Appalti e Codice Antimafia: i requisiti per l’attestato di qualificazione

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 223 del 25 settembre 2014, la determinazione n. 2 del 2 settembre 2014 dell’Anac in merito all’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  (Codice Antimafia).

L’Autorità  osserva preliminarmente che tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell’attestato di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, è richiesta – ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) dello stesso Codice, richiamato dall’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 – l’assenza della pendenza del procedimento.

Inoltre ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 e sulla base delle abrogazioni disposte dal D.Lgs. n. 159/2011, non può ottenere l’attestato di qualificazione l’impresa nei cui confronti sia accertata:

  • la pendenza del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011;
    oppure
  • la sussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo.

Illustrate le premesse  circa l’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, l’Autorità ha deliberato che:

  1. La verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione – deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell’art. 85 del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione.
  2.   Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art. 67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera – non più sulla base della mera pendenza del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l’operatività del divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.
  3.    E’ possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del Codice antimafia.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della determinazione n. 2 del 2 settembre 2014 Anac

Redazione

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