C’è molta confusione riguardo l’ammissibilità o meno del ricorso notificato al Tar via pec. In questo inizio 2015 sono diverse le pronunce dei Tar in contrasto di loro.
Ad avviso del Tar Lazio e del Tar Pescara i ricorsi sarebbero inammissibili. Di opinione del tutto opposta sono invece i giudici amministrativi del Tar Calabria e Tar Campania che concordano nel ritenere ammissibili i ricorsi.
La terza sezione del Tar Lazio, lo scorso 13 gennaio 2015, aveva infatti pronunciato, con sentenza n. 396/2015, l’inammissibilità del ricorso sulla base dell’assunto che nel processo amministrativo non è ancora consentito agli avvocati notificare l’atto introduttivo del giudizio con modalità telematiche, in mancanza di espressa autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.
L’interpretazione dei giudici amministrativi romani si basa sulla circostanza che il legislatore abbia esteso al giudizio amministrativo, in modo esplicito, soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria (art. 16, comma 17-bis del d.l. n. 179/2012). Al riguardo hanno richiamato l’ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33, con cui l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato pur muovendo dalla constatazione che “dalla rassegna delle norme dedicate a regolare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e professionisti che si sono succedute dal 2005 a oggi, si ricava […] l’impressione di un quadro legislativo frammentato e incoerente e, come tale, privo di quel coordinamento sistematico e di quella chiarezza lessicale che assicurerebbero parametri affidabili di identificazione del precetto di riferimento”, ha tuttavia riconosciuto, all’esito di articolate argomentazioni, la validità delle comunicazioni di segreteria a mezzo pec (quantomeno a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 136 c.p.a. e pure nei confronti del difensore che non avesse indicato il proprio indirizzo pec nell’atto introduttivo o nel primo atto difensivo).
Inoltre hanno rilevato che all’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo pec potrebbe essere reputata possibile giusta l’art. 1 l. n. 53 del 1994, a tenore del quale l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata” si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12 cit., che nell’escludere l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni (innanzi riportate) idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento, pare averne chiarito la non esportabilità nel giudizio amministrativo.
Infine ad avviso del Tar Lazio per il processo amministrativo mancano ancora le specifiche tecniche – adottate invece per il processo civile – volte a disciplinare le modalità operative per effettuare le necessarie dichiarazioni di conformità correlate alla notifica per via telematica.
Dello stesso orientamento la prima sezione del Tar Abruzzo, Pescara, che con sentenza del 3 febbraio 2015 n. 49 ha dichiarato inammissibile il ricorso rinviando alle argomentazioni elaborate dal TAR Lazio nella sentenza su citata del 13 gennaio 2015.
Interpretazione totalmente opposta è stata data dai Tar Calabria e Campania.
Il Tar Calabria, il giorno seguente alla sentenza del Tar Abruzzo, con sentenza n. 183 del 4 febbraio 2015, ha invece espressamente affermato che “Nel processo amministrativo, è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell’art. 136, coma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 3-ter l. 21 gennaio1994, n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di postaelettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. A tali condizioni, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida.”
Dello stesso avviso il Tar Campania, che qualche giorno dopo, con la sentenza n. 923 del 6 febbraio 2015, ha dichiarato “che la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata“.
Ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico; sul piano della economicità delle forme, i giudici hanno rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verisimilmente) a mezzo PEC; che, in particolare, la legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 L. n. 53 del 21 gennaio 1994 secondo cui “1. L’avvocato o il procuratore legale (4), munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata;”.
Considerata la confusione in materia, sarebbe auspicabile un intervento chiarificato da parte del legislatore o del Consiglio di Stato. Nel frattempo gli avvocati non possono fare altro che adeguarsi all’orientamento seguito dal relativo Tribunale Amministrativo Regionale.