Decreto legge rifiuti 136/2013. Testo in Gazzetta

Pubblicato in Gazzetta ieri, e subito in vigore (dal 10 dicembre), il decreto legge 136 del 2013, in tema di emergenze ambientali e industriali (qui la sintesi).

E’ stato inserito nel testo unico ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) un nuovo reato, la “Combustione illecita di rifiuti” (art. 256-bis), secondo cui – tra l’altro – chiunque appiccichi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositi rifiuti in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Di seguito, il testo integrale, che passa in Parlamento per la conversione in legge.
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Decreto Legge 10 dicembre 2013 n. 136

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e

industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

(G.U. del 10 dicembre 2013)

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la estrema gravita’ sanitaria, ambientale, economica e

della legalita’ in cui versano alcune aree della regione Campania;

Considerato che la sicurezza della continuita’ del funzionamento

produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una

priorita’ di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei

prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute e di

salvaguardia dei livelli occupazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare

disposizioni per una piu’ incisiva repressione delle condotte di

illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della

regione Campania destinati all’agricoltura e per una efficace

organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle

aree, nell’interesse della salute dei cittadini, dell’ambiente, delle

risorse e della produzione agroalimentare, nonche’ garantire la

continuita’ degli interventi di bonifica gia’ avviati;

Rilevato che le attivita’ di attuazione delle prescrizioni delle

a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur

tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessita’

che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di

interpretazione autentica;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire con

disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita’;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 3 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Ministro dell’interno, del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del

Ministro per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge :

 

Art. 1

Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in

Campania

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,

l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,

l’Istituto superiore di sanita’ e l’Agenzia regionale per la

protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi

comuni e le priorita’ definite con direttiva dei Ministri delle

politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con il

Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini

tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di

telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati

all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di

effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi

anche mediante combustione.

2. Nello svolgimento delle attivita’ di rispettiva competenza, gli

enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo

ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del

Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell’Ispettorato

centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei

prodotti alimentari, dell’Istituto superiore di sanita’, dell’Agenzia

per le erogazioni in agricoltura, dell’Agenzia per l’Italia digitale,

dell’Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici

competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della

Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il

Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche

agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della

salute assicurano, per le finalita’ di cui al presente articolo, agli

enti di cui al comma 1 l’accesso ai terreni in proprieta’, nel

possesso o comunque nella disponibilita’ di soggetti privati.

3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli

istituti e all’agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi

conoscitivi nella loro disponibilita’.

4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei

terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono

obbligati a consentire l’accesso ai terreni stessi. Nel caso sia

comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al

primo periodo, l’accesso ai terreni, questi sono indicati tra i

terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca

dell’indicazione puo’ essere disposta con decreto dei Ministri delle

politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente, della

tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia

stato consentito l’accesso, se dalle risultanze delle indagini sia

dimostrata l’idoneita’ di tali fondi alla produzione agroalimentare.

Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole,

alimentari e forestali, dell’ambiente, della tutela del territorio e

del mare e della salute puo’ essere disposta, su istanza dei soggetti

interessati, la revoca dell’indicazione tra i terreni di cui al comma

6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale

indicazione.

5. Entro sessanta giorni dall’adozione della direttiva di cui al

comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri

delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione

con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate,

contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica

relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima

direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al

comma 1 presentano un’analoga relazione relativa ai restanti terreni

oggetto dell’indagine.

6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei

risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo

periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei

Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali,

dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute

sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere

destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture

diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere

indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni

agroalimentari determinate.
Art. 2

Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della

regione Campania

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l’individuazione o il

potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e

bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi

dell’articolo 1, comma 6, e’ istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal

Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui

delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal

Ministro dell’interno, dal Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le

attivita’ culturali e dal Presidente della regione Campania. Al

Comitato spetta altresi’ la supervisione delle attivita’ della

Commissione di cui al comma 2.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato

interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o

potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni

della regione Campania, come indicati ai sensi dell’articolo 1, comma

6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni

dall’adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma

6, e’ istituita una Commissione composta da un rappresentante della

Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un

rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale,

del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le

attivita’ culturali e della regione Campania. Ai componenti della

Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o

altri emolumenti comunque denominati.

3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto

tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai

Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione

territoriale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi

oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla

definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento

delle finalita’ ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli

enti di cui all’articolo 1, comma 1, adotta e successivamente

coordina un programma straordinario e urgente di interventi

finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica

dei siti nonche’ alla rivitalizzazione economica dei territori, nei

terreni della regione Campania indicati ai sensi dell’articolo 1,

comma 6. Il programma puo’ essere realizzato anche attraverso la

stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all’articolo 6

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero attraverso la

nomina di un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 11

della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione riferisce

periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita’ di cui

al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma straordinario

urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle

risorse che si renderanno disponibili a seguito della

riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione

coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui

all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le

risorse di cui al presente comma possono essere integrate con

eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell’ambito dei

programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.

