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l’anno 2014.

2. Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell’asse autostradale Salerno- Reggio Calabria- tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014, di 170 milioni di euro per l’anno 2015 e di 120 milioni di euro per l’anno 2016.

3. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2014, 100 milioni di euro per l’anno 2015, 71 milioni di euro per l’anno 2016 e 30 milioni di euro per l’anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d’atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell’intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

4. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2014.

5. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell’asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per l’anno 2016.

6. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

7. Per l’avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell’asse ferroviario Bologna–Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell’approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

8. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all’acquisto di materiale rotabile su

gomma, e di 200 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare all’acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all’articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell’anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell’assegnazione di ciascuna regione per l’anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

9. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l’anno 2014 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

10. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) – Italia] è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l’anno 2014.

11. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.
Art. 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

1. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l’esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l’incolumità delle persone, e, se del caso, propone alle regioni le necessarie integrazioni e aggiornamenti. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell’Accordo e, per il tramite del Ministero dell’ambiente, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014, 50 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016. All’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole “non oltre i tre anni” sono sostituite dalle parole “non oltre i sei anni”.

2. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’esercizio 2014, 30 milioni di euro per l’esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l’esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell’intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Fatta salva la responsabilità dell’autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito fondo con una

dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell’intervento; il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l’azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell’inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 6

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

1. Nell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) 1.520 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.520 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro;”;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell’ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014, 600 milioni di euro per l’anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. A decorrere dall’anno 2016, l’INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

“4-quater. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta. La suddetta deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento

all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.”;

b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati; c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

“4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) e 4-bis.1.”.

4. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, al primo periodo le parole “Nei limiti delle ultime sei mensilità” sono soppresse.

5. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “Dal quarto” sono sostituite con le seguenti: “Dal settimo”;

b) al secondo periodo, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento.”.

6. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente.

7. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre

2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.” ;

b) nell’articolo 15, le parole da “da adottare entro il 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 dicembre 2015”;

c) nell’articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre

2015.”;

2) nel comma 1-bis, le parole da “fino al 31 dicembre 2013” a “unità immobiliare” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.”;

3) il comma 2, è sostituito dal seguente: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.”.

8. I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

9. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 8, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla

stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

10. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento da versare con le modalità indicate al comma 13.

11. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili.

12. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

13. Le imposte sostitutive di cui ai commi 10 e 11 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

15. Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 11, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 10.

16. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata. L’imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

17. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 16 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quellodel pagamento della sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d’impresa e le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. L’esercizio dell’opzione per il riallineamento di cui al comma 16 non è

consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

18. Le modalità di attuazione dei commi 16 e 17 sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: “c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi”;

b) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera “b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi”.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

21. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole “, e le perdite su crediti” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.”;

b) nell’articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.”;

2) i commi 3 bis e 5 sono abrogati;

3) nel comma 4 dopo la parola “crediti” sono aggiunte le seguenti: “rilevanti ai fini del presente articolo” e sono soppresse le parole “nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112.”.

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

23. I commi 488 e 489 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono sostituiti dal seguente: “488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell’Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, il numero 41-bis della Tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.”.

24. La lettera d-bis, del comma 1, dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

“d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;”. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

25. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi d’impresa, con il compito di assicurare il monitoraggio e l’orientamento delle politiche di settore, di favorire lo sviluppo di investimenti, anche esteri, e di garantire raccordo tra parti sociali ed istituzionali in merito alla risoluzione delle crisi aziendali e territoriali. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Possono essere invitati a partecipare alle riunione della cabina di regia, su richiesta del presidente, rappresentanti dell’ABI, dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS. La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 dicembre 2007. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell’ambito della propria dotazione organica e finanziaria. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso e alla sua istituzione e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

(Misure di carattere sociale)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l’anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l’anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l’anno 2014, 50 milioni di euro. L’onere derivante periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla presente legge.

2. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall’anno 2014 il contingente numerico di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2013 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234 le parole “134 milioni di euro per l’anno 2014, di 135 milioni di euro per l’anno 2015, di 107 milioni di euro per l’anno 2016, di 46 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018, di 28 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2014, di 197 milioni di euro per l’anno 2015, di 158 milioni di euro per l’anno 2016, di 77 milioni di euro per l’anno 2017, di 53 milioni di euro per l’anno 2018, di 51 milioni di euro per l’anno 2019 e di 18 milioni di euro per l’anno 2020”;

b) al comma 235 le parole “1.110 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per l’anno 2019 e a 45 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1.159 milioni di euro per l’anno 2014, di 1.991 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.552 milioni di euro per l’anno 2016, di 2.372 milioni di euro per l’anno 2017, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2018, di 618 milioni di euro per l’anno 2019 e di 53 milioni di euro per l’anno 2020”.

3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2014.

4. La dotazione del fondo di cui all’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2014 sono quantificate nell’importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo.

6. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2014.

7. All’articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “di cittadinanza italiana” sono sostituite dalle seguenti: “cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l’anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all’effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all’estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all’articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell’evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell’estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l’estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

8. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

9. Al fine di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni di diritto europeo e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l’anno 2014, di 121 milioni di euro.

10. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013(Requête no. 5376/11), recante l’obbligo di liquidazione ai titolari dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n, 210 è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

11. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134 è rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2014.
Art. 8

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell’Unione europea)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all’attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell’ambito della programmazione strategica definita con l’Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità dell’Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

4. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

5. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

6. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 3, è assicurato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra ilDipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi.

7. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell’Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.”.

8. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all’attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

9. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell’Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

10. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell’ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell’Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 9

(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 765 milioni di euro per l’anno 2014.

2. Per gli interventi di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l’erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell’utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all’attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.

3. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

4. Per l’anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

5. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l’anno 2014.

6. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2014, 40 milioni di euro per l’anno 2015 e 30 milioni di euro per l’anno 2016, destinato ad incentivare l’innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

7. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il Programma “Interventi per soccorsi”, afferente la Missione “Soccorso civile” dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.Le risorse derivanti dall’alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell’economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma

1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2014, per il personale di cui al comma 74 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

9. Il fondo di cui all’articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, è finanziato per l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2014.

10. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell’ambito del Programma di spesa “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” del centro di responsabilità “Arma dei Carabinieri”

11. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l’organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l’anno 2014 e di euro 2.000.000 per l’anno 2015. Le somme non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell’esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, comma 15 del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All’atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L’articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l’acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall’applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto- legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all’estero, l’indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell’ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l’attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell’Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, è autorizzata per l’anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l’assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 153 del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n, 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

12. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di euro 3,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2014.

13. E’ autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all’Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

14. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

15. Al fine di rimborsare le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

16. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell’anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l’anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

17. Al fine di non ostacolare l’attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2014”.

18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l’anno 2014, a 21 milioni di euro per l’anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

19. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l’importo di 5 milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Sato nell’anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

20. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l’anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all’elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

21. Al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016.

22. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

23. Il fondo di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all’implementazione del Portale NORMATTIVA volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l’attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al Portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del Portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l’anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall’anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

24. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

25. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l’anno 2014, euro 400.000 per l’anno 2015, euro 300.000 per l’anno 2016, euro 200.000 per l’anno 2017, euro 200.000 per l’anno 2018 e euro 200.000 per l’anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti gli aspetti procedurali e gestionali relativi all’utilizzazione delle somme.

26. L’articolo 17, comma 30, della legge 15 marzo 1997, n. 127, è abrogato.

27. All’articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: “livelli essenziali di assistenza” sono aggiunte le seguenti: “per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero”. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 115, dopo le parole: “tecnico-operativa della difesa” sono inserite le seguenti: “nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero”. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale

destinati all’erogazione agli uffici all’estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 10

(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l’assegnazione dei contributi; b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell’istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all’ambito disciplinare di vocazione dell’istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

d)razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera c) del presente comma; tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

h) definizione delle procedure concorsuali per l’accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto

dall’articolo 1 della legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

4. All’articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: “contributi” è sostituita dalla parola “premi” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico”.

5. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole “31 marzo 2011” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre di ogni anno”; le parole “in corso” sono sostituite dalle seguenti: “ da avviare nell’anno seguente”;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato nell’espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all’individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l’obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l’Erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici;

3) l’ottavo periodo è sostituito dai seguenti: “Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del successivo comma 222 bis, l’Agenzia del demanio definisce il Piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell’economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d’uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del demanio.”

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: “Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al precedente comma 222, comunicano all’Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l’uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d’uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati .”;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.”.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per

finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

8. I Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

9. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 29-bis è soppresso.

b) all’articolo 24, comma 1, dopo la lettera m-bis), è aggiunta la seguente lettera “m-ter) provvede alla gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze. ”

10. Alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si fa fronte con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nell’ambito della Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia tributaria”, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

11. In relazione alle spese per consultazioni elettorali le risorse stanziate sul “Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

12. All’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal 2014 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un’unica giornata nell’arco dell’anno. A tal fine, le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica.”;

b) al comma 2-bis le parole “nella medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “nella medesima giornata”.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti ulteriori criteri e misure di riduzione e razionalizzazione della spesa necessarie a consentire il sopraindicato risparmio, anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l’individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo.

14. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 11 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

15. Entro il 1° gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l’Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2015, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di cui all’articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

16. All’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate.”;

b) il comma 4 è soppresso.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, dalla medesima data decade l’organo operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. All’articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “e 2013” sono aggiunte le seguenti: “, nonché negli anni 2015 e 2016”.

19. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa a decorrere dall’anno 2015.

20. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa.

21. All’articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente:

“In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l’Autorità di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, restituisce entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l’anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all’articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; delle entrate di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015”.

22. Il comma 523 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

“523. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all’Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all’articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all’articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all’articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed entrate di cui all’articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Per gli anni

2014 e 2015 è attribuita, all’Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all’articolo 10, comma 7-ter,della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed entrate di cui all’articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all’articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.

23. A decorrere dall’anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

24. Inconsiderazione dell’adozione del bilancio unico d’ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fabbisogno finanziario programmato per l’anno 2014 del sistema universitario, di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell’anno 2013.

25. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell’azionista, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili.. I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell’assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell’industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell’attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della Società, è composto da tre membri

effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del cinquanta per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla Società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

27. Al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

28. L’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

29. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

30. Al fine di proseguire nell’attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

31. A decorrere dall’anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ilMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,con proprio decreto,da emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell’Economia e della finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.

32. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio

2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell’uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell’anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.

33 Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l’anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell’Allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell’ambito della Missione “Ricerca e innovazione” e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10, commi 36 e 37, e dell’articolo 17, commi 4 e 5. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell’adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

34. A seguito delle misure di cui al comma 32, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le Regioni e le Province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall’articolo 14 della presente legge. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli Enti locali mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall’articolo 15 della presente legge, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2015, 7.000 milioni di euro per l’anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

36.Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell’allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui

al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui medesimo periodo.

37. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, secondo quanto indicato nell’allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell’ambito della Missione “Ricerca e innovazione”.

38. All’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l’ultimo periodo del comma 32 è sostituito dal seguente:

“La pianta organica dell’IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all’ultimo periodo del successivo comma 33.”

39. All’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “fermo restando che lo stesso” sono aggiunte le seguenti “,in sede di prima applicazione,”;

b) dopo le parole “precedente ordinamento dell’ISVAP.” sono aggiunte le seguenti “Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.”.

40. All’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “del presente articolo.” sono aggiunte le parole “In sede di prima applicazione,”;

b) dopo le parole “funzionamento dell’ente soppresso.” sono aggiunte le seguenti “Successivamente l’assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell’IVASS il quale, nell’ambito della propria autonomia garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n, 122 e successive modificazioni.”.

41. Le gestioni commissariali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell’articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.


Articolo 11

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

1. Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

2. All’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole “del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l’accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

5. All’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “e sino al 31 dicembre 2013” sono sostituite con le seguenti “e sino al 31 dicembre 2014”. Al medesimo comma è inoltre aggiunto in fine il seguente periodo: “A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.

