Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali per risolvere la seconda traccia del parere di diritto civile sulla responsabilità professionale ed assicurazione (QUI IL TESTO).
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Articoli di riferimento
Art. 1341 cc. (Condizioni generali di contratto)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’ altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’ esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’ altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’ autorità giudiziaria.
art. 1892 cc (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
art. 1983 cc. (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)
Se il contraente ha agito senza doloo colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1917 cc ( Assicurazione della responsabilità civile)
Nell’assicurazione della responsabilità civile (1)l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Sentenze di riferimento:
Cass. civ. sentenza n. 2872/2015
La clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.
Cass. civ. sentenza n. 7273/2013
La clausola cosiddetta “a richiesta fatta”, se inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, a condizione che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia pervenuta durante il periodo di validità del contratto, è pienamente valida ed efficace, rendendo il giudice protagonista di una valutazione nel merito per verificare se quella clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.”.
La clausola claims made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell’assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all’alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell’assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono essere coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto”
Cass. civ. sentenza n. 3622/2014
Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola “claims made”) non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l’assicurato) ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.
A breve una possibile soluzione della traccia.