L’art. 11 del ddl Riforma PA stabilisce misure al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
In particolare i commi 1 e 2 prevedono che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative per il rafforzamento del telelavoro e dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, stipulino convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e provvedano, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, per servizi di supporto alla genitorialità, aperti duranti i periodi di chiusura scolastica.
In particolare le misure si riferiscono all’adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, e all’utilizzazione del lavoro da remoto che crearebbe migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Al riguardo le PA dovranno fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Il comma 3 demanda a direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di indirizzi per l’attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle norme in oggetto – di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro dei propri dipendenti.
Il comma 4 prevede modifiche all’articolo 596 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare il rifinanziamento del Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa pari a 2 milioni di euro per il 2014 ed a 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con rinvio alla tabella C della legge di stabilità per gli anni successivi. Inoltre modifica la disciplina dell’àmbito dei relativi soggetti destinatari, in particolare si conferma che esso concerne tutti i minori di età fino a 36 mesi, introducendo un criterio di priorità per i minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per i minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e per i minori che non trovino collocazione nelle strutture pubbliche comunali.
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