E’ entrato in vigore il 13 febbraio scorso il nuovo Codice antimafia, come previsto dal decreto legislativo n. 218/2012 che ha introdotto delle modifiche e integrazioni al D.lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, il Dlgs n. 218/2012 si compone due parti: la prima (Capo I) contente disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia; la seconda parte (Capo II) recante disposizioni transitorie e di coordinamento.
Per essere precisi, l’anticipo al 13 febbraio 2013 riguarda solamente l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del Codice Antimafia. Infatti l’art. 119, comma 1 del Codice Antimafia prevedeva l’applicabilità delle relative disposizioni, decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento, ovvero, quando più di uno dall’ultimo dei regolamenti riguardanti la modalità di funzionamento della Banca dati.
Tuttavia il decreto legislativo 15 novembre 2012, n.218 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia”, ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni del Libro II, relativo alla documentazione antimafia due mesi dopo l’avvenuta pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, e quindi in maniera del tutto autonoma rispetto all’effettiva attivazione della Banca Dati.
Tra le novità più rilevanti, si riscontra l’ampliamento della categoria dei soggetti obbligati a richiedere la certificazione antimafia allo scopo di prevenire le infiltrazioni o i condizionamenti mafiosi nei confronti delle imprese. Vi faranno infatti parte tutti gli organismi di diritto pubblico, comprese le aziende vigilate dallo Stato, le società controllate da Stato o altre ente pubblico, il contraente generale e le società in house providing.
Inoltre, si estendono a tutti i familiari conviventi dell’imprenditore gli accertamenti sulle infiltrazioni mafiose, non solo per l’informazione ma anche per la comunicazione antimafia.
Novità anche per le situazioni sintomatiche dei tentativi di infiltrazione mafiosa: il nuovo Codice prevede l’estensione ad ulteriori fattispecie di reato-omessa denuncia di usura ed estorsione, subappalti non autorizzati, traffico illecito di rifiuti, turbata libertà degli incanti.
Si allungano anche i tempi per il termine di efficacia dell’informativa antimafia, che passano da 6 mesi ad un anno.
La banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il ministero dell’Interno, non è pertanto ancora attiva, restando collegata all’entrata in vigore definitiva del Codice.