Regolarizzazione capitali esteri: l’Agenzia delle Entrate concede una proroga

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 116808 del 15 settembre 2015 ha disposto una proroga di 30 giorni dei termini di trasmissione della documentazione a corredo del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186..

In particolare viene stabilito che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione sia effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza.

In precedenza con il provvedimento del 30 gennaio 2015, al punto 7.4, l’AE aveva disposto che la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto, venissero trasmesse entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015. Successivamente, il d.lgs. 128/2015 entrato in vigore lo scorso 2 settembre, all’articolo 2, comma 4, ha integrato la disciplina prevista dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo che, ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, che è pertanto necessario trovino evidenza nella relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Ricordiamo che l’articolo 5-quater, comma 3, del Decreto legge n. 167 del 28/06/1990 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti relativi alla voluntary disclosure, l’Agenzia delle Entrate debba comunicare all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, affinché questa informazione sia utilizzata per l’applicazione delle cause di non punibilità previste dall’articolo 5- quinquies, comma 1, lettere a) e b) della stessa norma

Quindi, a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione, l’AE per consentire anche ai contribuenti, che intendono presentare l’istanza di collaborazione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015, di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento, è intervenuta modificando il citato punto 7.4 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, prevedendo dunque  che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, che deve avvenire nel termine del 30 settembre 2015. Quindi chi presenterà l’istanza il 30 settembre ad esempio, avrà un ulteriore termine di 30 giorni per presentare la relazione di accompagnamento.

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Redazione

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