Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con l’ANAC, ha predisposto una bozza di circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, afferente all’attuazione delle norme in tema di accesso generalizzato (c.d. modello FOIA), che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ai sensi del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Dalla bozza oggetto della Consultazione si legge che la circolare è stata adottata “al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina in tema di accesso generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la presente circolare”.
Inoltre, la circolare contiene al suo interno delle raccomandazioni operativi sui seguenti profili:
– le modalità di presentazione della richiesta;
– gli uffici competenti;
– i tempi di decisione;
– i controinteressati;
– i dinieghi non consentiti;
– il dialogo con i richiedenti;
– il Registro degli accessi.
Pertanto, continua la circolare: “A seguito dell’adozione del d.lgs. n. 97/2016, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che è norma internazionale rilevante per l’ordinamento interno in forza dell’art. 117, c. 1, Cost.”.
Come chiarito nelle Linee guida ANAC, l’accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato garantisce il bene “conoscenza” in via autonoma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis, con conseguente inammissibilità di un diniego fondato su altre ragioni.
Infine, si rammenta che tale bozza redatta dal Dipartimento della funzione pubblica è oggetto di consultazione pubblica a partire dall’11 maggio 2017 fino al 19 maggio 2017.