Verifiche antimafia: l’ANAC invia segnalazione al Governo. Il Testo

L’Autorità nazionale anticorruzione  ha inviato al Governo l’Atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 in cui ha formulato alcune osservazioni in merito all’applicazione del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b), del Codice con l’art. 78 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nel seguito Regolamento), derivanti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” .

Nel documento ha evidenziato che alcune criticità sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art.  40 del Codice dei contratti, con particolare riferimento alla tipologia di documentazione da acquisire per le verifiche antimafia in sede di rilascio dell’attestato di qualificazione da parte delle SOA.

L’ ANAC, nelle conclusioni, suggerisce al Governo l’opportunità di una revisione delle disposizioni normative in materia antimafia, al fine di statuire in maniera chiara ed espressa l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola comunicazione antimafia.

Inoltre, ritiene necessario un intervento di modifica dell’art. 97 del Codice antimafia volto a chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, chiarire con quali modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia.

Segnaliamo che relativamente a tale argomento,  l’Autorità ha emanato anche la determinazione n. 2 del 2 settembre 2014 con cui ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  (Codice Antimafia), chiarendo in particolare che la verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia  deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell’art. 85 del Codice antimafia, che il divieto del rilascio dell’attestato di qualificazione opera sulla base di un provvedimento espresso del giudice e  che è possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia…( vai all’articolo)

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della segnalazione inviata al Governo.

Redazione

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