La vicenda del bonus maturità vede ora l’intervento del TAR Lazio che (in attesa che il Ministro Carrozza intervenga oggi ammettendo in soprannumero i ragazzi [ ecco il testo del decreto ministeriale del 29 novembre 2013, n.d.r. ], provvede subito, con ordinanza d’urgenza, ad ammetterli con riserva ai corsi a numero chiuso.
Ma andiamo con ordine.
1.- Il decreto scuola
Il decreto scuola, cioè il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 (“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”), convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, ha così previsto, all’articolo 20 (“Corsi di laurea ad accesso programmato”):
“1. L’articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L’articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell’anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/2015, l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.
1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2013/2014 o nell’anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e dall’articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.”.
2.- Le prime ordinanze del TAR Lazio di ammissione con riserva ai corsi a numero chiuso
Si riporta di seguito l’ordinanza del TAR Lazio, di lunedì scorso, con cui é stato ammesso con riserva uno studente in possesso del bonus maturità, senza attendere ancora il decreto attuativo del Ministro Carrozza.
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Ordinanza numero 4607 del 2013
(Presidente, Estensore Massimo Luciano Calveri)
(…)
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria di merito nazionale per l’accesso al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l’a.a. 2013/2014.
(…)
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, in epoca successiva alla proposizione del gravame, è entrata in vigore la legge 8 novembre 2013, n. 128, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104;
Rilevato, in particolare, che all’art. 20 del predetto decreto legge sono stati introdotti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, aventi diretta ricaduta sulla controversia in esame, giacché attribuiscono, per quanto qui rileva, il diritto, subordinato a determinate condizioni, ai partecipanti agli esami di ammissione ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria che avrebbero potuto rivendicare il punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) del D.M. 12 giugno 2013 all’iscrizione ai predetti corsi universitari in sovrannumero;
Ritenuto che sussistono le condizioni per l’accoglimento della proposta istanza cautelare, osservando le seguenti scansioni temporali:
1. immatricolazione con riserva del ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;
2. predisposizione, da parte delle Università, delle graduatorie secondo i criteri stabiliti dall’art. 20, commi 1 bis e ss., del DL n.104/2013, come introdotti dalla legge di conversione n.128 del 2013;
3. scioglimento in senso positivo o negativo della riserva dell’immatricolazione, eventualmente indicandosi, da parte del Ministero, la sede universitaria, tra quelle prescelte dal ricorrente, nella quale questi figuri in posizione utile, consentendo ovviamente il trasferimento presso detta ultima sede;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza di misura cautelare nei termini indicati in motivazione.
Compensa le spese della presente fase.
Fissa per la decisione del merito la pubblica udienza del 5 giugno 2014.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore
Pierina Biancofiore, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Depositata in segreteria il 25 novembre 2013
. . .
3.- Oggi arriva il D.M.
Oggi infine è prevista la pubblicazione del Decreto Ministeriale che fissa le modalità e il calendario per la definizione e gestione della graduatoria con il bonus di maturità, in applicazione dell’articolo 20 del Decreto Legge 104/2013 come convertito nella Legge 128/2013.