Pensioni: commento alla legge 147/2014 sui salvaguardati

Il Servizio studi del Senato ha redatto un utilissimo commento alla legge 147 del 2014Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico“, in vigore da oggi (qui la scheda e IL TESTO della legge). Si tratta delle deroghe all’accesso al trattamento pensionistico per i cd. lavoratori salvaguardati. E’  prevista la presentazione delle istanze entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, dunque entro il 5 gennaio.

Riportiamo di seguito il commento.

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Senato della Repubblica

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1558 “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico” 


Legge 10 ottobre 2014 n. 147 (in vigore dal 6 novembre 2014)

Articolo 1 e 2
(Modifiche alla disciplina delle deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico)

Gli articoli 1 e 2 concernono i contingenti di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente – rispetto alle norme poste dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni – sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità – ivi compreso l’istituto delle “finestre” (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

In particolare, mentre l’articolo 1 riduce, “in considerazione del limitato utilizzo”, la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti – disposti da precedenti norme -, circoscrivendo anche (per uno dei contingenti) l’àmbito di una categoria di soggetti, l’articolo 2 prevede la costituzione di un ulteriore contingente.

Riguardo agli stati di attuazione dei contingenti già contemplati nell’ordinamento, si rinvia alla seguente URL del sito internet dell’INPS: http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&iNodo=8573.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 1 operano una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie – in considerazione, come già detto, del “limitato utilizzo” – del contingente stabilito dall’art. 22 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (e dal relativo D.M. 8 ottobre 2012) e circoscrivono una delle categorie di soggetti rientranti nel contingente medesimo. Nella formulazione vigente, tale categoria è costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (o di mobilità lunga)(1) . La novella di cui alla lettera b)del presente comma 1 richiede altresì che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della medesima novella, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. In ogni caso, i nominativi dei lavoratori devono essere comunicati, da parte dell’impresa, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità (comma 1, lettera a)), con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota (del contingente) destinata ai lavoratori oggetto dei summenzionati accordi in sede governativa (comma 3) e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziate (comma 2).

Il successivo comma 4 opera una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie – in considerazione, come già detto, del “limitato utilizzo” – del contingente stabilito dall’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Tale contingente è destinato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il l° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo. Il presente comma 4 dispone una riduzione del contingente da 6.500 a 2.500 unità, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie.

L’articolo 2 introduce, come accennato, un ulteriore contingente; la sua dotazione numerica – pari complessivamente a 32.100 unità (comma 6) – è articolata per le singole categorie di soggetti beneficiari, nei seguenti termini (comma 1):

– una quota di 5.500 unità è destinata ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in séguito ad accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previgenti per il trattamento pensionistico(2) . L’eventuale versamento volontario summenzionato può riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione, anche in deroga al limite dei sei mesi precedenti, posto nella disciplina generale in materia(3) . In base al successivo comma 2, qualora siano decorsi, per i soggetti in esame, già autorizzati alla prosecuzione volontaria, i termini per il pagamento, essi sono riaperti, a domanda – sempre con riferimento ai versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (periodo che, com’è noto, è coperto da contribuzione figurativa) -;

– una quota di 12.000 unità è relativa ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 – i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 – e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016. Ai fini in esame, i soggetti non devono aver svolto, successivamente ad alcuni temporali(4) , attività riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
una quota di 8.800 unità è destinata, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, ai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo – stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – ed ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Ai fini in esame, i soggetti non devono aver svolto, successivamente alla data di risoluzione o comunque di cessazione, attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

– una quota di 1.800 unità è relativa ai lavoratori dipendenti che maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016 e che rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) nel corso dell’anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, secondo l’istituto di cui all’art. 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni; 2) nel medesimo anno 2011, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

– una quota di 4.000 unità è destinata, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, ai soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato.
I limiti delle risorse finanziarie per il contingente di cui al presente articolo 2 sono individuati nel comma 6.

In base alla norma di chiusura di cui al comma 3, il trattamento pensionistico, riconosciuto in base al contingente in esame, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, secondo le procedure già stabilite dai provvedimenti attuativi relativi ai precedenti contingenti e richiamate nel comma 4, il quale disciplina altresì il monitoraggio da parte dell’INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, ai fini del rispetto dei limiti numerici di ogni quota di contingente, e la forma di pubblicità del medesimo monitoraggio.

Sulla base dei dati di quest’ultimo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all’attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati ed alle risorse finanziarie impiegate (comma 5).

Articolo 3

(Norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione con riferimento ad una categoria interessata da una precedente norma di deroga ai requisiti per il trattamento pensionistico)

L’articolo 3 reca alcune norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, con riferimento ad una delle categorie interessate da un precedente contingente di deroga ai requisiti per il trattamento pensionistico – requisiti posti dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni -. Tale categoria, di cui alla lettera e) dell’art. 1, comma 194, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, concerne i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, perfezionino i requisiti previgenti rispetto a quelli summenzionati, mediante il versamento di contributi volontari (sempre che il conseguimento di tali requisiti previgenti permetta la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015); i suddetti contributi volontari possono riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione, anche in deroga al limite dei sei mesi precedenti, posto nella disciplina generale in materia(5) .

La norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – di cui al comma 1 del presente articolo 3specifica che la deroga suddetta alla disciplina generale sui contributi volontari può concernere solo i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (in godimento alla data del 4 dicembre 2011) – periodo che, com’è noto, è coperto da contribuzione figurativa -.

In base al successivo comma 2, qualora siano decorsi, per i soggetti in esame, già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1° gennaio 2014, i termini per il pagamento, essi sono riaperti, a domanda – sempre con riferimento ai versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità -.

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Redazione

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