Decreto legge “Destinazione Italia”: la relazione …

Decreto legge “Destinazione Italia”: la relazione al testo

Abbiamo pubblicato il testo provvisorio del nuovo decreto legge sviluppo (“Destinazione Italia”), nella versione discussa in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 dicembre, che poi l’ha approvato (con modifiche) nella stessa seduta. [IL TESTO FINALELA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEFINITIVA , LO SPECIALEla scheda dei lavori alla Camerail PDF con TESTO e RELAZIONE insieme, n.d.r.].

Pubblichiamo di seguito la relazione illustrativa presentata in Consiglio dei Ministri.

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Ministero dello sviluppo economico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
Decreto Legge concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l’avvio del piano “destinazione Italia”

[nel testo discusso in Consiglio dei Ministri il 13 dicembre 2013, poi approvato – con modifiche]

Sommario

Articolo 1 (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, e per l’introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio)

Articolo 2 (Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI)

Articolo 3 (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)

Articolo 4 (Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l’area di crisi complessa del porto di Trieste)

Articolo 5 (Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio)

Articolo 6 (Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre)

Articolo 7 (Misura di razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard internazionale)

Articolo 8 (Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)

Articolo 9 (Misure per favorire la diffusione della lettura)

Articolo 10 (Tribunale delle società con sede all’estero)

Articolo 11 (Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione)

Articolo 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa)

Articolo 13 (Disposizioni urgenti per EXPO 2015 e per le opere pubbliche)

Articolo 14  (Disposizioni urgenti per i lavori pubblici)

 

Relazione illustrativa

Articolo 1

L’articolo contiene una serie di interventi finalizzati a ridurre in modo strutturale il costo dell’energia elettrica in Italia, presupposto per una ripresa delle attività produttive e per il recupero di competitività del Paese, insieme a altre disposizioni in materia di certificazione energetica e energia geotermica. Gli interventi riguardano in particolare la componente (denominata A3) posta a copertura degli oneri di sistema relativi agli incentivi erogati alla produzione di energia elettrica rinnovabile: gli oneri di sistema rappresentano attualmente circa il 20% della bolletta elettrica di una famiglia-tipo e la componente A3 pesa per il 90,6%, ossia costituisce la quasi totalità. La crescita esponenziale della componente A3 avvenuta in pochi anni è stata raffreddata con la riforma degli incentivi alle rinnovabili elettriche (avvenuta nel 2012) e con la fine del sistema di sostegno al fotovoltaico, noto come Conto Energia (sempre 2012). Tuttavia, rimane la difficoltà di gestire una spesa elevatissima, che ammonta oggi a 11,2 miliardi/anno (6,7 Fotovoltaico + 4,5 altre fonti) ed arriverà nel 2015 a 12,5 miliardi/anno. Senza effetti retroattivi su contratti già stipulati e senza effetti depressivi sull’andamento degli investimenti, la norma incide su aspetti specifici dove è possibile ridurre la spesa, in continuità con quanto già varato dal Governo nel precedente decreto “del fare”.

Il primo intervento (comma 1) incide sul prezzo delle forniture, fornendo un indirizzo all’Autorità per l’energia affinché aggiorni entro 90 giorni gli attuali criteri di definizione del “prezzo di riferimento” per i clienti non riforniti sul mercato libero, dove era stata a suo tempo introdotta la tariffa bioraria. L’andamento del mercato all’ingrosso, dopo l’ingresso del fotovoltaico, ha infatti modificato la curva del prezzo giornaliero, determinato uno spostamento delle ore di maggior prezzo dalla fascia diurna a quella serale. Di conseguenza, l’attuale struttura della bioraria non rispecchia più condizioni di convenienza per i consumatori.

Il secondo intervento (comma 2) modifica l’istituto del “ritiro dedicato”, ossia del prezzo che paga il Gse per l’energia elettrica derivante da impianti a fonti rinnovabili programmabili di potenza fino 10 MW ovvero da impianti rinnovabili (di qualunque potenza) non programmabili. Attualmente, il prezzo di ritiro per i piccoli impianti è superiore ai prezzi di mercato e la differenza si carica sulla componente A3. La norma interviene su tale situazione, stabilendo che a partire dal 1 gennaio 2014 per gli impianti a fonti rinnovabili già incentivati il prezzo di ritiro sia pari al prezzo zonale orario. Ci si attende una riduzione degli oneri in bolletta di circa 170 ML€/anno.

Il terzo intervento (commi 3-6) introduce uno strumento volontario, attivato dai singoli operatori, per distribuire nel tempo una parte degli oneri economici per l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche e valorizzare l’intera vita tecnica degli impianti, senza penalizzare gli investimenti già effettuati. La proroga volontaria della durata temporale dell’incentivo, prevista dalla misura, non comporta modifiche alla disciplina vigente a tutela del recupero delle aree ove sono situati gli impianti oggetto dei previsti benefici.

La norma prevede che l’opzione dia diritto ad un aumento del periodo di incentivo di 7 anni, a fronte però di una riduzione immediata dell’incentivo stesso. L’entità della riduzione sarà fissata in un successivo decreto, in relazione al periodo residuo spettante, al tipo di fonte rinnovabile, al tipo di incentivo e ai costi per la rimodulazione. Fermi restando i limiti temporali delle autorizzazioni concesse, chi accetta la rimodulazione potrà accedere, alla fine del periodo di incentivo, ad ulteriori benefici per interventi di rifacimento o ricostruzione dell’impianto sullo stesso sito.

I risparmi ottenibili dipendono ovviamente dal tasso di adesione e dalle condizioni che saranno offerte: una stima prudente è di circa 700 milioni/anno, in caso di adesione al 50% di tutti gli impianti non fotovoltaici e di adesione bassa per il fotovoltaico.

La disposizione di cui ai commi 7 e 8, nel ricondurre a sistema i commi 3 e 3-bis dell’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituisce la comminatoria di nullità del contratto, in atto prevista dal comma 3-bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria, graduandone l’entità in funzione del tipo contrattuale. Si eccettuano dal precetto gli atti a titolo gratuito, nei quali l’avente causa non deve né può svolgere alcuna valutazione sulla qualità dell’immobile che riceve. Su richiesta di almeno una parte, che opti per la nuova sanzione, quest’ultima si applica altresì alle violazioni anteriormente commesse, e già sanzionate con la comminatoria di nullità del contratto, purché essa non sia stata ancora definitivamente dichiarata. In questo modo, senza pregiudizio del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative per l’espressa istanza in tal senso dei soggetti interessati, si disinnesca il gravissimo pericolo per la certezza del commercio giuridico che era insito nella previgente sanzione di nullità contrattuale, per sua natura idonea a propagarsi senza limiti in danno di ogni successivo acquirente del medesimo bene.

In relazione alla disposizione di cui al comma 9 si rappresenta quanto segue.

A quasi un anno dall’entrata in vigore della riforma della disciplina del condominio negli edifici, operata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, la norma introduce alcuni correttivi mirati, volti a superare le difficoltà che si sono manifestate nella fase di prima applicazione della riforma stessa.

La lettera a) serve a colmare un vuoto legislativo esistente nella legge n. 220/2012; la quale, pur prevedendo la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio (tanto quella iniziale, quanto quella periodica), non reca rinvio ad una fonte secondaria che individui sia i requisiti che devono essere posseduti per esercitare l’attività di formazione, sia i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi. Ponendo rimedio a tale lacuna, la norma prevede che siano stabiliti, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, gli standard per lo svolgimento della formazione in parola.

La previsione di cui alla lettera b) è volta a favorire gli interventi diretti a conseguire un risparmio energetico, riducendo a tal fine la maggioranza richiesta per l’adozione delle relative decisioni da parte dell’assemblea condominiale.

Con la lettera c) si specifica che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire nell’anagrafe condominiale sono quelli relativi alle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del Codice civile, evitando che la formulazione normativa più generica possa dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali anche allorché le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni (tra cui quelle portanti dell’edificio), indicate nell’articolo 1117.

La lettera d) mira a superare le problematiche che si sono riscontrate, da parte di amministratori e proprietari, a causa dell’obbligatorietà dell’integrale costituzione anticipata del c.d. Fondo Lavori. L’esborso integrale e anticipato dell’intera somma impegnata costituisce, infatti, uno dei principali disincentivi all’adozione di nuove delibere per l’avvio di lavori di ristrutturazione. Ciò provoca un sensibile impatto negativo sul settore dell’edilizia, mercato che già da tempo risente della sfavorevole congiuntura economica in atto. La norma proposta, senza snaturare la ratio della riforma, reca un correttivo all’istituto del Fondo Lavori, contemperando le ragioni creditorie dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari (che, specie in questo momento di recessione economica, hanno notevoli difficoltà ad anticipare l’intera somma dovuta). In sostanza, la nuova possibilità di costituire il Fondo, che comunque resta obbligatorio e che deve sempre essere anticipato, in relazione ai singoli pagamenti dovuti all’appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori rappresenta un bilanciamento degli interessi che soddisfa e contempera al meglio le esigenze di tutti gli attori della vicenda contrattuale.

