Esame avvocato 2014: possibile soluzione traccia concussione

Proponiamo una possibile e veloce soluzione alla traccia di diritto penale in tema di concussione per induzione redatta dalla nostra redazione.

Per consultare il testo della traccia del parere di diritto penale e i riferimenti e norme e sentenze clicca qui

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Con sentenza pronunciata dal Tribunale nell’ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012, Tizio, incensurato di anni 42, viene condannato con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 3 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto giudicato responsabile del reato di cui all’art.317 c.p., commesso nell’anno 2010, perché nella sua veste di pubblico ufficiale, quale ispettore del lavoro della ASL, nel corso di un accertamento presso un’autorimessa in cui era emersa l’irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al titolare dell’autorimessa, Caio, che, se non gli avesse corrisposto la somma di euro  500,00 avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell’importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma senza poi procedere a contestazione alcuna. 
Tizio, subito dopo l’avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

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La traccia chiede se, nel caso in esame, la condotta di Tizio configuri o meno il reato di concussione di cui all’art. 317 c.p.

Al riguardo, l’art. 317 c.p. afferma che “Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La norma, dunque, eleva ad elementi costitutivi della fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto attivo, l’abuso che egli fa delle sue qualità o dei suoi poteri, il costringimento, la dazione o la promessa indebita.

Tra tutti questi elementi, quello su cui bisogna qui soffermarsi è il costringimento: infatti, per lungo tempo hanno convissuto nella stessa norma le fattispecie di concussione per costrizione e concussione per induzione.

Tuttavia, con l’approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stata introdotta nel codice penale una nuova norma, l’art. 319-quater, rubricata “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, è stato creato un tetto normativo ad hoc per la fattispecie di concussione per induzione, la quale è configurata così nella nuova norma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Bisogna, dunque, analizzare se la condotta posta in essere da Tizio debba essere condotta all’art. 317 c.p. o, al contrario, all’art. 319-quater.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a chiarire il rapporto intercorrente tra le due norme, affermando che la fattispecie di induzione indebita di cui all’articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all’articolo 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto (in tal senso, sent. 24 ottobre 2013, n. 12228).

In applicazione di tale principio, la stessa Corte di Cassazione ha poi ritenuto che, in una fattispecie analoga a quella di cui trattasi, la condotta dell’imputato “appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell’ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.

Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all’imputato ai sensi dell’articolo 319 quater c.p.” (sent. 7 novembre 2013, n. 5496).

Va ricordato, inoltre, che la Corte di Cassazione aveva, in precedenza, delineato la differenza tra le due fattispecie, definendo la condotta qualificabile quale concussione come “qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante una lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante”; mentre quella qualificabile quale delitto di cui all’art. 319-quater c.p. come «la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità». (Sent. 5 dicembre 2012 n.3251)

Pertanto, dal momento che nel nostro caso la condotta dell’imputato lasciava un margine significativo di autodeterminazione al destinatario, essa deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 319-quater c.p., e non nell’ambito dell’art. 317 c.p., con la conseguente applicazione della prima norma anche se il fatto è stato commesso precedentemente alla sua introduzione nel codice penale, in ossequio al principio sancito dall’art. 2, comma 4, c.p., che sancisce la retroattività delle norme penali più favorevoli al reo.

 

(in corso di redazione) Per consultare la soluzione del parere della traccia 1 in tema di truffa clicca qui

 

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Redazione

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