Consulta: legittima la razionalizzazione delle società partecipate delle PA

Con la sentenza 16 giugno 2016, n.144 la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto avverso le norme con cui la legge di stabilità 2015 ha inteso intervenire al fine di ridurre le partecipazioni societarie degli enti pubblici territoriali nonché i relativi costi.

Il comma 611 contestato prevede che “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”. La norma detta anche i relativi criteri applicativi.

Per raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione, il successivo comma 612 dispone che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611 definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. La norma prevede, altresì, l’intervento di un organo terzo individuato nella competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il rigetto della questione, sollevata con riferimento alla legittimità dei criteri individuati, è motivato, oltre che con riferimento al generale obiettivo di risparmio per la finanza pubblica, con l’abbinamento di ciascun criterio con una materia di competenza statale.

Sub lett. a) (“eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”), viene ricollegata la materia della tutela della concorrenza.

Sub lett. b) (“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”), si richiama la materia dell’ordinamento civile.

Sub lett. c) (“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”) e d) (“aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”), si richiama ancora la tutela concorrenza.

Infine, sub lett. e) (“contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”) si richiama la materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, rispetto alla quale il criterio costituisce principio fondamentale.

Ad avviso della Corte Costituzionale, dunque, “Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 97, 117 commi 3 e 4, 118 e 119 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 611 e 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190 che disciplinano la razionalizzazione dal 1° gennaio 2015 (e relativo piano operativo dal 31 marzo 2015) delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, istituti di istruzione universitaria pubblici e Autorità portuali.”

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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Redazione

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