La lettera e) colma una palese lacuna della recente riforma: nella quale il meccanismo per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale non era stato specificato dalla legge n. 220/2012. Ciò vanificava, di fatto, ogni possibilità di ottenere qualcosa dai condomini inadempienti agli obblighi imposti dal regolamento condominiale. La misura proposta affida dunque le scelte sanzionatorie in proposito direttamente all’assemblea, che decide con la maggioranza degli intervenuti e con almeno 500 millesimi dell’edificio.

Il comma 10 prevede una revisione delle competenze Stato-Regioni in materia geotermica, assegnando allo Stato il ruolo di guida e coordinamento per lo sviluppo del settore, come previsto dal decreto legislativo n. 22/2010.

 

Articolo 2

Il primo comma innova le previsioni del decreto legislativo n. 185/2000, recante “Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”, al fine di adeguare le misure di sostegno dell’autoimprenditorialità alle mutate condizioni di contesto, che rendono necessario provvedere ad una concentrazione degli obiettivi e alla semplificazione delle forme di aiuto ora previste.

A tal fine la norma dispone una completa revisione del Titolo I, che comporta la sostanziale sostituzione della misure di aiuto attualmente in esso previste con una nuova agevolazione, caratterizzata da una forte funzione anticiclica e di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile.

Si tratta di un intervento complementare alla strumentazione già avviata dalle Amministrazioni regionali nonché in linea con le novità previste in ambito comunitario ed i nuovi indirizzi in tema di politiche di incentivazione per l’occupazione.

La misura che si va ad introdurre è, in particolare, diretta a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese (micro e piccola dimensione), possedute in prevalenza da giovani o da donne. Rispetto all’attuale formulazione del Titolo I, l’intervento pubblico è, pertanto, esteso anche all’imprenditoria femminile.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili aiuti nella sola forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni e di importo sino al 75% della spesa ammissibile. L’assenza del contributo a fondo perduto (previsto, invece, nel testo ora vigente del Titolo I), definisce una maggiore selettività e sostenibilità dello strumento, nonché una forte qualificazione del target di riferimento dello stesso.

Gli incentivi sono applicabili su tutto il territorio nazionale (non vi è più, quindi, una limitazione alle aree svantaggiate del Paese) e sono concessi in regime de minimis.

L’opera di revisione del Titolo I comporta, altresì, l’espressa abrogazione delle norme non più coerenti con il quadro normativo generale e l’integrazione del Capo III del Titolo I, relativo alle agevolazioni per il subentro in agricoltura. Le funzioni relative a queste ultime, infatti, con decreto 28 dicembre 2006 e il successivo del 18 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state trasferite a ISMEA. Si è, pertanto, reso necessario un intervento integrativo del citato Capo al fine di mantenere una copertura normativa completa dei predetti interventi, fino ad oggi contenuta nelle disposizioni del Titolo revisionato.

La norma non interviene, invece, sul Titolo II del decreto legislativo 185/2000 (“Autoimpiego”), le cui misure agevolative (Lavoro autonomo, microimpresa e franchising), conservano la propria efficacia e mostrano dimensioni significative coinvolgendo giovani (il 51% ha meno di 35 anni) e donne (il 44% dei proponenti è di sesso femminile), con un tasso di aggiuntività molto alto (62%).

Le modifiche apportate al Titolo III del Decreto legislativo 185/2000, recante “Disposizioni comuni transitorie e finali” si rendono, infine, necessarie per adeguare la disciplina attuativa delle misure alle nuove previsioni introdotte.

La disposizione di cui al secondo comma elimina il vincolo di applicazione introdotto dall’ articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, del regime di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, consentendo in tal modo di utilizzare il predetto regime in tutte le aree o distretti del paese interessate da fenomeni di crisi industriale con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. Le modalità di attuazione degli interventi e di individuazione delle situazioni in cui il regime di aiuto risulta applicabile sono definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto di natura non regolamentare.

La necessità di riattivare il regime di aiuto anche al di fuori dei territori interessati a crisi industriali complesse di rilievo nazionale, a cui il regime resta prioritariamente destinato, deriva dalla numerosità delle situazioni di crisi oggi esistenti che pur determinando significativi effetti per la politica industriale italiana non rientrano nella definizione più stringente di crisi industriale complessa.

La crisi industriale complessa e lo strumento del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale” previsto per farvi fronte operano, infatti, entro un perimetro assai ristretto, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale, tracciato dall’attuale formulazione dell’articolo 27 del D.L. 83/2012 e dalle disposizioni di attuazione dell’intervento, adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013.

I ristretti margini entro i quali attivare l’intervento pubblico sono, in tali casi, giustificati dalla considerazione dell’importanza (in termini di ampiezza e di complessità) delle situazioni interessate, che sono destinate a mobilitare azioni a vari livelli, compreso quello normativo e amministrativo, con attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e di soggetti anche privati.

La nozione di crisi industriale complessa fa riferimento a situazioni di crisi che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto ovvero da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Dette crisi hanno impatto significativo sulla politica industriale nazionale nelle misura in cui riguardino

a) settori industriali con eccesso di capacità produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione necessitano di un processo di riconversione in linea con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politica industriale;

b) settori industriali necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attività industriale e tutela della salute e dell’ambiente.

Il riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa, necessario presupposto ai fini dell’attivazione del complesso iter volto all’adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, è operato dal Ministero dello sviluppo economico, anche su istanza della regione o delle regioni interessate.

Sotto il profilo procedurale, infatti, a seguito del riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa, è previsto il coinvolgimento di una pluralità di soggetti fin dalla fase della definizione degli interventi, con la costituzione di un apposito organismo (“gruppo di coordinamento e controllo”) formato dai rappresentanti delle molteplici Amministrazioni – centrali e regionali – interessate, il supporto dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. e il possibile svolgimento di procedure di evidenza pubblica per l’individuazione delle proposte di investimento.

Per l’adozione del Progetto è, poi, prevista la sottoscrizione di un Accordo di programma, nonché l’attivazione di Conferenze di servizi istruttorie e decisorie dei provvedimenti amministrativi funzionali alla realizzazione del Progetto.

La rapida evoluzione dei fenomeni di crisi industriale prodottasi in conseguenza della stagnazione della domanda domestica ed internazionale, in particolar modo di quella derivante dall’area Euro, richiede la necessità di prevedere, ferma restando l’indispensabile selettività delle operazioni, un impiego maggiormente flessibile dello strumento di intervento offerto dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 per tutte quelle situazioni che non potrebbero trovare copertura nella descritta nozione di crisi industriale complessa e che prescindono dall’attivazione sulla base di un’iniziativa regionale.

 

Articolo 3

La misura in oggetto è tesa a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese.

La norma, non prevedendo alcun criterio di selettività, né territoriale, né settoriale, né di premialità, è da ritenersi a tutti gli effetti una norma non rientrante tra i regimi di aiuto previsti dalla Commissione Europea e quindi non soggetta ad obbligo di notifica.

Nello specifico la misura prevede un credito d’imposta pari al 50% delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all’anno precedente, con un’agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa, ed è prevista una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all’agevolazione.

Inoltre, la misura definisce quali siano le attività di ricerca e sviluppo soggette all’agevolazione e quali spese sono ammissibili.

Per ciascuna annualità a partire dal 2014, fino al 2016 è previsto il riconoscimento di crediti d’imposta per un ammontare massimo complessivo pari a 200 milioni di euro. La fruizione dell’agevolazione avverrà tramite piattaforma informatica che consentirà di realizzare una procedura priva di graduatorie e di eventuali code da parte dei soggetti beneficiari, rendendo disponibile l’ammontare esatto di risorse ancora utilizzabili.

Al fine di evitare dichiarazioni non veritiere in merito all’ammontare effettivo delle spese sostenute è prevista una riduzione della misura di agevolazione concessa in caso di scostamento superiore al 20% tra spese dichiarate e spese sostenute.

Qualora il plafond annuale non dovesse essere utilizzato, le relative risorse inutilizzate saranno rese disponibili per l’anno successivo.

