In seguito all’udienza pubblica dello scorso 25 novembre, è attesa a breve la pronuncia del Tar Palermo nella causa promossa dal Comune di Niscemi (1864/2011) per l’annullamento del provvedimento del dirigente generale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia, e dei precedenti atti, con cui è stata autorizzata l’installazione del sistema di comunicazione per utenti mobili – c.d. MUOS – all’interno del territorio regionale.
Tale sistema di radio comunicazione, gestito dagli Stati Uniti, prevede la realizzazione di quattro stazioni terrestri, dislocate in varie zone del pianeta, una delle quali localizzata in prossimità del Comune di Niscemi (l’impianto dovrebbe essere ubicato a circa 5 km dal centro abitato!).
Nella causa è intervenuta, a tutela degli interessi della collettività, anche l’Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelo Giurdanella, per sostenere le ragioni del ricorrente; dalla realizzazione del sistema MUOS conseguirebbe infatti l’ampia emissione di onde elettromagnetiche, la cui diffusione rischia di produrre possibili gravi danni non solo all’ambiente, ma anche alla salute dei cittadini.
I valori delle emissioni elettromagnetiche, che già attualmente sono prossimi alla soglia di attenzione stabiliti dalla normativa in materia (si veda in particolare l’art. 3 del d.p.c.m. 8 luglio 2003), andrebbero sicuramente a superare tale limite una volta ultimata la realizzazione degli impianti MUOS.
Inoltre, lo studio preliminare per la realizzazione del sistema MUOS si è rivelato carente, in quanto ha omesso ogni valutazione in merito agli effetti negativi che l’impianto potrebbe arrecare all’avifauna presente nella zona, la quale ricade all’interno della riserva naturale orientata “Sugherata di Niscemi”, evitando inoltre di valutare adeguatamente i rischi connessi all’inquinamento elettromagnetico .
Tali rilievi sono peraltro stati confermati dallo studio condotto, in sede di verificazione, da parte della Facoltà di ingegneria dell’università “La Sapienza” di Roma.
Per tali ragioni, pare evidente che i provvedimenti impugnati si pongano in contrasto anche con il diritto comunitario, in quanto violanoil fondamentale principio di precauzione,sancito dall’art. 191 TFUE, secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire la tutela ambientale attraverso l’adozione di provvedimenti atti a prevenire i rischi, anche solo potenziali, per la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Pertanto, l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti MUOS si rivela illegittima poiché gli studi effettuati non hanno potuto escludere, sulla base di elementi oggettivi, che il progetto incida significativamente sul sito in questione.
Le considerazioni appena svolte e l’importanza dei diritti costituzionali che rischiano di essere lesi nella vicenda in esame rendono evidente il peso fondamentale che la pronuncia dei giudici del Tar Palermo assumerà e, per tale ragione, lo staff di Giurdanella.it vi terrà aggiornati non appena la sentenza sarà pubblicata.