La Corte di Giustizia Europea ha iscritto a ruolo, come causa numero C-63/14, la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Trento sulla legittimità del contributo unificato in materia di appalti alla luce del diritto comunitario, dando in questo modo alle parti un termine breve per presentare memorie scritte.
Ricordiamo che il Tar Trento aveva rimesso alla CGE la domanda pregiudiziale con ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014 , chiedendo in particolare ai Giudici europei se “i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici”.
Sono intervenute in giudizio, nel frattempo, sia l’associazione di consumatori Cittadini Europei che varie associazioni di avvocati.
Adesso il Tar Trento, con un fax inviato alle parti, ha reso noto che, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, le parti in causa innanzi al giudice nazionale hanno il diritto di presentare alla Corte osservazioni scritte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale entro 2 mesi dalla notifica del fax medesimo. Al citato termine però va aggiunto un termine forfettario di 10 giorni in ragione della distanza.
Una volta terminata tale fase scritta e terminate le relative traduzioni, il giudice relatore presenterà la relazione preliminare alla riunione generale, alla quale partecipano tutti i membri della Corte. Nella maggior parte dei casi, la Corte decide su proposta del giudice relatore di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La data esatta dell’udienza sarà successivamente fissata dal presidente della Corte di Giustizia.