 

Articolo 4

Al comma 1, viene interamente sostituito l’art. 252-bis (siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) del D. Lgs. 152/2006 (codice ambiente). La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte del MATTM e del MiSE d’intesa con la Regione interessata e del Ministero del Lavoro, di accordi di programma con i soggetti interessati per l’attuazione di progetti di recupero ambientale e di riconversione industriale nei siti di interesse nazionale individuati entro la data del 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426/1998. Si evidenzia che la risalenza della individuazione dei siti testimonia la necessità dell’intervento, posto che finora nessuno dei predetti interventi di bonifica ha avuto avvio e tantomeno attuazione, mentre, al contrario, l’intervento in esame appare suscettibile di consentire finalmente il recupero delle aree in esame, che alla stregua della nuova disciplina si auspica possa contribuire a contrastare i sempre più frequenti fenomeni di delocalizzazione dei siti produttivi all’estero, considerato che le aree in questione sono di regola già ampiamente infrastrutturate in vista dell’utilizzo a fini produttivi. La norma mira, quindi, a rilanciare l’economia dei territori coinvolti e promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati, restando escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni. La norma individua le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma, nonché i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l’individuazione delle rispettive responsabilità.

In relazione al comma 2, le disposizioni sono finalizzate a sostenere interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale (cosiddetti SIN) individuati ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006, a fronte dell’acquisizione di nuovi beni strumentali nell’ambito di unità produttive ubicate nei predetti SIN acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l’accordo.

La norma prevede l’ammissibilità alle agevolazioni anche delle imprese localizzate al di fuori delle aree svantaggiate (ex art. 107, par. 3, lettere a) e c) del TFUE), in quanto non tutti i SIN insistono in tali aree. Nei SIN esterni alle aree comprese nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, per la gran parte riferite alle zone del Centro-Nord, che in base alla prima formulazione della norma sarebbero stati esclusi dalle agevolazioni, sono comunque applicabili le discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e per la tutela dell’ambiente. L’individuazione della potenziale platea dei beneficiari del credito d’imposta trova in ogni caso il suo limite nella dotazione finanziaria prevista in bilancio, essendo l’intervento ad essa parametrato. Pertanto non sussiste l’eventualità che si determini una spesa superiore a quella preventivata.

Ai sensi del comma 3, tale credito di imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato agli investimenti e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionali, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all’approvazione della stessa da parte della Commissione europea.

Il credito di imposta previsto dalla norma non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche concessi a titolo di “de minimis”.

Al comma 4, si prevede che sono agevolabili le spese relative alla realizzazione di fabbricati e all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nonché di programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Ai sensi del comma 5, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Con riguardo al comma 6, è previsto che il credito d’imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Il comma 7 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze siano stabilite modalità e termini di utilizzo del credito d’imposta, in particolare al fine di assicurare il rispetto del previsto limite di spesa.

Il comma 8 disciplina l’esercizio dei controlli sulla fruizione del credito d’imposta da parte del Ministero delle sviluppo economico e dell’Agenzia delle Entrate.

Il comma 9 prevede l’esclusione di settori o attività economiche dalla concessione del beneficio in applicazione di specifiche prescrizioni comunitarie.

Il comma 10 subordina l’efficacia delle agevolazioni a rispetto delle disposizioni della Commissione europea in materia di aiuti di stato.

Con riguardo al comma 11, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari alla gestione dell’area di crisi industriale complessa di Trieste, di cui al comma 7-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari in relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al comma 12 è stabilito che, per assicurare la realizzazione degli interventi urgenti, il Commissario straordinario si coordina con l’Autorità Portuale per gli aspetti di competenza e può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve, inoltre, le attribuzioni e le competenze dell’Autorità Portuale, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sulle aree demaniali marittime.

Al comma 13, è prevista l’applicazione al Commissario delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, relative rispettivamente alla sottoposizione degli atti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e all’obbligo di rendiconto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 14 prevede l’autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e 50 milioni di euro per l’anno 2015.

 

Articolo 5

La disposizione di cui al comma 1 viene incontro all’esigenza di intervenire con tempestività ed urgenza a sostegno delle imprese italiane che affrontano i mercati internazionali. Secondo i dati del WTO, infatti, l’Italia nel 2012 è risultata – con una quota di mercato pari a circa il 2,7% – il nono paese esportatore al mondo, preceduta da Cina, Stati Uniti, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Francia, Corea del sud e Russia. I segnali dell’attrattiva del made in Italy nei mercati mondiali si possono anche desumere dalla crescita che le esportazioni italiane hanno conosciuto durante il 2012, pari al 3,7%, (fonte Istat). In termini assoluti le nostre vendite all’estero sono state pari a circa 389,7 miliardi di euro, miglior risultato di sempre. Di conseguenza si è consolidato l’attivo della nostra bilancia commerciale: dopo otto anni i conti dell’Italia con l’estero sono ritornati positivi (+11 miliardi di euro). Escludendo dal computo finale l’energia, il nostro saldo 2012 avrebbe realizzato un surplus di poco superiore ai 74 miliardi di euro. E’ evidente pertanto come nell’attuale prolungata fase recessiva il sostegno all’internazionalizzazione delle nostre imprese sia l’unico elemento anticiclico immediatamente utilizzabile per sostenere il PIL nazionale. In tale ottica la norma proposta mira ad incrementare di 22.594.000 euro per il 2014 lo stanziamento annuale del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico destinato alla realizzazione del piano di attività dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. Al momento tale finanziamento è una frazione di quanto correntemente speso dai nostri principali competitori internazionali e l’incremento compenserà solo parzialmente tale differenziale.

In relazione al comma 2, l’articolo 1 del decreto legislativo 374/1990 disciplina l’orario di apertura degli uffici dell’Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, il comma 1 prevede che l’orario ordinario di apertura degli uffici doganali sia fissato dalle 8 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 nella giornata di sabato. Il successivo comma 2 prevede inoltre che le sedi frontaliere (ossia gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali), sono aperte 24 ore su 24, quindi oltre l’orario ordinario, ma solo per i controlli e le formalità relative al traffico passeggeri o su mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. Con la norma prospettata al fine di incrementare i traffici internazionali, si propone una più ampia articolazione dell’orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. In particolare si prevede che con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l’operatività H24 è assicurata anche per l’espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, sempre che in tali Uffici le acquisizioni di personale per trasferimenti, mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell’anno precedente in misura tale da garantire la turnazione del personale necessario al prolungamento dell’orario di servizio, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente. La norma è in linea con le disposizioni comunitarie di settore che non precludono agli Stati membri la facoltà di disciplinare autonomamente gli orari di apertura degli uffici doganali, ma prevedono che le autorità nazionali possono imporre oneri in particolare, in relazione alla presenza, ove richiesta, del personale doganale, fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane.

Con la disposizione di cui al comma 3 si modifica l’art. 42 del D.L. 83/2012 che ha istituito i Consorzi per l’internazionalizzazione. Con la modifica proposta anche le imprese agricole – che sono sempre più orientate ai mercati esteri – potranno far parte di tali Consorzi e potranno partecipare ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico. L’esigenza di ricomprendere anche tali imprese, si muove nell’ottica di garantire l’accesso al settore agricolo alla misura di sostegno pubblico prevista per i Consorzi per l’internazionalizzazione (esigenza tra l’altro rappresentata in più occasioni dall’associazione di categoria Confagricoltura). Tenuto conto che l’Unione Europea ha previsto una disciplina ad hoc per gli aiuti de minimis al settore agricolo, nel testo dell’articolato è stato fatto espresso richiamo al Regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE. Si evidenzia, infine, che – sempre in attuazione della normativa comunitaria – ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l’importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell’arco di tre esercizi finanziari. Per l’Italia il plafond è ripartito tra le Regioni, le Province autonome e lo Stato a titolo di riserva. Alla luce di ciò nel testo si è inserito il riferimento al rispetto di tale plafond.

La norma di cui al comma 4 dispone che le informazioni di cui le imprese necessitano ai fini dell’export, per l’istallazione all’estero di una impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali, che sono contenute in gran parte nel registro delle imprese, possano essere certificate dalle Camere in lingua inglese.

Tale proposta si fonda sul presupposto che, oggi, sono molti i documenti e le dichiarazioni che vengono richiesti alle imprese nell’ambito delle operazioni con l’estero (sia ai fini dell’export, che per l’istallazione all’estero di un’impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali) ed i cui contenuti in sostanza coincidono con le informazioni detenute dal Registro delle imprese. A fronte di tali richieste, le imprese sono spesso costrette ad agire con traduzioni giurate degli atti rilasciati dalle Camere, con conseguenti costi di traduzione ed oneri amministrativi.

