Durc on-line dall’1 luglio, la circolare e il decreto

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato alle associazioni di categoria e ai professionisti la circolare 19/2015 con cui fornisce le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del DURC on line, che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio.

Ricordiamo che il Durc on line è stato introdotto dall’articolo 4 del DL 34/2014 recante “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità contributiva” il quale demandava ad un decreto interministeriale la disciplina della nuova procedura.

Il Decreto è stato successivamente adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociale di concerto con il Ministero dell’Economia delle Finanze e il Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1 giugno 2015.

Con la circolare il Ministero del Lavoro riepiloga e spiega i contenuti del decreto ministeriale su citato con particolare riferimento ai soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, ai suoi requisiti e alle modalità con le quali operare per ottenere il nuovo DURC.

In particolare, riguardo i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva,  ha precisato che la possibilità di effettuare la verifica di regolarità contributiva da parte di un soggetto diverso dall’impresa, lavoratore autonomo o titolari del credito,  ai sensi dell’art. 1 del D.M. lett. e) ed f), è subordinata all’esistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che dovrà essere conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà comunque la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

La circola chiarisce inoltre che nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui sopra non potranno avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche, resta invece ferma la possibilità di verifica per i soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 L. 12/1979 già abilitati per lo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

Si tratta in particolare di banche e intermediari finanziari,che restano dunque nella prima fase impossibilitati ad effettuare la verifica.

In merito alla verifica di regolarità contributiva, la circolare precisa che le casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano per ciascuna parte più rappresentative sul piano nazionale, riconosciute come tali dal Ministero  del Lavoro.

Riguardo i requisiti di regolarità la circolare specifica che la verifica riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e i lavoratori con contratto di collaborazione continuativa che operano nell’impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. In particolare si precisa dunque che la  regolarità contributiva dell’impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS.

Per ulteriori approfondimenti  e per tutte le istruzioni operative riguardo il rilascio del durc si allega:

Il testo della circolare

Il testo del Decreto

Redazione

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