Divieto di sosta camper, il Tar annulla l’ordinanza

Il Tar Toscana, con la sentenza n. 576 del 13 aprile 2015, ha accolto il ricorso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti avverso l’ordinanza con cui il sindaco di un comune toscano aveva istituito un divieto di sosta permanente delle vetture autocaravan sulle vie e piazze cittadine, al di fuori degli spazi appositamente autorizzati.

L’ordinanza adduceva, a suo fondamento normativo, l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 2 del D.M. 5.8.2008, a fronte della constatazione che numerose aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli fossero occupate da mezzi di trasporto utilizzati come luogo di dimora o di accampamento, e richiamava vari rapporti della Polizia Locale e segnalazioni attestanti l’abbandono di rifiuti in dette aree e la turbativa che ne deriverebbe alla sicurezza pubblica ed all’ordinato vivere civile.

Il Tar Toscana, ha rilevato che le disposizioni normative a sostegno dell’ordinanza  richiedono la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria,  essendo necessaria la documentata necessità e urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici perseguiti (TAR Piemonte, I, 9.1.2015, n. 46) e dovendo comunque rilevare accadimenti non fronteggiabili con gli altri strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili e urgenti vi è, inoltre, la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento.

L’ordinanza, rileva il tar, al contrario ha efficacia indeterminata nel tempo e non dà contezza degli atti istruttori che documenterebbero la situazione cui si è ritenuto di porre rimedio.

Sulla base di tali precisazioni il Collegio ha ritenuto di condividere l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Non può…ritenersi compatibile con la Carta costituzionale un potere atipico di ordinanza sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, in quanto, diversamente opinando, verrebbe ad essere attribuita in via ordinaria ai sindaci la possibilità di incidere su diritti individuali in modo assolutamente indeterminato ed in base a presupposti molto lati suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento. Tali osservazioni portano a valorizzare il disposto del DM del 5 agosto 2008 laddove aggancia la difesa della sicurezza pubblica al rispetto di norme (preesistenti) che regolano la vita civile, con la conseguenza che il potere sindacale di ordinanza ex art. 54 d. lgs 267/00, al di fuori dei casi in cui assuma carattere contingibile ed urgente, non può avere una valenza creativa ma deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l’ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per la sicurezza pubblica. In altre parole, il potere in questione può essere esercitato qualora la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal DM del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma possa costituire la premessa per l’insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica; in tal caso, venendo in gioco interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale, il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del Ministero dell’interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la minacciano” (TAR Lombardia, Milano, III, 6.4.2010, n. 981).

Per quanto sopra, il Tar ha accolto il ricorso, annullando, per l’effetto, l’atto impugnato.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza

Redazione

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