Con riguardo al comma 5, si evidenzia che sempre più spesso le imprese richiedono agli sportelli delle Camere di commercio un insieme di certificazioni e attestazioni che, abbracciando un ventaglio ampio di casistiche, non trovano una specifica collocazione in una norma che ne definisca contenuti e che individui le Camere come istituzioni competenti al rilascio (certificazioni di autenticità di firma di rappresentanti aziendali, procure ad agire per conto, attestazioni tecniche di produzione o qualità anche su atti privati tra partner commerciali). Specifiche attestazioni sono richieste alle Camere per certificare la libera commercializzazione nello Stato di vari prodotti, in particolare quando non siano espressamente previste per gli stessi apposite certificazioni del Ministero della Salute, come “garanzia indiretta” in favore dei Paesi destinatari. Si tratta di documenti – a valere all’estero – propedeutici ad avviare una relazione commerciale e per i quali l’alternativa all’intervento camerale risiede nel ricorso a studi notarili, con conseguenti maggiori costi per le imprese. In questo quadro la norma proposta amplia il quadro delle competenze camerali in materia, regolando delle prassi già in vigore sul territorio e andando incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi a carico delle imprese.

Con riguardo al comma 6 la norma dispone l’abrogazione dell’articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, prevedendo che vengano meno gli effetti prodotti dal medesimo articolo e con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.

Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 sono volte ad agevolare l’ingresso in Italia di investitori, studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati. Il comma 7 dispone che i Ministeri competenti individuino forme di agevolazione per la concessione di visti di ingresso in Italia connessi a start-up, nonché ad iniziative di investimento e di mecenatismo. Il comma 8 prevede alcune facilitazioni per categorie di richiedenti il visto particolarmente significative per la promozione del sistema Italia, in coerenza con quanto previsto nel piano “Destinazione Italia”. Si tratta, in particolare, di quanto segue:

la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello, così come previsto per i possessori di master di secondo livello (lett. a): la misura dà coerenza al sistema e risponde alla finalità di attrarre studenti in Italia.

l’ampliamento dei casi e la semplificazione della procedura per l’attestazione delle risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia di ricercatori stranieri (lett. b): la misura è molto attesa dal settore della ricerca e aumenta l’attrattività del nostro Paese per ricercatori stranieri, nell’ambito di iniziative concordate con istituti di ricerca nazionali;

l’eliminazione dell’obbligo di idoneità abitativa nel caso di ricongiungimento di familiari di ricercatori stranieri (lett. c): la misura è molto attesa dal settore della ricerca e aumenta l’attrattività del nostro Paese per ricercatori stranieri, nell’ambito di iniziative concordate con istituti di ricerca nazionali;

l’eliminazione della necessità di coerenza tra titolo di studio posseduto e qualifica professionale per i lavoratori altamente qualificati, così come previsto dalla direttiva europea 2009/50 (lettere d ed e): la misura supera un’incertezza interpretativa che, nella prassi, ha ostacolato l’applicazione in Italia della nuova normativa europea sulla “blue card”.

l’eliminazione delle quote per studenti stranieri nelle Università, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso (lett. f): le quote non sono state finora mai superate, la loro eliminazione corrisponde quindi ad una finalità di semplificazione, coerente con l’intento di attrarre in Italia il maggior numero possibile di studenti stranieri.

Le misure non richiedono lo stanziamento di risorse aggiuntive per la loro realizzazione e saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 6

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, si rappresenta quanto segue.

Durante il periodo di programmazione corrente, l’Italia ha programmato circa 28 miliardi di euro, allocati 16 miliardi e spesi il 35%. L’Italia ha programmato circa € 1.3 miliardi per l’ICT, dei quali € 100 milioni sono previsti per la banda larga. Il rapporto strategico sui fondi strutturali più recente ha rivelato che solo il 47% del totale è stato allocato a dei progetti, con solo il 5% di quanto allocato è stato effettivamente speso per la banda larga.

Un sistema che preveda l’attribuzione di contributi a fondo perduto tramite voucher del valore fino a 10mila euro potrebbe rappresentare un valido impulso per il settore, soprattutto nell’imprenditoria giovanile.

Il sistema dei voucher per l’innovazione appare essere, dunque, un metodo per stimolare, in maniera efficiente, la domanda di servizi relativi all’ICT per le micro, piccole e medie imprese, accelerando così il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale.

Soprattutto il settore delle micro imprese e delle iniziative creative di social innovation potrebbe trarre utile beneficio dalla disponibilità di somme di limitata entità da spendere per effettivi piccoli investimenti infrastrutturali e in servizi (da sistemi per l’e-commerce aziendale all’acquisto di apparecchiature ICT moderne a pacchetti di connettività).

Il sistema di incentivi tramite voucher è suggerito dalla stessa Unione Europea come utile integrazione ad esistenti programmi di supporto finanziario:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme

Si ritiene di fissare in diecimila euro il limite massimo erogabile, a fronte di motivata richiesta con esplicita indicazione dell’utilizzo, in regime, quindi, “de minimis”.

Con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per la coesione sociale e il Ministro per gli affari regionali, i fondi saranno ripartiti tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di Commercio operanti nelle singole Regioni e verranno erogati in base a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che ne stabilirà modalità di erogazione e gli schemi standard dei bandi.

Per facilitare l’erogazione dei contributi da parte delle Regioni, si seguirà un criterio cronologico delle richieste a seguito della verifica del possesso dei requisiti di accesso oggettivi e soggettivi. Ciascun partecipante può fare richiesta di un solo voucher e per una sola Regione.

Il comma 4 aggiunge una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l’accelerazione dello sviluppo delle PMI nel settore TLC. Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio, consente da un lato un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti, e dall’altro consente di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato, consentendo anche a piccole e micro imprese di valutare remunerativa l’attività di Internet Service Provider.

Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si rappresenta quanto segue.

Il decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 all’art. 6, commi 2, 3 e 4 ha previsto l’obbligo, a pena di nullità, della sottoscrizione dei contratti pubblici e degli accori di programma con modalità elettroniche.

Al riguardo, la Conferenza unificata delle Regioni e l’ANCI hanno segnalato rilevanti problematiche nell’applicazione della norma derivanti sia dalle molteplici interpretazioni della stessa ad oggi intervenute (AVCP, Corte dei Conti- sez. regionale di controllo per la Lombardia, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) sia dalle difficoltà operative afferenti alla nuova forma di stipula con particolare riguardo alla modalità di redazione, conservazione e registrazione dell’atto, atteso anche l’aggravio di costi, specie con riferimento agli aspetti di archiviazione e conservazione degli accordi e contratti informatizzati, che le nuove disposizioni comportano. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Conferenza unificata è stato attivato un tavolo tecnico per affrontare e risolvere tali problematiche, attesa, peraltro, la grave “sanzione” della nullità degli accordi e dei contratti stipulati, a partire dal 1 gennaio 2013, con modalità di sottoscrizione diverse e difformi rispetto alle modalità indicate nelle citate disposizioni.

In sintesi le problematiche più rilevanti concernono:

le caratteristiche tecniche che deve possedere l’accordo o il contratto informatico idonee a garantire l’immodificabilità e la leggibilità del contenuto nel tempo;

le modalità di sottoscrizione dell’accordo o del contratto anche in relazione agli allegati a detti atti;

la gestione dei riferimenti che consentano di determinare in modo univoco la nomina di ufficiale rogante per un atto;

la definizione di un formato informatico per collegare in modo univoco l’accordo o il contratto con i relativi allegati anche ai fini della conservazione per garantire che gli allegati si possano riferire al contratto medesimo garantendo interscambio di dati tra gli Enti;

le modalità tecniche per annotare sul contratto, successivamente alla stipula dello stesso, il numero di Repertorio, il numero di Raccolta ed il numero di registrazione ed altre eventuali ulteriori annotazioni quali il provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria;

le caratteristiche del sistema informatico di conservazione idonee a garantire nel tempo l’unicità, l’integrità, l’autenticità e la leggibilità dell’atto e dei relativi allegati;

le modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo particolarmente problematico per le scritture private ed anche in relazione al rilascio delle copie alle parti degli atti pubblici informatici.

Ciò posto, al fine di evitare ulteriori disagi alle amministrazioni statali e locali che stanno incontrando difficoltà operative tali da non consentire loro di adeguarsi alle richiamate disposizioni, e in considerazione dei tempi necessari per risolvere le citate problematiche ancor più complesse per quanto riguarda le scritture private, e consentire alle amministrazioni di poter applicare le disposizioni in parola, si propone il differimento del termine di entrata in vigore delle stesse (30 giugno 2014 per gli accordi ex art. 15 legge n. 241/90 e per i contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa, e 1° gennaio 2015 per le scritture private) e, al contempo, la previsione della salvezza degli accordi e dei contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2013 in modo difforme rispetto alle modalità elettroniche.

Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 prevedono che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni escluda dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. Detta disposizione intende risolvere le numerose situazioni interferenziali nel settore televisivo con i Paesi confinanti.

