Le modifiche al Codice dei contratti
Il decreto legislativo 152/2008 (c.d. terzo correttivo) ha introdotto alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) per dare risposta ad esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria e anche per procedere ad aggiustamenti e semplificazioni. Le modifiche più importanti hanno riguardato la disciplina della finanza di progetto, la riscrittura della disciplina di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo, la definizione di nuove modalità contrattuali, quali la locazione finanziaria, la delimitazione della possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia.
Successivamente, il decreto-legge 162/2008 ha modificato la disciplina di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione e ha elevato l'importo dei lavori affidabili con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
Recentemente il Codice è stato oggetto di numerose modifiche introdotte con alcuni decreti legge, che ne hanno revisionato alcuni aspetti.
Il decreto-legge 70/2011 si configura come il provvedimento con il quale sono state apportate le modifiche più numerose. Tra le più rilevanti modifiche introdotte dall'articolo 4 si segnalano: l’introduzione di un limite all’importo complessivo delle riserve, che non può in ogni caso superare il 20% dell’importo contrattuale; la definizione di un tetto di spesa per le varianti; la previsione di un disincentivo per le liti temerarie. Viene, altresì modificata la disciplina riguardante la finanza di progetto inserendo una nuova procedura per incentivare la partecipazione del capitale privato, provvedendo anche all’estensione del campo di applicazione al leasing in costruendo, e la disciplina dell'avvalimento, allo scopo di prevedere una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento messi a disposizione del partecipante alla gara. Sul fronte della partecipazione alle gare viene modificata la disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché per l’affidamento di subappalti e introdotta, altresì, la tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare nonché la standardizzazione dei bandi e dei modelli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione. Con una modifica al comma 7 dell’art. 122 del Codice si eleva da 500.000 a 1 milione di euro il limite di importo entro il quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando. Viene, altresì, elevata da 1 a 1,5 milioni di euro la soglia di importo entro la quale è esperibile, per gli appalti di lavori, la procedura ristretta semplificata e da 500.000 euro a 1 milione di euro la soglia per l'applicazione della procedura negoziata nei lavori relativi ai beni culturali.
L’articolo 42 del D.L. 201/2011 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici tra cui si segnalano: l’anticipazione della gestione funzionale ed economica ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate; la possibilità di prevedere a titolo di prezzo la cessione di beni immobili; la possibilità di stabilire una durata fino a cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro. Il decreto, oltre a prevedere alcune misure riguardanti le infrastrutture strategiche (art. 41), con l'articolo 44 apporta ulteriori modifiche al Codice riguardanti tra le altre: una disciplina transitoria da applicare alle norme in tema di varianti; una norma di principio per le PMI volta a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, purché tale frazionamento sia possibile ed economicamente conveniente; l’introduzione di una fase di consultazione preliminare sul progetto a base di gara per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro da affidarsi con la procedura ristretta garantendo il contraddittorio tra le parti.
Il D.L. 1/2012 ha modificato la disciplina che consente alle società di progetto di ricorrere ad obbligazioni e titoli di debito (cd. project bond) per la realizzazione di specifici progetti infrastrutturali, al fine di incentivare il ricorso a tale modalità. E' stata, altresì, introdotta una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si prevede di integrare la disciplina in materia di dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, al fine di agevolarne l’utilizzo e la semplificazione della redazione relativa all’approvazione dei progetti prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione, preliminare e definitiva. Il decreto, inoltre, introduce ulteriori modifiche al quadro normativo delle concessioni di opere pubbliche in materia di cessione degli immobili, definizione dei bandi e degli allegati (allo scopo di garantire la bancabilità dell'opera) e subentro di un nuovo soggetto nel caso di risoluzione del rapporto concessorio.
L'articolo 20 del D.L. 5/2012 ha ulteriormente novellato il Codice disciplinando, tra l'altro, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), che sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013 presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), e le procedure per la selezione di sponsor per interventi relativi ai beni culturali.
Da ultimo, il D.L. 16/2012 ha modificato l'articolo 38 del Codice al fine di non escludere dalle gare pubbliche il contribuente ammesso alla rateizzazione dei propri debiti tributari. Il medesimo decreto estende, inoltre, al committente la responsabilità solidale nei contratti di appalto fra appaltatore e subappaltatori in relazione ai versamenti tributari sostituendo il comma 28 dell'art. 35 del D.L. 223/2006.
Il Regolamento di attuazione
Con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stato adottato il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici. Tra le novità più significative si segnalano: la regolamentazione della verifica del progetto da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante; la disciplina del sistema sanzionatorio nei confronti delle SOA, con la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive sia per la violazione di obblighi informativi, sia per la violazione degli obblighi inerenti l'attività di qualificazione; l'implementazione del casellario informatico; la regolamentazione della garanzia globale di esecuzione. Successivamente l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha approvato anche il regolamento 15 marzo 2011, in materia di esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle SOA, e la determinazione del 15 marzo 2011, n. 1, che fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione delle sanzioni alle SOA.
Il Regolamento è stato, inoltre, oggetto di modifiche da parte di alcuni decreti-legge. L’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 70/2011 ha apportato una serie di modifiche riguardanti: gli studi di fattibilità per le opere strategiche; il limite del divieto di partecipazione al capitale delle SOA; le norme transitorie per la vigenza delle attestazioni e/o dei relativi importi rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000, riguardante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici; il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori per talune categorie; una clausola che fa salva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, la disciplina transitoria prevista dall’articolo 357. Con l'articolo 20 del D.L. 5/2012 è stata, infine, rivisitata, in termini semplificatori, la disciplina relativa alla qualificazione delle imprese che hanno eseguito lavori all’estero.