Riforma PA, nuove regole per il silenzio assenso

L’articolo 3 del ddl Riforma Pa disciplina il silenzio tra le amministrazioni. Al contrario degli altri articoli del ddl, l’articolo 3 non contiene alcuna delega ma inserisce nel corpo della legge n. 241 del 1990, l’articolo aggiuntivo  17-bis.

Cos’è il silenzio tra le amministrazioni?

Il silenzio tra amministrazioni è un silenzio che rimane fuori del rapporto con i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, e privo di valore provvedimentale. E’ diversamente, un silenzio procedimentale.

La legge n. 241 disciplina all’articolo 16 il silenzio ove sia prevista un’attività consultiva di altre amministrazioni nell’istruttoria e all’articolo 17 il silenzio ove sia prevista un’attività consultiva tecnica, di organi od enti appositi.

Cosa prevede l’art. 3 del ddl Riforma PA?

Con l’ introduzione dell’art. 17 bis, l’art. 3 del ddl Riforma Pa,  disciplina l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni statali, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 bis le amministrazioni competenti devono comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del “provvedimento, compiutamente istruito”, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine per l’espressione dell’assenso, concerto o nulla osta è interrotto qualora l’amministrazione che deve renderlo rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale, entro quei trenta giorni. In tal caso, l’assenso, il  concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o del provvedimento. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Il comma 2 prevede che decorso il termine di trenta giorni senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Inoltre In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri “decide” sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento – previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ha inserito il vaglio referente. .

Diversamente dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241, questo articolo 17-bis così introdotto si verrebbe ad applicare – prevede il comma 3anche ai casi in cui sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. E’ per esse previsto un termine superiore, di sessanta giorni qualora disposizioni di legge di settore o la futura nuova disciplina della conferenza di servizi (oggetto della delega posta dall’articolo 2 del disegno di legge) non prevedano un termine diverso.

Anche in tal caso, il silenzio è disciplinato alla stregua di silenzio-assenso.

Il comma 4 infine prevede che le disposizioni del presente articolo non si applichino nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

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Redazione

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