Attualmente l’Italia sulla base delle pianificazione delle frequenze adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con le dovute precauzioni d’uso a tutela delle utilizzazioni legittimamente riconosciute ai vari Paesi dal piano di Ginevra 2006, ha assegnato ai propri operatori la quasi totalità delle frequenze disponibili. Tale circostanza è stato però motivo di accertate situazioni interferenziali verso i Paesi confinanti e conseguentemente le reazioni suscitate nei Paesi interessati hanno indotto sia l’ITU sia l’Unione Europea a monitorare la situazione e invitato l’Italia ad avviare incontri bi/multilaterali. L’esito positivo di detti incontri non è di facile realizzazione per i complessi aspetti tecnici che emergono.

Invece, l’esclusione dalla pianificazione e la conseguente liberazione delle frequenze oggi assegnate agli operatori italiani consentirebbe, in modo definitivo e in tempi ragionevolmente rapidi (entro il 31 dicembre 2014) di evitare il sorgere in campo europeo di probabili procedure di infrazione a carico dell’Italia. Conseguentemente la liberazione delle frequenze dovrà essere garantita alla scadenza del termine dalla disattivazione coattiva operata dagli organi del Ministero dello sviluppo economico coadiuvati anche dalla polizia postale e delle comunicazioni, ai sensi dell’ articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Al fine di consentire un ristoro economico agli operatori di rete coinvolti per gli investimenti sostenuti, il comma 9 prevede l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, le cui modalità e criteri saranno definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle suddette frequenze. Nel caso in cui vi siano risorse residue successivamente all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa le stesse potranno essere utilizzate, per le stesse finalità, per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 si rappresenta quanto segue. Al fine di promuovere la diffusione dei servizi di connettività digitale, si prevede un’agevolazione per gli interventi volti a fornire la connessione digitale, con velocità pari almeno a 30 Mbps, a favore delle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, che consiste in una detrazione d’imposta nella percentuale del 65% delle spese da esse sostenute, entro il limite massimo di detrazione di 20.000 euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire della detrazione d’imposta, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale, nonché il regime dei controlli sulle spese.

Il comma 12 individua un’idonea copertura finanziaria per la misura prevista.

 

Articolo 7

La disposizione è finalizzata, in primo luogo, ad ampliare l’oggetto dell’istituto del ruling di standard internazionale, prevedendo la possibilità per il contribuente di attivare la procedura di ruling anche con riferimento alla richiesta di accertamento in via preventiva circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia.”.

La modifica, di cui alla lettera b), estende, da tre a cinque periodi d’imposta (compreso quello in cui lo stesso viene stipulato), la validità giuridica dell’accordo di ruling.

La soppressione della locuzione “, di Milano o di Roma,” di cui al comma 5, è conseguente alla modifica organizzativa interna all’Agenzia delle entrate, che ha sostituito un unico Ufficio competente alla trattazione delle richieste di ruling, l’Ufficio Ruling Internazionale, articolato nelle due sedi di Roma e Milano, in luogo dei due precedenti uffici, l’Ufficio Ruling Internazionale Centro-sud e l’Ufficio Ruling Internazionale Nord.

 

Articolo 8

Le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative in corso, per contenere i costi dell’assicurazione RC-auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese.

Lo spirito complessivo degli interventi proposti attraverso la novella, tra l’altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP), è quello di garantire la razionalizzazione ed efficientizzazione dei sistemi di gestione della fase di accertamento e liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi ed ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.

La disciplina recata dalla lettera a) del comma 1, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche innanzi al Giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell’offerta di detti meccanismi da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in chiave antifrode, proponendo la stipula di contratti che prevedano l’installazione dei meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, secondo convenienza, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati.

La modifica proposta, dopo aver previsto l’individuazione dei requisiti minimi dei meccanismi in conformità alla normativa ed agli standard europei, tiene fermo, a carico delle compagnie, l’assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite.

Al fine di garantire una quantificazione della riduzione in parola, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al sette per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale, nei casi di nuovi contratti, ovvero, nei casi di rinnovo contrattuale, nei confronti del premio già applicato all’assicurato.

Onde superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all’utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi, in giudizio ed ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, fanno piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo, ed inoltre che i dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del Codice della privacy, facendo divieto all’assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l’interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni ad opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto.

La disciplina recata dalla lettera b) del comma 1 mira ad evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l’identificazione immediata del testimone sul luogo dell’incidente.

La disposizione prevede l’inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, salva la possibilità per il giudice di disporre l’audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.

E’ infine previsto che nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove ne abbia riscontro, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l’IVASS, trasmetta l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d’ufficio.

La disciplina recata dal comma 1, lettera c), modificando il Codice delle assicurazioni, regola ed estende la portata del risarcimento in forma specifica, abrogando le disposizioni già previste dall’articolo 14 del d.P.R.18 luglio 2006, n. 254..

Al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei sinistri ed attenuare la dinamica dei premi pagati dagli assicurati, è stabilito che in alternativa al risarcimento per equivalente sia facoltà delle imprese di assicurazione risarcire in forma specifica, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso impresa convenzionata.

Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le compagnie che intendano avvalersi di detta facoltà comunicano ogni anno all’IVASS (ed, in prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto) l’entità delle riduzioni previste che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al cinque per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.

Onde garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, in base a specifici criteri e determinate variabili temporali, saranno individuate le zone territoriali in cui detta riduzione non potrà essere inferiore al dieci per cento del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.

Il danneggiato che, al fine di richiedere le riparazioni alla propria impresa di fiducia, liberamente intendesse rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata, avrà diritto al versamento, direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, di una somma corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non superiore al costo che l’impresa di assicurazioni avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione diretta delle cose danneggiate, salvo presentazione di fattura.

E’ previsto, in caso di mancata comunicazione dell’entità delle riduzioni annuali, l’impossibilità, per l’impresa, di esercitare tali facoltà nell’anno successivo.

La disciplina recata dal comma 1, lettera d), al fine di consentire alle imprese di assicurazioni l’utile accertamento della sussistenza e dell’entità del danno, nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a dieci, i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell’assicuratore.

E’ previsto che la procedura attivabile nei casi in cui vengano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia dai cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

Modificando la previsione secondo cui restavano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145 del CAP, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146 CAP è previsto, infine, che l’azione in giudizio sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.

La disciplina recata dalla lettera e) del comma 1 stabilisce che l’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in via contrattuale ed in conformità agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, onde garantire l’immediato vantaggio economico per coloro i quali accettino la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l’impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura non inferiore al quattro per cento del premio base applicato su base nazionale, nell’anno precedente.

La disciplina recata dai commi 2 e 3, ancora al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le imprese sino tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizio medico-sanitari rese da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. E’ altresì prevista una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati, non inferiore al sette per ceno del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale.

Viene modificata, infine, la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

La disciplina recata dai commi 4 e 5 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento al comma 1, lettere a), c), e) e comma 2, sia nelle ipotesi in cui non le stesse imprese non abbiano dato comunicazione del mancato avvalimento delle facoltà previste al comma 1, lettere a), c), e), tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto, in fase di stipula o di rinnovo.

La disciplina recata dal comma 6 modifica il comma 2 dall’articolo 2947 del Codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso.

La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione, in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall’articolo 2947 c.c., escludendo dall’applicazione del termine decadenziale i casi di forza maggiore.

Le norme proposte ai commi da 7 a 9 mirano a garantire il controllo ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio dei cittadini. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo ed informativa, a carico dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese, in via ciclica, sui siti internet dei soggetti coinvolti ed attraverso la relazione al Parlamento di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La norma proposta al comma 10 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrativa pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il comma 11 abroga l’articolo 14 del DPR 254/2006, che subordinava la facoltà per la compagnia di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell’assicurato di clausole che prevedessero espressamente tale possibilità, in cambio dell’applicazione di uno sconto sul premio.

 

Articolo 9

La norma mira a favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri, prevedendo a tal fine una detrazione fiscale pari al 19% del prezzo di acquisto da parte del consumatore finale munito di idonea documentazione fiscale.

E’ previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, siano definite le modalità per usufruire della detrazione d’imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, nonché il regime dei controlli sulle spese.

Il comma 5 individua un’idonea copertura finanziaria per la misura prevista.

 

Articolo 10

La disposizione muove dall’intento di rafforzare le funzioni del tribunale per le imprese stimolando, al contempo, la capacità attrattiva d’investimenti da parte del sistema nazionale, a supporto delle difficoltà che incontrano società con sede all’estero, anche quando con rappresentanza stabile in Italia, nel gestire la conflittualità giudiziaria inerente all’attività da loro svolta nel nostro Paese e i relativi costi.

