Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali per risolvere la prima traccia del parere di diritto penale sull’abbandono di persona incapace (QUI IL TESTO).
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Articoli di riferimento
art. 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci)
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.
art. 40 c.p. (Rapporto di causalità)
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
In mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina (che, nella prospettiva di particolare duttilità dell’istituto, definisce in concreto i poteri e dunque anche gli obblighi dell’amministratore, individuando, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore), l’amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace.