Fattura elettronica PA: quali Amministrazioni sono obbligate?

Da venerdì 6 giugno è obbligatorio l’utilizzo della fattura elettronica nei confronti di una parte rilevante della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali nazionali). L’innovazione si inserisce nell’ambito della c.d. “Agenda Digitale” finalizzata a pervenire a una completa digitalizzazione del rapporto fra Stato e cittadino. L’introduzione della fattura elettronica, in particolare, ha l’obiettivo di conseguire un notevole risparmio in termine di costi amministrativi e di accelerare i tempi di pagamento ai fornitori.

Premessa: la fattura elettronica

Prima di entrare nel merito della normativa sulla fattura elettronica verso la P.A. è necessario operare una breve cenno alla fattura elettronica in generale. La nozione e i requisiti della fattura elettronica, infatti, sono contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato a seguito del recepimento della Direttiva 2010/45/UE.

Per “fattura elettronica” si intende una documento emesso e ricevuto in qualunque formato elettronico.

E’ importante sottolineare che la fattura elettronica deve essere:

– emessa in un formato non modificabile (per esempio, “Pdf/A” o “XML”);

– trasmessa attraverso uno strumento elettronico (per esempio, la posta elettronica ordinaria o certificata). Nel caso delle fatture elettroniche emesse verso la P.A. è stato implementato uno specifico sistema informatico, denominato “Sistema di Interscambio” (SID), gestito dall’Agenzia delle Entrate per conto dell’intera P.A.;

– conservata, da entrambi i soggetti interessati dall’operazione, in formato elettronico.

Il ricorso alla fattura elettronica, infine, è subordinato all’accettazione da parte del soggetto destinatario, il quale deve manifestare esplicitamente o implicitamente il consenso a ricevere la fattura elettronica.

Le Pubbliche Amministrazioni interessate

L’introduzione della fattura elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione è avvenuta con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 2014). L’operatività della disciplina, tuttavia, è stata “graduata nel tempo” al fine di consentire alle amministrazioni più periferiche (per esempio, gli enti locali) di adeguarsi. Nello specifico sono state previste tre distinte fasi temporali:

– dal 6 dicembre 2013: ricorso volontario alla fattura elettronica da parte della P.A.;

– dal 6 giugno 2014: utilizzo obbligatorio della fattura elettronica nei rapporti verso Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali (per un riferimento puntuale ai soggetti coinvolti, occorre fare riferimento all’elenco ISTAT aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche contenuto nella Gazzetta Ufficiale numero 229 del giorno 30 settembre 2013 (qui il testo in PDF);

– dal 31 marzo 2015: estensione generalizzata del ricorso alla fattura elettronica per tutta la P.A., inclusi gli enti locali.

Link: Elenco aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche tenute al ricevimento della fattura elettronica

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Mirco Gazzera

Dottore commercialista e revisore legale dei conti in Savona. Nel 2009 ha conseguito la laurea specialistica in “Attività professionali, amministrazione, finanza e controllo”, presso la Facoltà di economia dell’Università di Genova. Ha approfondito, successivamente, la formazione nel campo tributario conseguendo un master universitario e frequentando alcuni corsi di perfezionamento in materia di accertamento, IVA e diritto doganale. Collabora attivamente con i siti specializzati “Fisco e tasse” e “Leggi oggi” scrivendo articoli in materia fiscale e contabile.