Di qui la scelta di concentrare presso le sezioni specializzate del tribunale per le imprese da ritenere principali nella distribuzione geografica nazionale e quindi più agevolmente raggiungibili dall’estero, le controversie rientranti nella competenza funzionale delle suddette sezioni, in cui quei soggetti siano parti.

La disposizione si differenzia dalla precedente formulazione inserita nel decreto legge n. 69 del 2013 ed espunta in sede di conversione, in quanto:

1) la precedente formulazione faceva riferimento a tutte le controversie, coinvolgendo anche soggetti con rapporti occasionali o involontari (si pensi alla responsabilità extracontrattuale);

2) l’attuale previsione concentrerebbe in un numero maggiore di fori nazionali e presso le sezioni specializzate del tribunale delle imprese solo le controversie già comprese, per materia, nella competenza funzionale di queste ultime;

3) l’attuale previsione, a differenza della precedente, sarebbe realmente efficace perché sarebbe estesa a tutte le società con sede all’estero anche quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

 

Articolo 11

Le società finanziarie ex legge 27 febbraio 1985, n. 49 (nota come legge “Marcora”) sono società cooperative il cui capitale è detenuto, in larga misura, dal Ministero dello sviluppo economico, che concedono finanziamenti alle società cooperative.

Tali società finanziarie introdotte dalla legge Marcora (nel seguito, società finanziarie) svolgono una rilevante funzione di sostegno alle operazioni di Workers Buy Out, supportando l’iniziativa di quei lavoratori che, vedendo messo in discussione il loro lavoro e la loro fonte di reddito, decidono di rilevare l’azienda, o un suo ramo. L’intervento delle società finanziarie è, inoltre, volto ad assicurare lo sviluppo economico delle società cooperative e la creazione di nuova occupazione, finanziando operazioni di start-up, sviluppo, consolidamento e riposizionamento delle imprese costituite in forma cooperativa.

Le risorse utilizzate a tali fini sono rappresentate da un fondo di rotazione conferito dal Ministero dello sviluppo economico. Tale fondo ha, di fatto, natura rotativa poiché i rimborsi dei finanziamenti erogati alle cooperative rientrano nella disponibilità del medesimo fondo per essere impiegati per l’erogazione di nuovi finanziamenti in favore delle cooperative.

Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla legge Marcora, l’articolo 9 della medesima legge stabilisce che “Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all’articolo 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.”

L’articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 disciplina i cosiddetti “finanziamenti speciali”, stabilendo che “Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva.”

Al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l’accesso ai finanziamenti erogati da queste particolari società finanziarie, la previsione di cui alla lettera a) della norma mira ad equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dall’altro strumento finanziario introdotto dalla legge Marcora (Foncooper), alla stregua di quanto peraltro già disposto all’articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 49/85 in ordine all’esercizio del privilegio sui finanziamenti erogati.

La previsione di cui alla lettera b) della norma è invece finalizzata a fugare alcuni dubbi interpretativi, sopraggiunti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto societario (2003), circa la possibilità in capo alle società finanziarie di sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, ante Riforma del 2003, erano denominate “piccole cooperative” e che, nella formulazione dell’articolo 2522, comma 2, del codice civile post Riforma, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci.

Le difficoltà interpretative discendono dal fatto che la nuova formulazione dell’articolo 2522 c.c., dopo aver disposto, in linea generale, che “per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove”, al comma 2 ammette la possibilità di costituire una società cooperativa composta da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Sebbene tale requisito (almeno 3 soci, tutte persone fisiche) sembra richiesto ai soli fini della costituzione della società cooperativa, l’intervento di assunzione della partecipazione da parte della società finanziaria nel capitale della società cooperativa, secondo alcune interpretazioni, determinerebbe il mancato rispetto del citato requisito di legge, dal momento che la società finanziaria, in quanto tale, non possiede evidentemente la qualifica di “socio persona fisica”.

Va segnalato che, prima della citata Riforma del 2003, il legislatore è intervento con l’articolo 2, comma 216, della legge n. 662/96, per introdurre una deroga alla previgente normativa in materia di piccole società cooperative, al fine di chiarire e confermare la possibilità di accesso agli interventi Marcora anche alle cooperative con meno di nove soci.

Ribadire formalmente la medesima deroga già introdotta dal legislatore del 1996 consentirebbe di fugare definitivamente i segnalati dubbi interpretativi, consentendo alle società finanziarie di svolgere una più incisiva ed efficace azione di sostegno anche in favore delle piccole cooperative.

Con la disposizione di cui ai commi 2 e 3 si introduce il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l’affitto o l’acquisto di aziende o rami d’aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali.

A tal fine al comma 3 si prevede che l’atto di assegnazione dell’affitto o dell’acquisto costituisce titolo per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 5 della legge 223/91 in base al quale “i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperative possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità” di mobilità.

La norma si rende necessaria al fine di sostenere soluzioni della crisi o dell’insolvenza di imprese, privilegiando, a parità di condizioni con altri eventuali soggetti concorrenti, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dalle stesse imprese sottoposte alla procedura concorsuale, consentendo ai medesimi soci lavoratori di capitalizzare l’indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità che costituiscono invece il presupposto per l’applicazione del predetto art. 7, comma 5.

La norma si colloca nell’alveo di applicazione dell’art. 46 della Costituzione che, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, è teso a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale.

Il diritto di prelazione è già previsto dalla legge fallimentare nel caso di affitto d’azienda (art. 104 L.F.), quale diritto, da negoziare convenzionalmente, ad essere preferito per l’acquisto a parità di condizioni, rispetto ad altri concorrenti.

In collegamento alle disposizioni di cui al presente articolo saranno previste, con atti a carattere amministrativo, misure di sostegno, nella forma di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, alle cooperative formate da lavoratori di aziende in crisi per la realizzazione dei piani d’impresa funzionali allo start-up e allo sviluppo delle cooperative stesse. E’ ipotizzata una dotazione finanziaria per la concessione dei finanziamenti di 40 milioni di euro, interamente a valere sulle disponibilità già esistenti sul predetto Fondo.

 

Articolo 12

La modifica proposta al primo comma (lettera a) è volta a estendere l’applicazione della legge 130/99 sulla cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari sottoscritti – con l’eccezione dei titoli partecipativi, ibridi e convertibili – dalle società veicolo operanti ai sensi della medesima legge. Questo intervento consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari. Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari e aumentare la capacità di diffusione dei cd. mini-bond.

Per consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, la disposizione di cui al comma 1 (lettera b) intende chiarire, alla luce dell’esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l’investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell’operazione e dei soggetti coinvolti.

La modifica proposta al primo comma (lettera c) è volta a colmare una lacuna della disciplina sulla cartolarizzazione, la quale pur prevedendo l’imprescindibile requisito della “segregazione” degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione non estende tale segregazione all’eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer e subservicer) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Si nota come forme di estensione della segregazione siano previste dalla normativa di altri paesi quali, ad esempio, la Francia e risultino incrementare sostanzialmente l’efficienza delle operazioni di cartolarizzazione. Si tratta di un intervento che ha un impatto significativo anche dal punto di vista dell’immissione di nuova liquidità nel sistema, in quanto l’attuale limitazione sostanzialmente impedisce alle banche che operano in Italia di detenere la liquidità derivante dai crediti cartolarizzati.

La modifica proposta al primo comma (lettera d, numero 1) introduce due modifiche all’articolo 4 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti.

In primis, è prevista la possibilità di applicare alle cessioni di crediti d’impresa effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione le formalità per l’opponibilità già previste dalla legge sul factoring, eliminando, per tale categoria di crediti, la necessità che la cessione avvenga in blocco. Tale ulteriore restrizione, infatti, non è prevista con riferimento alle cessioni di crediti regolate dalla legge sul factoring. Dette modifiche semplificherebbero notevolmente le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l’una dall’altra. Tale operatività trova, tuttavia, un ostacolo nell’attuale normativa, che rende necessaria la pubblicazione in gazzetta ufficiale di ciascuna cessione, incrementando quindi i costi e diminuendo l’efficienza dell’operazione. Le semplificazioni proposte renderebbero, altresì, economicamente sostenibili cessioni di portafogli di dimensioni ridotte, aumentando notevolmente l’appetibilità delle operazioni di cartolarizzazione per le PMI e quindi le possibilità per queste ultime di ottenere liquidità. La seconda modifica all’articolo 4 mira a confermare espressamente l’applicabilità del principio di cui all’art. 1248 cod. civ. a tutte le operazioni di cartolarizzazione, ribadendo l’impossibilità per i debitori ceduti (in linea con quanto previsto nel codice civile) di opporre in compensazione alla società di cartolarizzazione crediti vantati verso il cedente che siano sorti successivamente alla pubblicazione della cessione dei crediti cartolarizzati in gazzetta ufficiale (o al pagamento munito di data certa). L’esplicita conferma dell’applicabilità della norma civilistica a tutte le operazioni di cartolarizzazione contribuirebbe a irrobustire la struttura delle medesime, incrementando l’efficienza di dette operazioni e quindi la liquidità immessa sul mercato.

