Giustizia e processo civile: molte le novità in arrivo in Gazzetta, dopo che il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma della giustizia e del processo civile contenuta nel decreto legge numero 132 del 2014.
Qui il testo definitivo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal Parlamento, a confronto col testo originario del decreto legge. Qui la scheda parlamentare di sintesi, con il commento a tutte le novità introdotte dal decreto legge n.132 del 2014, nel testo modificato dal Parlamento.
Di seguito, il commento degli uffici di Palazzo Arenula alle principali novità in arrivo in Gazzetta.
. . .
Ministero della Giustizia
Scheda riepilogativa sulla riforma del processo e della giustizia civile
a) Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense
Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).
Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.
Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare.
È previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale.
b) Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)
La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole.
Per talune materie è condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l’efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.
Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui è attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta. Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione: l’autografia della firma apposta in calce all’invito, la dichiarazione di mancato accordo.
L’intervento normativo prevede il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro).
L’accordo raggiunto all’esito dell’attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituirà titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
c) Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio
Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modificadelle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modificadelle condizioni di separazione o di divorzio.
Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile)
I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza dei difensori non è obbligatoria.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.
d) Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo
Per disincentivare l’abuso del processo, viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
e) Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice
Le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice passeranno d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione.
f) Sospensione dei termini e ferie dei magistrati
Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre).
Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.
g) Ritardo nei pagamenti: chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più
In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato), è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
h) Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore
L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare punta a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei.
La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario: questi avrà accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione, in primo luogo l’anagrafe tributaria, ivi compreso il c.d. archivio dei rapporti finanziari. L’accesso dell’ufficiale giudiziario alle banche dati avrà luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.
i) Ulteriori misure di semplificazione del processo esecutivo:
– Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
In materia di espropriazione presso terzi in generale si provvede, quale diretta conseguenza dell’introduzione delle nuove norme in materia di competenza territoriale (nuovo art. 26-bis), ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura potrà incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.
– Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
In merito alle esecuzioni per rilascio viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l’ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l’immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati.
– Infruttuosità dell’esecuzione
Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il giudice dell’esecuzione sarà chiamato a compiere una specifica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore, ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati.
– Nuove modalità di pignoramento degli autoveicoli
E’ stata riformata la disciplina del pignoramento dei veicoli terrestri, prevedendo una modalità di pignoramento mutuata dalla disciplina contenuta nel codice della navigazione relativa all’apprensione delle navi e degli aeromobili, così da superare le criticità dell’esecuzione di siffatti beni.
– Trasparenza ed efficienza dei fallimenti, dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili
Con la finalità di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure concorsuali, si prevede a carico del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l’obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare.
L’intervento eviterà le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse.
Link utili:
– Qui a confronto il testo originario del decreto legge numero 132 del 2014 e il testo definitivo coordinato con le modifiche introdotte in sede parlamentare.
– Qui la scheda la scheda parlamentare di sintesi, con il commento a tutte le novità introdotte dal decreto legge n.132 del 2014, alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento.