Il 21 settembre 2015 l’Assemblea della Camera ha avviato l’esame del primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati, di iniziativa governativa, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori.
Dopo aver esaminato le novità per i professionisti, analizziamo le misure che interesseranno il settore delle assicurazioni e dei fondi pensione.
Il Capo II del disegno di legge reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensione. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell’AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.
Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell’obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2). Nel corso dell’esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre.
Sono previsti specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto. Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto del prezzo della polizza che non può essere inferiore a una percentuale determinata dall’IVASS entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame. La percentuale di sconto è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Tali condizioni riguardano: l’ispezione del veicolo; l’installazione della scatola nera; l’installazione di un meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente. E’ prevista una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (articolo 3). Si affida altresì all’IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (cd. “scatola nera”). La percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale (comma 2 dell’articolo 6-bis).
Nel corso dell’esame parlamentare sono state soppresse le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, le quali devono fornire documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni.
Con le modifiche apportate in sede referente i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell’impresa di assicurazione, mentre nel testo originario erano a carico dell’assicurato . Nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantital’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. In caso di violazione, da parte delle compagnie, delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy. In caso di manomissione della scatola nera, l’assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).
Nel caso di clausola bonus-malus, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l’assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5).
Sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cd. testimoni di comodo: è stata soppressa l’originaria disposizione che prevedeva che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine della denuncia di sinistro. Si prevede, invece, che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione, dall’invito alla stipula della negoziazione assistita, ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell’assicurazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro (articolo 6).
Il nuovo articolo 6-bis affida all’IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l’omogeneità dei criteri di trattamento; l’IVASS deve altresì redigere apposita relazione all’esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.
È ribadita la necessità che il Governo emani tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni. Le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L’ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In sede referente è stato previsto che, con riferimento alla tabella delle macrolesioni, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento ed è limitata al solo danno biologico. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (modifica apportata in sede referente) (articolo 7).
Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall’archivio informatico integrato dell’IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9).
In caso di cessione del credito all’impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura (articolo 10).
Il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11).
Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l’assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12).
Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cuiautobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario.
Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l’IVASS, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, proceda allarevisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
L’archivio informatico integrato dell’IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata dalle Commissioni, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L’archivio potrà essereconsultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13).
L’articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l’anticipo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, che sono erogabili in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con unanticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso dell’esame parlamentare l’anticipo massimo è stato riportato da 10 a 5 anni, come attualmente previsto dalla legislazione vigente.
In merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell’attività lavorativa, dall’invalidità permanente o dalla morte dell’iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento del T.F.R. maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro alla forma pensionistica prescelta non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.