La disposizione di cui al comma 1 (lettera d, numero 2) è volta ad evitare che l’art. 65 della legge fallimentare – che dispone l’inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento – trovi applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati a estinzione dei crediti cartolarizzati; a tal fine, si propone di estendere all’art. 65 della legge fallimentare l’esenzione dall’applicabilità dell’articolo 67 ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti, già prevista dalla legge sulla cartolarizzazione.

La modifica introdotta al comma 1 (lettera d, numero 3) è volta a semplificare le modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione equiparando le stesse alle cessioni di crediti nei confronti di soggetti privati. La medesima deroga alla disciplina dettata dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è già in vigore per le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite in forza dell’articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130.

La disposizione del comma 1 (lettera e) è volta a favorire l’investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante, da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall’altro lato di contribuire a fornire impulso all’investimento negli strumenti di cui sopra e, in generale, al mercato del credito in Italia.

La disposizione di cui al comma 1 (lettera f) introduce due modifiche all’articolo 7 della legge 130/99. La prima è volta a chiarire che, nel caso di operazioni realizzate mediante cessione ad un fondo comune di investimento, il ruolo di servicer dell’operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell’operazione) può essere svolto anche dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo (così da assicurare che l’operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia senza incrementare i costi dell’operazione con il coinvolgimento di a un servicer terzo) e che la cessione al fondo comune di investimento è soggetta all’articolo 58 del testo unico bancario e trovano applicazione le agevolazioni fiscali previste nell’art. 15 del DPR n. 601/1973 (come nel caso di cessione dei crediti ad una società di cartolarizzazione).

La seconda è volte a favorire l’investimento da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi nelle quote dei fondi comuni di investimento che investono prevalentemente in crediti ai sensi della legge 130/99.

Il comma 1 (lettera g) introduce una modifica di mero raccordo per estendere le modifiche apportate all’articolo 3 della legge sulla cartolarizzazione anche alle operazioni di emissione delle obbligazioni bancarie garantite.

Con la modifica proposta al comma 1 (lettera h) si intende includere le obbligazioni e i titoli similari e altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) tra quelli idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate. Queste tipologie di attivi sono infatti escluse tra quelle ammissibili a garanzia di emissione di obbligazioni bancarie garantite di cui all’articolo 7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (cd. covered bonds). In tal modo, potendo costituire attivi a garanzia di emissioni di raccolta diretta (diversi dai covered bond) si intende incentivare l’investimento delle banche nei suddetti strumenti.

La disposizione di cui al comma 2 è volta a favorire l’investimento in obbligazioni e titoli similari da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione. Si propone di precisare che l’investimento in: (i) obbligazioni e titoli similari, (ii) titoli finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto i predetti strumenti finanziari, (iii) quote di fondi che investono prevalentemente nei predetti strumenti finanziari è compatibile, anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating, con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall’altro lato di contribuire a fornire impulso all’investimento negli strumenti di cui sopra e, in generale, al mercato del credito in Italia.

La disposizione di cui al comma 3 è volta a semplificare, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring, le formalità per l’ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l’opponibilità della cessione, rendendo meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.

Con le misure di cui ai commi 4 e 5, nell’ottica di continuare un’azione di sostegno alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario e a eliminare balzelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito, si intende riformare il sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine assoggettati all’imposta sostitutiva assoggettati agli articoli da 15 a 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: da un lato, si estende l’applicabilità di tale imposta sostitutiva anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori (quali garanzie, surroghe, postergazioni ecc.), secondo criteri analoghi a quelli disciplinati in quelle disposizioni e nel rispetto dei vincoli comunitari concernenti le imposte indirette sulla raccolta dei capitali e, dall’altro, la si rende opzionale, così recuperandone la funzione agevolativa con cui era stata originariamente concepita.

Tecnicamente l’estensione dell’ambito agevolativo si realizza con l’inserimento dell’articolo 20-bis nel corpo del d.P.R. n. 601/1973 sopra citato, mentre l’istituzione dell’opzionalità per il regime di imposizione sostitutiva si opera con una modifica degli articoli 15 e 17 dello stesso decreto.

Nel nuovo articolo 20-bis si prevede, al comma 1, che il regime di imposta sostitutiva si applica anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate all’atto dell’emissione di obbligazioni (o titoli similari alle obbligazioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera c), del TUIR), nonché alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

Al comma 2 dell’articolo 20-bis si prevede, poi, che l’opzione per l’imposizione sostitutiva è esercitata nella deliberazione di emissione.

Al comma 3 dello stesso articolo si individuano i soggetti passivi dell’imposta sostitutiva negli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento delle obbligazioni, ovvero, nel caso in cui non intervengano intermediari, dalle società emittenti. Nello stesso comma si prevede la solidarietà dell’imposta del soggetto finanziato con i predetti intermediari.

L’imposta è assolta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 20-bis, a seguito della presentazione delle dichiarazioni previste dall’articolo 20 del d.P.R. n. 601/1973 e dall’articolo 8, comma 4, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con le quali si comunica l’ammontare delle obbligazioni collocate.

Infine, al comma 5 dell’articolo 20-bis si prevede che i soggetti passivi, che applicano l’imposta sostitutiva in relazione alle operazioni di cui allo stesso articolo, non sono tenuti a versare gli acconti di imposta previsti dall’articolo 3, commi 3 e 3-bis, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

Il comma 5 modifica l’articolo 32 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con l’inserimento del comma 9-bis, che prevede che la ritenuta del 20 per cento di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.

La modifica proposta al comma 6, lettera a), inserisce un nuovo comma 1-bis nell’art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e si colloca nell’ambito delle misure volte ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di società, favorendone l’accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.

A tal fine, si suggerisce di estendere il privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa previsto dall’art. 46 del testo unico anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi.

In questo modo, infatti, si otterrebbe l’effetto di rendere l’investimento in tali strumenti più sicuro, così favorendo l’accesso da parte delle società emittenti al mercato finanziario.

La modifica proposta risponde alla ratio:

– tanto dell’art. 32 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, favorendo la “sollecitazione del mercato monetario e finanziario” che tale norma si proponeva al fine di “integrare gli strumenti per il finanziamento dell’impresa” a disposizione delle imprese;

– quanto dello stesso art. 46 del testo unico, cioè permettere all’impresa di utilizzare i beni destinati al proprio processo produttivo per ottenere i necessari finanziamenti, senza privarsi degli stessi (così fornendo una forma di garanzia più efficiente rispetto alle tipiche garanzie reali, cioè l’ipoteca – dato che spesso piccole e medie imprese o altre società che, pur non essendo PMI, hanno dimensioni ridotte, sono prive di beni immobili di particolare valore – e il pegno – dato che lo spossessamento è incompatibile con la necessità di servirsi del bene nel processo produttivo).

L’equiparazione dei canali di finanziamento disponibili alle società (sistema bancario e mercato) ai fini dell’applicazione del citato privilegio sembra, dunque, del tutto ragionevole e giustificata.

Le modifiche al secondo comma dell’art. 46 del testo unico, di cui al comma 6, lettera b), si rendono necessarie per apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina ivi prevista in caso di emissione di obbligazioni o titoli similari. In particolare, si chiarisce che:

– tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto;

– nell’atto con cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei relativi titolari. In tal modo, si intende favorire la circolazione di tali strumenti, consentendo la nomina di un Security Agent (figura nota alla prassi nelle emissioni di obbligazioni assistite da garanzie reali) per evitare di modificare le informazioni contenute nell’atto trascritto ai sensi dell’art. 1524, comma 2, del codice civile a seguito della circolazione degli stessi.

Il comma 7 individua una idonea copertura finanziaria per la misura prevista.

 

Articolo 13

L’articolo prevede misure urgenti volte a ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per EXPO 2015 per consentire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell’Evento nonché la realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani.

Il comma 1 dispone la revoca delle seguenti assegnazioni disposte dal CIPE nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla “legge obiettivo”, non essendo stati avviati i relativi interventi:

contributo quindicennale di 8,046 milioni di euro per il finanziamento del progetto “Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione FS all’aeroporto: tratta Stesicoro-Aeroporto (delibera n. 111/2006), di cui risultano ancora disponibili in bilancio dodici annualità annualità, pari a 96,552 milioni di euro;

contributo quindicennale di 6,258 milioni di euro per il finanziamento del progetto “Completamento schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G” (delibera n. 146/2006), di cui risultano disponibili in bilancio undici annualità, pari a 68,838 milioni di euro.