6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui

all’articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di

2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee

disponibili nell’ambito del programma operativo regionale per la

Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e

di terreni contaminati.
Art. 3

Combustione illecita di rifiuti

1. Dopo l’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e’ inserito il seguente:

«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). – 1. Salvo che il

fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque appicca il fuoco a

rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in

aree non autorizzate e’ punito con la reclusione da due a cinque

anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si

applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui

all’articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione

illecita di rifiuti.

3. La pena e’ aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1

siano commessi nell’ambito dell’attivita’ di un’impresa o comunque di

un’attivita’ organizzata.

4. La pena e’ aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi

in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque

anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di

stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24

febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti

di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma

2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo

appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del

bene e’ avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio

comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza

emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale

consegue la confisca dell’area sulla quale e’ commesso il reato, se

di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi

gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte

di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184,

comma 2, lettera e).».

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i

Prefetti delle province della regione Campania, nell’ambito delle

operazioni di sicurezza e di controllo del territorio

prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di

criminalita’ organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,

nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale

militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle

competenti autorita’ militari ai sensi dell’articolo 13 della legge

1° aprile 1981, n. 121.
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente:

«3-ter. Quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati

previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio

per l’ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione

nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui

al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della

salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa

anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero,

nell’informazione, indica le norme di legge che si assumono violate

anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati

nel secondo periodo e’ stato arrestato o fermato ovvero si trova in

stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori

di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura

della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,

alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente

comma».
Art. 5

Proroga dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920

del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al fine di consentire il completamento delle attivita’

amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse

gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito

della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l’Unita’

Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e

successive modificazioni e integrazioni, e’ prorogata fino al 31

dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei

ministri.

2. Nel limite organico di cui all’ordinanza richiamata nel comma 1,

il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero

dell’economia e delle finanze, con decreto, disciplina la

composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento

economico e le procedure operative dell’Unita’

Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita’

presenti sulle contabilita’ speciali di cui all’articolo 4 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre

2012.

3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento

dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei

rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti

dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio

nei confronti della stessa Unita’ Tecnica-Amministrativa che

presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data,

anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per

l’anno 2014 la “Sezione per assicurare la liquidita’ per i pagamenti

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” di cui

all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con

le procedure e nei termini ivi previsti.

4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del

personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal

commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 3,

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio

2012, n. 4022, e dell’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.

43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,

continuano ad essere effettuati all’INPS, secondo quanto previsto dai

contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati

alla societa’ ex concessionaria dei lavori per l’adeguamento,

realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e

depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e

Cuma.

5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3,

comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il

sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la

straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di

soluzioni di continuita’ nella gestione delle medesime emergenze

ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le

disposizioni, di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui

all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5

dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12

dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine

continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente

presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente

comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si

provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria

delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 6

Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.

26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:

«Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, le

regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro

quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina

puo’ comunque essere adottato.»;

b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti:

«Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli

assessori all’ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si

applica l’articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attivita’ di

progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei

lavori, per le attivita’ di direzione lavori e collaudo, per ogni

altra attivita’ di carattere tecnico-amministrativo connessa a

progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi

servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni

e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati

interregionali alle opere pubbliche, nonche’ dell’ANAS; al personale

degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi,

salvo il rimborso delle spese.».
Art. 7

Modificazioni all’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il

piano di cui al comma 5 e’ approvato con decreto del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della

approvazione del piano, il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di

esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario

straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro

sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano puo’ essere

approvato anche senza i pareri richiesti. L’approvazione del piano

avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque

entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 e’ approvato

con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

b) al comma 7, e’ aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta

salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5

conclude i procedimenti di riesame previsti dall’autorizzazione

integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima

autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono

essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e

29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni.»;

c) al comma 8, le parole: «Fino all’approvazione del piano

industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino

all’adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e

delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;

d) al comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente,

si interpreta nel senso che la stessa e’ rispettata qualora

sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualita’ dell’aria

nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle

sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle

apposite centraline di monitoraggio gestite dall’A.R.P.A. risulti

conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e

nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un

peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione

commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati

avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per

cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle

autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non

applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e

prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall’approvazione

del piano di cui al comma 5, trasmette all’Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica

analiticamente i suddetti interventi.»;

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In

applicazione del generale principio di semplificazione

procedimentale, al fine dell’acquisizione delle autorizzazioni,

intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati

degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli

altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i

lavori previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, dal piano

delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano

industriale di conformazione delle attivita’ produttive, il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta

del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai

sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,

che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla

convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere

acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica

dell’impatto ambientale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto

ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione,

o sulla verifica di assoggettabilita’ alla procedura medesima entro

quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei

quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di

esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a

disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il

termine di conclusione della conferenza di servizi e’ sospeso per un

massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non

espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di

motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine puo’

essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni.

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e’ adottata

con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed

urbanistici, per la quale non e’ necessaria la valutazione ambientale

strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorita’ preposte

alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei

ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o

provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi

all’intesa. L’intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta

giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di

copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,

previsti dall’autorizzazione integrata ambientale o da altre

prescrizioni ambientali, sono considerate “volumi tecnici”»;

f) dopo il comma 9, e’ aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la

gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni

dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche’ le previsioni di cui al

comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla

gestione commissariale, le sanzioni previste dall’articolo 1, comma

3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni,

ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione

precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico

dell’impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e

sono irrogate al titolare dell’impresa o al socio di maggioranza che

abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;

g) dopo il comma 11, e’ aggiunto il seguente:

«11-bis. Dopo l’approvazione del piano industriale, in relazione

agli investimenti ivi previsti per l’attuazione dell’autorizzazione

integrata ambientale e per l’adozione delle altre misure previste nel

piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e

sanitaria, il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza e’

diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le

somme necessarie all’attuazione delle misure previste, nel termine di

trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento

su un conto intestato all’azienda commissariata. Le somme messe a

disposizione dal titolare dell’impresa o dal socio di maggioranza

sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai

sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati

ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata

ambientale. Ove il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza

non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in

parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo

periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua

richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di

quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a

procedimenti penali a carico del titolare dell’impresa o del socio di

maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi

all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. In caso,

inoltre, nell’ipotesi di proscioglimento del titolare dell’impresa o

del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la

parte in cui sono impiegate per l’attuazione dell’autorizzazione

integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle

misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria, e salvo

conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In

caso di condanna del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza

per detti reati resta fermo l’eventuale credito dello Stato e degli

altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza

di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle

somme trasferite al commissario straordinario che derivano da

sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario

medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».
Art. 8

Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure

ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l’articolo

2-quater, e’ aggiunto il seguente:

«Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal

piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto

ricadenti in area SIN). – 1. Nell’area dello stabilimento Ilva di

Taranto, limitatamente alle porzioni che all’esito della

caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni

soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli

interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal

piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria

avvengono nel rispetto dei commi che seguono.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili

ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti

criteri e modalita’, al fine di non interferire con la successiva

bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali

contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione,

alla provincia, al comune territorialmente competenti e all’A.R.P.A.

Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori,

unitamente al relativo cronoprogramma;

b) nell’esecuzione degli interventi, con particolare riferimento

all’attivita’ di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e

gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della

qualita’ delle acque sotterranee;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere

effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale

per una profondita’ dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le

modalita’ previste al comma 3;

d) se nel corso delle attivita’ di scavo vengono rinvenuti

rifiuti, il commissario straordinario ne da’ comunicazione

all’A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di

effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della

prosecuzione dell’intervento;

e) se, all’esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del

comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni

soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne da’

comunicazione all’A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi

garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di

procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere

riutilizzati in sito.

3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2,

lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita’:

a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;

b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;

c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto

dalla miscelazione delle aliquote;

d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che

deve riguardare i medesimi analiti gia’ ricercati in esecuzione del

piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di

contaminazione (CSC);

e) conservazione di un’aliquota di campione a disposizione

dell’A.R.P.A. Puglia.

4. Nelle aree non caratterizzate o che all’esito della

caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o

sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione

(CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati

solo previa verifica della compatibilita’ con i successivi o

contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che

risulteranno necessari; tale verifica e’ effettuata da A.R.P.A.

Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalita’ di

esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla

presentazione del progetto dell’intervento. A tali fini il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con

A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un

apposito protocollo tecnico operativo.».
Art. 9

Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in

amministrazione straordinaria

1. Dopo l’articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.

270, e’ inserito il seguente:

«Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita’

aziendale). – 1. In caso di reclamo previsto dall’articolo 65, comma

2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui

all’articolo 54 ed ai commissari straordinari e’ attribuito il potere

di regolare convenzionalmente con l’acquirente dell’azienda o di rami

di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa

autorizzazione ministeriale, modalita’ di gestione idonee a

consentire la salvaguardia della continuita’ aziendale e dei livelli

occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che

definisce il giudizio.».

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle

procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23

dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

febbraio 2004, n. 39.
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Redazione

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