Il Tar Lombardia, Brescia, sez. II, con sentenza n° 514/2015 del 10.04.2015 pone un ulteriore tassello nel mosaico interpretativo relativo all’ammissibilità della notifica del ricorso a mezzo pec, in seno al procedimento amministrativo.
Una siffatta diatriba giurisprudenziale è stata originata dalle disposizioni dettate dal legislatore in materia, che indubbiamente non brillano per chiarezza.
Sulla questione, nei primi mesi del 2015, si sono già espressi numerosi Tar, giungendo a soluzioni diametralmente opposte.
Le soluzioni ermeneutiche prospettate dalle corti territoriali sono due.
Da un lato si registra la soluzione negativa fatta propria da diverse corti, tra cui il Tar Roma che, con sentenza n° 396/2015, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sulla base della considerazione per cui allo stato attuale non sarebbe ancora consentito ai difensori di notificare il ricorso mediante posta elettronica certificata, stante il disposto dell’art. 52, comma 2, cpa che – ad avviso dei giudici capitolini – richiederebbe la preventiva autorizzazione del presidente del tribunale all’uso di tale strumento.
Su altro fronte si colloca l’odierna pronuncia che richiama la precedente pronuncia n° 923/2015 del Tar Napoli del 6 febbraio 2015.
In tale arresto i giudici partenopei statuirono che l’autorizzazione presidenziale, di cui all’art. 52, comma 2, cpa, non possa ritenersi ostativa alla notificazione del ricorso via pec in assenza della stessa, tenendo conto che essa non può essere intesa alla stregua di una forma speciale di notificazione, vieppiù avendo riguardo alla circostanza che il processo amministrativo tende sempre più a trasformarsi in processo amministrativo telematico.
I giudici bresciani hanno quindi respinto la inammissibilità del ricorso fondata sulla pretesa inammissibilità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo pec.
Tale soluzione – ad avviso del Tar – è peraltro avvalorata dal rilievo per cui nel caso concreto a seguito della notificazione, l’ente pubblico “si sia tempestivamente costituito in giudizio e non abbia eccepito alcuna anomalia nel ricevimento o limitazione del proprio diritto di difesa quale conseguenza immediata e diretta dell’utilizzo del mezzo informatico per effettuare la notificazione”.