Lo stesso comma 1 dispone che le risorse rivenienti dalla revoca delle suddette assegnazioni, complessivamente pari a 165,390 milioni di euro, siano riassegnate, previo versamento all’entrata delle somme iscritte in conto residui, al Fondo revoche di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011, per essere destinate prioritariamente, per 53,2 milioni, a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell’EXPO 2015 (lettera a), al cui finanziamento vengono altresì destinati dal comma 2 ulteriori 42,8 milioni per l’anno 2013 (per un ammontare complessivo di 96 milioni) a valere sul fondo di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 69/2013, già assegnati dal CIPE con delibera del 9 novembre 2013 alla linea M4 della metropolitana di Milano e non necessari nell’immediato. A quest’ultimo intervento vengono contestualmente destinati 42,8 milioni a valere sulle risorse derivanti dalle revoche (comma 1), al fine di mantenere inalterato l’ammontare complessivo del contributo assegnato dal CIPE in attuazione dell’articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 69/2013.

Il comma 2 in combinato disposto con il comma 1, lettera c), opera in sostanza una rimodulazione temporale delle risorse assegnate alla M4 di Milano al fine di assicurare risorse immediatamente disponibili agli interventi più necessari e urgenti ai fini dello svolgimento dell’evento EXPO.

Sempre a valere sulle risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1, 45 milioni vengono finalizzati dal medesimo comma (lettera b) a interventi per l’accessibilità ferroviaria dell’aeroporto di Malpensa.

Con il comma 3 si autorizzano i soggetti attuatori degli interventi riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nonché le opere necessarie per l’accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2 ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in coordinamento con il Commissario Unico per l’EXPO.

Il comma 4 prevede che le risorse residuali derivanti dalle revoche di cui al comma 1 siano destinate a interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali. Per le stesse finalità viene disposta dallo stesso comma 4, ricalcando le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 2-novies e seguenti, del decreto legge n. 225 del 2010, la revoca dei finanziamenti statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali, in relazione ai quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori dopo due anni dal trasferimento o dall’assegnazione delle risorse, che a tal fine sono versate all’entrata e riassegnate, nell’importo massimo di 200 milioni di euro, ad un apposito Fondo.

Allo stesso Fondo affluisce, altresì, secondo quanto previsto dal comma 6, una quota di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 delle risorse di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84/1994 che a legislazione vigente ammontano a 90 milioni annui.

Il comma 8 amplia il plafond delle risorse che possono essere revocate ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 3, del d.l. n. 98/2011, e pertanto riutilizzate per opere immediatamente cantierabili, a tal fine estendendo dal 2008 al 2010 il termine entro il quale deve essere avvenuta l’assegnazione delle risorse da parte del CIPE, nonché il termine entro il quale i soggetti beneficiari dei finanziamenti debbano essere stati autorizzati ad utilizzare i limiti di impegno e i contributi pluriennali.

Il comma 9 è volto a consentire la realizzazione a consentire al Comune di Napoli di contrarre mutui per l’importo corrispondente al finanziamento di propria competenza necessario alla realizzazione della linea 1 della tratta Centro Direzionale – Capodichino della Linea “1” della metropolitana di Napoli, in deroga alle disposizioni previste dal testo unico degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 10 reca una disposizione necessaria a garantire  la celere chiusura del closing finanziario e la prosecuzione dei lavori in corso relativi alla Tangenziale esterna est di Milano e alla Pedemontana Veneta. La norma chiarisce infatti che i  contributi di € 330 mln e di € 370 mln stanziati per le due opere, strettamente necessari per garantire l’equilibrio economico-finanziario e la prosecuzione dei cantieri dei 2 progetti, non sono assoggettabili a IVA, come previsto dai due PEF presentati, trattandosi di contributi a fondo perduto e non già di corrispettivi, come da circolare n. 34/E dell’Agenzia delle entrate.

 

Articolo 14

Comma 1. Le modifiche proposte all’art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici sono finalizzate a risolvere le gravi problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di esecuzione nei casi di particolare urgenza inerenti il completamento dell’esecuzione ovvero ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell’impresa appaltatrice, al fine di armonizzare il contenuto di tale previsione con lo spirito della disciplina sul concordato preventivo, che è quello di garantire la continuità aziendale o comunque l’accrescimento e conservazione del valore degli asset dell’impresa.

Infatti, nel caso in cui l’appaltatore sia soggetto a tale procedura, si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori; né sarebbe coerente con la finalità della disciplina sopra richiamata applicare per tale ipotesi la sospensione del pagamento dei SAL successivi – prevista dall’attuale formulazione dell’art. 118 del Codice – , considerato che essa inciderebbe inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante. In tale ottica appare opportuno prevedere che la stazione appaltante versi i corrispettivi dovuti per l’appalto, distintamente all’appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, in modo da salvaguardare sia la parità di condizione tra i creditori dell’appaltatore in crisi aziendale, sia la prosecuzione dell’appalto.

Più in particolare, l’attuale formulazione dell’art. 118 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede, come noto, che, per il caso in cui nel bando non sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell’amministrazione, qualora l’appaltatore non trasmetta alla stazione appaltante entro un certo termine le fatture quietanzate dei subappaltatori in relazione all’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, la stazione appaltante sospenda i successivi pagamenti dovuti all’esecutore. La ratio della norma è evidentemente quella di introdurre un meccanismo che induca l’appaltatore a pagare spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori, considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe sospendere il pagamento nei suoi confronti dei successivi SAL, con inevitabili effetti anche sulla prosecuzione delle attività oggetto dell’appalto. Del resto, nel caso in cui, nonostante la sospensione dei pagamenti, l’appaltatore continui a non corrispondere quanto dovuto ai subappaltatori, la stazione appaltante si trova nella necessità di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento dell’impresa.

Ciò posto, le modifiche al comma 3 dell’art. 118 sono volte a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l’estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della stazione appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell’importo ad essi dovuto dall’appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà (ipotesi frequente, soprattutto nelle gare meno recenti). In questo modo si evita che l’impresa appaltatrice in crisi di liquidità, non potendo fornire all’amministrazione appaltante le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, si veda sospendere da parte della stessa il pagamento dei SAL successivi, con ciò alimentando una spirale negativa che incide inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante.

L’introduzione del nuovo comma 3 bis all’art. 118 è, invece, volta a raccordare tale articolo con la normativa fallimentare, ed in particolare con gli strumenti negoziali di superamento della crisi aziendale – come quello previsto dall’art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 (Decreto Crescita) di concordato preventivo con continuità aziendale – che consentono la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l’attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici. Occorre, inoltre, considerare il concordato preventivo (ex art. 160 e segg. del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) non come una procedura tesa ad estromettere l’affidatario dai lavori, bensì come strumento idoneo a consentire la prosecuzione dei contratti pubblici. Infatti, nel caso in cui l’appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, tale soggetto si troverebbe in una situazione – per certi versi analoga a quella prevista nell’art. 170, comma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice per il caso in cui l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori effettuati dal subappaltatore – di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori. Né sarebbe in linea con lo spirito della disciplina sul concordato preventivo applicare per tale ipotesi la sospensione del pagamento dei SAL successivi, considerato che essa inciderebbe inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività e, quindi, su quella continuità aziendale o sull’accrescimento e conservazione del valore degli asset, che la disciplina sul concordato preventivo mira a preservare. In considerazione di quanto sopra, l’emendamento prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l’appalto, distintamente all’appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i creditori dell’appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.

Comma 2. Le disposizioni del comma 2 sono volte ad assicurare omogeneità di disciplina a tutta la materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche in relazione al fondamentale aspetto dello svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto.

Specificamente, con la disposizione in rassegna si intende recepire tutta la normativa del Codice degli appalti, così come novellata dalle recenti modifiche legislative di cui al decreto legge 179/2012, di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie, anche ai rapporti contrattuali anteriori all’entrata in vigore del Codice stesso, ivi compresi i settori c.d. “esclusi”.

La disposizione afferente esclusivamente alla disciplina delle garanzie non altera affatto il sinallagma contrattuale dei rapporti convenzionali in essere, né incide sulle esigenze ineludibili di garanzia della Committenza rispetto all’operato dell’Appaltatore, in relazione alla compiuta ed esauriente disciplina dettata dall’articolo 33 quater, che correttamente contempera le diverse esigenze della Committenza medesima e degli Appaltatori per gli aspetti di cui trattasi, che certamente hanno un impatto finanziario di rilevante entità.

La disposizione non reca ovviamente profili di spesa a carico della casse erariali.

Redazione

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