Concessioni amministrative: non si applica rinnovo tacito

Il TAR Lazio – Roma, Sez. II, con la sentenza n. 6764 dell’8 giugno 2017, si è pronunciato sulla possibilità o meno di rinnovo tacito delle concessioni amministrative.

Il Collegio ha richiamato un orientamento della Cassazione, la quale ha affermato che “la tesi di una perdurante vigenza della concessione, per effetto del suo rinnovo tacito, non può applicarsi ai contratti pubblici in quanto la volontà di obbligarsi della p.a. deve sempre essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ad substantiam”, risultando quindi irrilevante “un mero comportamento concludente anche se protrattosi per anni” (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 22994 dell’11.11.2015).

Sulla base di tali considerazioni, i giudici del TAR Lazio hanno rilevato l’inapplicabilità del rinnovo tacito per quanto concerne le concessioni amministrative.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 08/06/2017

N. 06764/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4147 del 2017, proposto da:
Associazione Culturale Torraccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lorusso, Giuseppe Lo Mastro e Stefano Rossi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, corso Trieste 109;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura capitolina;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

A. della nota del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione prot n. 6837 del 18.03.2016;

B. della D.D. rep. n. QC/84/2017 del 2.2.2017 del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione;

C. della nota della Procura regionale della Corte dei Conti prot. n. 402 del 10.1.2017;

D. della nota del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione prot n. 3275 del 6.2.217;

E. della Del. G.C. di Roma Capitale n. 140 del 30.04.2015;

F. di ogni altro atto comunque ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, di cui al verbale;

Visto l’art. 60 del codice del processo amministrativo, il quale consente la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, con sentenza in forma semplificata;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Considerato che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto:

– la concessione del 27.9.2002 è scaduta il 27.9.2014 e non è stata tempestivamente rinnovata;

– la tesi di una perdurante vigenza della concessione, per effetto del suo rinnovo tacito, non può applicarsi ai contratti pubblici in quanto la volontà di obbligarsi della p.a. deve sempre essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ad substantiam”, risultando quindi irrilevante “un mero comportamento concludente anche se protrattosi per anni” (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 22994 dell’11.11.2015); in tal senso, peraltro, nel caso in esame, depone l’atto di concessione, il quale prevedeva una durata pari a 6 anni “con facoltà di rinnovo per ulteriori anni a richiesta del concessionario entro 6 mesi dalla scadenza”;

Rilevato, vieppiù, che parte ricorrente ha tardivamente impugnato il diniego espresso di rinnovo, comunicato dall’amministrazione in data 4 maggio 2016, e che quest’ultima è quindi intervenuta per rimuovere una situazione di fatto contra legem, rispetto alla quale una eventuale, pregressa tolleranza e/o inerzia dell’amministrazione medesima, non sarebbe comunque idonea a generare affidamento alcuno (cfr., ad esempio, TAR Trieste, sentenza n. 267 del 27.6.2012; cfr. anche TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 4184 del 6.4.2016);

Ritenuto, peraltro, che la presente decisione non pregiudica, in fase di esecuzione, l’applicazione dell’ordine di priorità degli sgomberi previsto dalla sopravvenuta delibera di Giunta n. 19/2017;

Ritenuta, infine, l’inammissibilità dei motivi relativi all’applicabilità del canone di locazione agevolato, in quanto, a mente, dell’art. 133 comma 1 lett. b) del codice del processo amministrativo, le controversie concernenti “indennità, canoni e altri corrispettivi”, sono sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per ricadere in quella del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.;

Ritenuto, infine, che appare equo compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Martino Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

Redazione

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