7. Nell’articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, le parole “sette decimi” e “tre decimi” sono sostituite con le parole “cinque decimi”.

8. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: “pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 40 per cento”.

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell’anno 2016, dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018”;

c) al comma 14, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell’anno 2016, dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018”.

9. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nell’anno 2016, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell’ottanta per cento nell’anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2018.

10. Al fine di incrementare l’efficienza dell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l’anno 2014, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all’articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall’anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per e l’Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

11. Le assunzioni di cui al comma 10 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell’ amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

13. Sono soggetti al limite di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

14. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali

15. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le amministrazioni di cui all’articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

16. Le Regioni adeguano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

17. L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

19. L’autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.

20. All’articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: “del 90 per cento” sono sostitute dalle seguenti: “del 50 per cento”.

21. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l’anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Art. 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d)nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: “Per le medesime finalità”.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;

b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.

3. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell’applicazione

della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7, comma 2 della presente legge.

5. L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Titolo IV – Rapporti finanziari con gli enti territoriali

Art. 13

(Patto di stabilità interno delle regioni)

1. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l’anno 2013 all’importo di 20.090 milioni di euro, per l’anno 2014 all’importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni2015, 2016 e 2017 all’importo di 19.099 milioni di euro.”;

b) al secondo periodo le parole “per gli esercizi dal 2013 al 2016” sono sostituite dalle seguenti “per l’esercizio 2013”;

c) al secondo periodo le parole “di ciascun anno” sono sostituite dalla seguente “2013”.

2. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, è inserito il seguente comma 449-bis:

“449-bis.Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente.”.

3. Al comma 450 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “dal 2013 al 2016” sono sostituite dalle seguenti “dal 2013 al 2017” e le parole “del comma 449” sono sostituite dalle seguenti “dei commi 449 e 449-bis.

4. Al comma 454 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola “2016” è sostituita dalla seguente “2017”;

b) al primo periodo, alla lettera d), l’alinea è sostituito dal seguente: “d) degli importi indicati nella seguente tabella:

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente “e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali”;

d) al secondo periodo la parola “2016” è sostituita dalla seguente “2017”.

5. Al comma 455 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola “2016” è sostituita dalla seguente “2017”;

b) al primo periodo, alla lettera d), l’alinea è sostituito dal seguente: “d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454”;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente “e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.”.

6. Il comma 463 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato a decorrere dall’esercizio 2014.

7. Al comma 17 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2015”;

b) il quinto periodo è soppresso;

c) al sesto periodo la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2014”;

d) all’ultimo periodo le parole “e 2013” sono sostituite dalle seguenti “, 2013, 2014 e 2015”.

8. Al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all’equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell’articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

9. In applicazione dell’articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d’Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all’individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8, e fino alla conclusione dell’intesa stessa, per la regione Valle d’Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all’adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nel medesimi commi 8 e 9.

11. Lo Stato, le regioni e le Province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Per l’anno 2014, le Regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l’importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario

Riduzioni anno 2014

Piemonte

51.178

Liguria

17.959

Lombardia

135.234

V eneto

59.979

Emilia-Romagna

57.156

Toscana

42.982

Umbria

8.834

Marche

16.794

Lazio

68.676

Abruzzo

12.026

Molise

2.615

Campania

39.295

Puglia

29.114

Basilicata

4.390

Calabria

13.768

Totale

560.000

(dati in migliaia di euro)

13. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 12 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

14. Le somme di cui al comma 12, ovvero quelle del comma 13 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

15. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna Regione può indicare al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

16. Per l’anno 2014, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l’importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del

concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale

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Accantonamenti anno 2014

Valle d’Aosta

5.540

Provincia Autonoma Bolzano

22.818

Provincia Autonoma Trento

19.913

Friuli-Venezia Giulia

44.445

Sicilia

106.161

Sardegna

41.123

Totale

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240.000

(dati in migliaia di euro)

17. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella tabella di cui al comma 16 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

18. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell’indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all’articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise”.”
Art. 14

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

1. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,” sono sostituite dalle seguenti: “, registrata negli anni 2007-2009, per l’anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017”;

b) le parole: “e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi” sono sostituite dalle seguenti: “, a 18,8 per cento per l’anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017 ”;

c) le parole: “e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi” sono sostituite dalle seguenti: “, a 14, 8 per cento per l’anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”;

d) le parole: “e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “e a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”.

2. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2–ter, è inserito il seguente: “2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l’assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell’articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

3. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: “ e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “a 19,8 per cento per l’anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017”;

b) al comma 6 lettera b) le parole: “e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “ a 15,8 per cento per l’anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”;

c) al comma 6 lettera c) le parole: “a 13 per cento per l’anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016” sono sostituite dalle seguenti: “ a 13 per cento per l’anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017”.

4. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9-bis. Per l’anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i

pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

9-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-bis, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

9-quater. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato, entro l’esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal beneficio dell’esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno di riferimento.”.

5. Al comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole “«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»” sono sostituite da “«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»”;

6. Al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “è tenuto ad inviare” sono inserite le seguenti “utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»”;

b) la parola “sottoscritta” è sostituita dalle seguenti: “firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,”;

c) dopo le parole “di cui al comma 19.” è inserito il seguente periodo “La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

d) al quarto periodo le parole “, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti” sono soppresse.

7. Al comma 23 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole “a decorrere dall’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dall’anno 2011”;

b) al secondo periodo, le parole “negli anni 2007 e 2008” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2009 e 2010” e le parole “del biennio 2008-2009 e le risultanze dell’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “del biennio 2010-2011 e le risultanze dell’anno 2011”.

8. Al comma 125 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti “15 marzo”.

9. Al comma 140 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti “1° marzo” e le parole “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “15 marzo”.

10. All’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2 le parole: “15 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno”;

b) al comma 1 e al comma 2 le parole: “sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» appositamente predisposto”;

c) al comma 5, le parole: “10 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “10 luglio”.

11. Al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “di concerto con il Ministro dell’interno e” sono soppresse; b) l’ultimo periodo è soppresso.

12. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di

pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli

enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che

presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

13. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 12. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

14. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

15. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti , la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 13, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l’intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.
Art. 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b) può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. A decorrere dall’esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 16.

4. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione ed il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione.

5. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, pari a zero.

6. Le società non quotate di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del cinquanta per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per l’assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7. Ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui ai commi 3, 4 e 5, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni.

8. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del comma 11.

9. La responsabilità del mancato raggiungimento dell’obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

10. L’obiettivo annuale del patto di stabilità interno degli enti locali e delle regioni partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono l’obiettivo di cui al comma 3, nell’anno successivo a quello in cui risulta l’inadempienza, è peggiorato di un importo pari all’eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell’obiettivo opera anche qualora l’inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

11. A decorrere dal 2015, gli enti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell’anno successivo :

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell’obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del Presidente, dell’amministratore delegato o dell’amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell’eventuale consiglio di gestione.

12. E’ fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147 quater e 147-quinquies del decreto legislativo 267/2000, così come novellato dall’articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13. In caso di mancato rispetto dell’obiettivo di cui al comma 3, per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell’esercizio e nell’ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell’organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

14. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 4 e 5.

15. In sede di prima applicazione, le società non quotate, di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma 6 entro il 31 maggio 2014.

16. I soggetti di cui al comma 1 il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l’esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell’ultimo anno.

17. L’ultimo periodo dell’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

18. Il comma 5 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.

19. Il comma 5-bis dell’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L’Unioncamere trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”.

20. Inrelazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell’obbligo di cui all’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione agli obblighi previsti nella medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla completa attuazione degli obblighi previsti è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

Art. 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)

1. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all’articolo 80 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. All’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole “e agli enti locali” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” e dopo le parole “rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza” sono inserite le seguenti: “nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.”; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella

forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte dell’ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente :

“4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l’ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e

delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’ente.”;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10 le parole “del regolamento di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge”.
Titolo V

Disposizioni in materia di entrate
Art. 17

(Disposizioni in materia di entrate tributarie)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi all’imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 241, del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409- bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

2. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni di euro per l’anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

3. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 2, anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è ridotta al 18 per cento per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall’imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d’imposta di cui all’elenco n. 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all’effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta non inferiori all’85 per cento di quanto

spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d’imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare a 500 milioni di euro per l’anno 2014, e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

5. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 4 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a seguito dell’adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull’andamento della fruizione dei crediti d’imposta di cui al predetto elenco e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma si procede, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

7. All’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole “1,5 per mille a decorrere dal 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014”.
Art. 18

(Altre disposizioni in materia di entrata)

1. Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché di quelli di cui all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

2. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 1 è erogato dall’Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

3. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

6. “All’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00. ”.

7. Dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

“5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.

8. All’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

“1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00 ”.

9. Dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

“5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1- quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.

10. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’articolo 6-bis è soppresso .

11. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

12. All’articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole “distinti per voce di tariffa” sono inserite le seguenti “ e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta”; dopo il primo periodo è inserito il seguente “ La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola “determinato” sono aggiunte le seguenti parole: ”, per ciascun atto impugnato anche in appello,”.

b) all’articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.”

c) all’articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “ 1-bis. Le disposizioni di cui all’ articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico”.

14. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

15. All’articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis – Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

13-ter – Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

16. All’articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Le spese per la sessione d’esame a norma della presente legge sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

17. All’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 è aggiunto in fine il seguente comma:

“Le spese per il concorso sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

18. All’articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis -Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

19. Il contributo introdotto a norma dei commi 15 e 16 è dovuto per le sessioni d’esame tenute successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

20. Il contributo introdotto a norma dei commi 17 e 18 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

21. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30, comma 1, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti parole: «euro 27»;

b) dopo l’articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 106-bis (L)(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato) – 1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.».

22. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis,

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.”.

24. All’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale : 12 per cento”.
Titolo VI

Riforma della tassazione immobiliare
Art. 19

(Istituzione del tributo sui servizi comunali – TRISE)

1. E’ istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, articolato in due componenti. La prima componente, di seguito denominata TARI, assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. La seconda componente, di seguito denominata TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo delTRISE è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
Art. 20

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 , la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le

unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

15. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

25. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 21

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata “IMU”.

7. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.

8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell’aliquota di base, e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima relativa all’abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

9. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Art. 22

(Disciplina generale del TRISE)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione del TRISE, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 1 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

7. Il versamento del TRISE è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.

9. Il TRISE è applicato e riscosso dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 27 dell’articolo 20 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

10. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell’accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell’articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile.

14. In caso di omesso o insufficiente versamento del TRISE risultanti dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell’articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti il TRISE, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. E’ abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 23

(Disposizioni in materia di IMU)

1. All’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “fino al 2014” sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l’ultimo periodo;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: “ivi comprese l’abitazione principale e

le pertinenze della stessa”;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.”

3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) b)

c) d)

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente “10.Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggiregolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. A decorrere dall’anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli- Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.

3. All’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole“a decorrere dall’anno 2014” sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2014” sono soppresse;

b) all’articolo 11, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle

seguenti: “a decorrere dall’anno 2015” .

5. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: “1. L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.”.

6. La disposizione in materia di deducibilità dell’imposta municipale propria ai fini dell’imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole “l’imposta comunale sugli immobili” sono inserite le seguenti; “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo”;

b) all’articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.”.

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 24

(Fondo di solidarietà comunale)

1. Il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

“380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall’anno 2013:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale. Le risorse finalizzate al predetto fondo sono quantificate in 6.974.309.289,01 euro per l’anno 2013, in 6.647.114.923,12 euro per l’anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera g). La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con il disegno di legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed g);

2) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera f) sulle risorse complessive per l’anno 2012;

3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

4) a decorrere dall’anno 2014, della soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e dell’istituzione della TASI;

5) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard;

d) In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera c) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;

e) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera c), può essere incrementata la quota di gettito dell’imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera b). A seguito dell’eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l’importo da versare all’entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M;

f) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui aidecreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

g) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

h) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i) sono abrogati il comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.”.
TITOLO VI NORME FINALI

Art. 25

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

5. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Redazione

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