L’articolo 7 del ddl Riforma PA contiene una delega al Governo finalizzata alla riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato.
Cosa prevede la delega?
L’art. 7 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina di:
- Presidenza del Consiglio;
- Ministeri;
- Agenzie governative nazionali;
- Enti pubblici non economici.
E’ prevista inoltre una delega (da esercitarsi nei dodici mesi successivi a ciascun decreto legislativo delegato) per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive, rispetto a ciascun decreto legislativo che sia adottato.
Alcuni principi e criteri direttivi riguardano l’amministrazione sia centrale sia periferica, dello Stato, altri riguardano solo l’amministrazione centrale e le Prefetture.
Con riferimento all’amministrazione centrale e a quella periferica i principi e i criteri che il Governo deve rispettare sono:
- riduzione di uffici e di personale preposti ad attività strumentali (e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni a cittadini e imprese);
- “possibilità” di gestione unitaria dei servizi strumentali (mediante uffici comuni e “previa l’eventuale” collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui);
- razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
- riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio – ed in questo ambito, riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro “eventuale assorbimento” nelle funzioni delle altre forze di polizia (ferma restando “la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti”);
- riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
Con riferimento alla sola amministrazione centrale, il Governo dovrà precisare:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell’unità dell’indirizzo e alla promozione dell’attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand’anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un’adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l’effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;
Con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli:
- riorganizzazione, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:
- razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, in base a criteri inerenti all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche;
- trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
- attribuzione al Prefetto della responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato – e di rappresentanza dell’amministrazione statale;
- coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo;
- confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;
- definizione dei criteri per l’individuazione e l’organizzazione della sede unica dell’Ufficio territoriale dello Stato;
- individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dell’Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;
- individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate.
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