Ddl concorrenza: le novità sulle società tra avvocati

Il “Ddl concorrenza“, approvato dal Senato e che passerà al vaglio della Camera per l’approvazione definitiva, interviene in alcuni dei settori importanti, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia e la distribuzione di carburanti; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

Con riguardo ai servizi professionali ed, in particolare, alla disciplina della costituzione di società di capitale tra avvocati il disegno di legge dedica l’art. 41, di seguito riportato:

Capo VIII

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 41
(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. — (Esercizio della professione forense in forma societaria). — 1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza»;

c) l’articolo 5 è abrogato;

d) all’articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Redazione

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