Oggi l’Assemblea della Camera dei deputati avvia l’esame del disegno di legge europea 2015-2016, approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 10 maggio.
Nel corso dell’esame in Commissione, concluso il 22 giugno, non sono stati approvati emendamenti, né articoli aggiuntivi al testo trasmesso dal Senato.
Sintesi del contenuto.
Il disegno di legge europea 2015-2016 – che non ha subito modifiche nel corso dell’esame in Commissione alla Camera – si compone di 37 articoli suddivisi in 9 capi, riferiti a specifiche materie. Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 16 procedure avviate dalla Commisione europea nei confronti dell’Italia, tra cui 4 procedure di infrazione,10 casi pre-contenzioso (EU Pilot) e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti di Stato. Il disegno di legge provvede inoltre all’attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.
- sono stati inseriti 16 nuovi articoli, che includono una apposita sezione relativa alle vittime di reati intenzionali violenti;
- sono state apportate modifiche a 8 articoli;
- è stato stralciato l’articolo 3 recante norme in materia di etichettatura di prodotti alimentari;
- il titolo del disegno di legge è stato integrato, facendo ora riferimento all’adempimento degli obblighiderivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea per il biennio 2015-2016.
Il disegno di legge modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle merci. In particolare, l’articolo 1, in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli d’oliva vergini, modifica la legge n. 9 del 2013 relativamente all’evidenza cromatica dell’indicazione di origine delle miscele degli oli d’oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d’oliva rafforzando, in quest’ultimo caso, le sanzioni per le relative violazioni.
L’articolo 2 modifica il decreto legislativo n. 179 del 2004 relativo all’etichettatura del miele, escludendo dall’obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza “i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/UE”.
L’articolo 3 riguarda l’immissione in commercio dei dispositivi medici e, dando attuazione alla rettifica della direttiva 2007/47/UE in materia di dispositivi medici, modifica il decreto legislativo n. 46 del 1997 ed il decreto legislativo n. 507 del 1992, sostituendo la locuzione “costi/benefici” con il riferimento al rapporto “rischi/benefici”.
L’articolo 4 estende le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011 alle violazioni del regolamento (UE) n.1297/2014 (che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il Capo II, in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, elimina l’obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica (articolo 5) e prevede, in materia di tassazione delle vincite da gioco, che tali vincite, corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea, non concorrano a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta (articolo 6).
Il Capo III (articoli da 7 a 16) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; esso autorizza il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia ad accedere alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari, affinchè queste siano trasmesse all’ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari.
L’articolo 8 interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell’Unione europea. In particolare, si prevede che l’atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell’Unione europea.
L’articolo 9 estende la disciplina sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
L’articolo 10 dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
La sezione II del Capo III è interamente dedicata alla disciplina a favore delle vittime di reati intenzionali violenti. L’articolo 11, in attuazione della direttiva 2004/80/UE, riconosce, a carico dello Stato, il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli. Vengono delineate le condizioni per l’accesso all’indennizzo (articolo 12) e la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo (articolo 13). L’articolo 14 estende alle vittime dei reati intenzionali violenti l’utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura (opportunamente ridenominato). In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuo, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro. L’articolo 15reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999, e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, di cui alla legge n. 44 del 1999. In particolare, la norma interviene sulla denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché sulle condizioni ostative all’accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. L’articolo 16, infine, reca le occorrenti disposizioni finanziarie.
Il Capo IV, in materia di trasporti, prevede, all’articolo 17, l’iscrizione, anche per le navi che appartengono a soggetti comunitari, al Registro internazionale italiano delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera, istituito dal D.L. n. 457 del 1997; l’articolo 18 introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore.
Il Capo V (articoli da 19 a 29) interviene in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.
L’articolo 19, sulla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, modifica il Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (DPR 5 febbraio 1953, n. 39) per renderlo compatibile con la direttiva 83/182/UEE, esentando in Italia da imposte e tasse i veicoli immatricolati nello Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni.
L’articolo 20 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, in esecuzione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione europea, ratificato con legge n. 10 del 2008.
L’articolo 21 modifica le aliquote IVA applicabili alle cessioni di basilico, rosmarino, salvia e origano.
L’articolo 22 innalza dal 4 al 10 per cento l’aliquota IVA sulle cessioni di preparati per risotti.
L’articolo 23 modifica la legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all’articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
L’articolo 24 modifica il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR e delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.
L’articolo 25 designa l’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione della Decisione 2009/917/GAI sull’uso dell’informatica nel settore doganale.
L’articolo 26 dà diretta attuazione alla direttiva 2014/86/UE in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi e alla direttiva (UE) 2015/121, avente ad oggetto il trattamento fiscale di dette società. I termini di recepimento delle direttive sono scaduti il 31 dicembre 2015.
L’articolo 27 sopprime gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime, in quanto il regime delineato in Italia da tali norme, in materia di aiuti al funzionamento dell’industria della costruzione navale, non è più compatibile con il mercato comune.
L’articolo 28 intende attuare la direttiva (UE) 2015/2060, che ha abrogato la direttiva 2003/48/UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è abrogato il decreto legislativo n. 84 del 2005, col quale è stata attuata la citata direttiva.
L’articolo 29 interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all’aliquota IVA del 10 per cento.
Il Capo VI, in materia di occupazione, interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, riformulando il decreto legislativo n. 276 del 2003. (articolo 30)
Il Capo VII (articoli 31 e 32 ) reca disposizioni in materia di tutela dell’ambiente.
L’articolo 31 introduce l’obbligo per i cacciatori di annotare, subito dopo l’abbattimento, sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, modificando l’articolo 12 della legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio.
L’articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/UE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, con riferimento allecondizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio, al riesame e all’aggiornamento dell’autorizzazione e alle attività sottoposte a vigilanza e controllo.
Il Capo VIII (costituito dall’articolo 33) reca disposizioni in materia di energia al fine di adattare la normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia» (decreto legislativo n. 93 del 2011).
Tra le altre disposizioni, gli articoli 34 e 35 recano modifiche alla legge n. 234 del 2012. L’articolo 34 interviene sull’articolo 19 sostituendo i termini “direttore della Segreteria del CIAE” e “responsabile della Segreteria del CIAE” con il termine “Segretario del CIAE”, onde chiarire che a quest’ultimo saranno demandati determinati compiti. L’articolo 35 interviene sul Capo VIII (“Aiuti di Stato”, articoli 44-52) con numerose disposizioni che: modificano la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese; prevedono una “cabina di regia” unica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema di notificazione elettronica; disciplinano le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno.
L’articolo 36 dispone finanziamenti ulteriori per lo svolgimento dei compiti connessi all’attuazione della disciplina europea da parte del Garante della privacy ed autorizza la Consob ad assumere personale per far fronte alle esigenze connesse all’istituzione dell’organismo di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori in materia finanziaria (Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF).
Infine, l’articolo 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per gli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36 del disegno di legge che dispongono una clausola di copertura autonoma.