D.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, fi. 400;

Visto l’articolo 15, comma 2, della

legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 12

febbraio 1993, n. 39;

Sentito il Garante per la protezione

dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione

del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisiti i pareri delle commissioni

permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di

Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza

del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio

dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997

Sulla proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari

regionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento

s’intende:

a) per documento informatico, la

rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

b) per firma digitale, il risultato

della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi

asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e

l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti

informatici;

c) per sistema di validazione,

il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre

la firma digitale o di verificarne la validità;

a) per chiavi asimmetriche, la

coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate

tra loro, da utilizzarsi nell’ambito dei sistemi di validazione o di cifratura

di documenti informatici;

e) per chiave privata, l’elemento

della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto

dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul

documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza

cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;

f) per chiave pubblica, l’elemento

della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico,

con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico

dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici

da trasmettere al titolare delle predette chiavi;

g) per chiave biometrica, la sequenza

di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza

che impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati

su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;

h) per certificazione, il risultato

della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile

dal sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza

biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene,

si identifica quest’ultimo e si attesta il periodo di validità della

predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in

ogni caso non superiore a tre anni;

i) per validazione temporale, il

risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno

o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai

terzi;

l) per indirizzo elettronico, l’identificatore

di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti

informatici;

m) per certificatore, il soggetto

pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato

della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest’ultima, pubblica

ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;

n) per revoca del certificato,

l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato

da un dato momento, non retroattivo, in poi;

o) per sospensione del certificato,

l’operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato

per un determinato periodo di tempo;

p) per validità del certificato,

l’efficacia, e l’opponibilità al titolare della chiave pubblica,

dei dati in esso contenuti;

q) per regole tecniche, le specifiche

di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Art. 2

Documento informatico

1. Il documento informatico da

chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la trasmissione

con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di

legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Requisiti del documento informatico

1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l’Autorità

per l’informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le regole

tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,

la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

2. Le regole tecniche indicate

al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze

scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con il decreto di cui al comma

1 sono altresì dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali

volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza

delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento

all’eventuale uso di chiavi biometriche.

4. Resta fermo quanto previsto

dall’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 4

Forma scritta

1. il documento informatico munito

dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale

della forma scritta.

2. Gli obblighi fiscali relativi

ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto

sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro

delle finanze.

Art. 5

Efficacia probatoria del documento

informatico

1. il documento informatico, sottoscritto

con firma digitale ai sensi dell’articolo 10, ha efficacia di scrittura

privata ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile.

2. il documento informatico munito

dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l’efficacia probatoria

prevista dall’articolo 2712 del codice civile e soddisfa l’obbligo previsto

dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga

disposizione legislativa o regolamentare.

Art. 6

Copie di atti e documenti

1. I duplicati, le copie, gli estratti

del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto,

sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni

del presente regolamento.

2. I documenti informatici contenenti

copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in

genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti

o rilasciati dai depositari pubblici. autorizzati e dai pubblici ufficiali,

hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,

se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che

li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. Le copie su supporto informatico

di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non

informatico, sostituiscono, a ogni effetto di legge, gli originali da cui

sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata

da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con

dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le modalità

indicate dal decreto di cui al comma 1 dell’articolo 3.

4. La spedizione o il rilascio

di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione

e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste

ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione

e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono

soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici,

se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai

sensi dell’articolo 3.

Art 7

Deposito delta chiave privata

1. Il titolare della coppia di

chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della

chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.

2. La chiave privata di cui si

richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di

supporto idoneo a cura del depositante e dev’essere consegnata racchiusa

in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere

lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.

3. Le modalità del deposito

sono regolate dalle disposizioni dell’articolo 605 del codice civile, in

quanto applicabili.

Art. 8

Certificazione

1. Chiunque intenda utilizzare

un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all’articolo

2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di

esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura

sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore

e, dal momento iniziale della loro validità, sono consultabili in

forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo

17, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori

inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all’inizio dell’attività,

in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto

tenuto e aggiornato a cura dell’Autorità per l’informatica nella

pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati

nel decreto di cui all’articolo 3.

a) forma di società per

azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione

all’attività bancaria, se soggetti privati;

b) possesso da parte dei rappresentanti

legali e dei soggetti preposti all’amministrazione, dei requisiti di onorabilità

richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e controllo presso banche;

c) affidamento che, per competenza

ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale

addetto all’attività di certificazione siano in grado di rispettare

le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo

3;

d) qualità dei processi

informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti

a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione

di cui al comma i può essere svolta anche da un certificatore operante

sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti

requisiti.

Art. 9

Obblighi dell’utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare

un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto

ad adottare tutte le misure organizzative è tecniche idonee ad evitare

danno ad altri.

2. il certificatore è tenuto

a:

a) identificare con certezza la

persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico

il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui

all’articolo 3;

c) specificare, su richiesta dell’istante,

e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza

o di altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche

rivestite;

a) attenersi alle regole tecniche

di cui all’articolo 3;

e) informare i richiedenti, in

modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari

requisiti tecnici per accedervi;

f) attenersi alle misure minime

di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell’articolo

15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositano di chiavi

private;

h) procedere tempestivamente alla

revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte

del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest’ultimo, di

perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell’autorità,

di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità

del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) dare immediata pubblicazione

della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;

4. dare immediata comunicazione

all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione ed

agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell’attività

e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro

certificatore o del suo annullamento.

Capo II

FIRMA DIGITALE

Art. 10

Firma digitale

1. A ciascun documento informatico,

o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia

di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica,

una firma digitale.

2. L’apposizione o l’associazione

della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione

prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi

in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di

documenti cui è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma

digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave

pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata

o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l’ha certificata.

5. L’uso della firma apposta o

associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata

sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto

dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede

la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte

le parti interessate.

6. L’apposizione di firma digitale

integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione

di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale

devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche defluiti con il decreto

di cui all’articolo 3, gli elementi identificativi del soggetto titolare

della firma, del soggetto che l’ha certificata e del registro su cui essa

è pubblicata per la consultazione.

Art. 11

Contratti stipulati con strumenti

informatici o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti

informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale secondo

le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti

gli effetti di legge.

2. Ai contratti indicati al comma

i si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio

1992, n.50

Art. 12

Trasmissione del documento

1. Il documento informatico trasmesso

per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso

all’indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l’ora di formazione,

di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in

conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole

tecniche di cui all’articolo 3, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento

informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta

consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti

dalla legge.

Art. 13

Segretezza delta corrispondenza

trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni

di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con

strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza

telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi

titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza

o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per

via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per

espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente regolamento,

gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano,

nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni,

di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna

al destinatario.

Art. 14

Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico

dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti

privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto

di cui all’articolo 3.

Art. 15

Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture,

di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su

supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente

regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all’articolo

3.

Art. 16

Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi

dell’articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione

è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. Autenticazione della firma digitale

consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma

digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento

della sua identità personale; della validità della chiave

utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà

della parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico ai

sensi dell’articolo 28, primo comma, numero 1, della legge 16 febbraio

1913, n. 89.

3. L’apposizione della firma digitale

da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge

la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque

previsti.

4. Se al documento informatico

autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su

altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia

informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo

6 del presente regolamento.

5. Ai fini e per gli effetti dell’articolo

3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127[1~, si considera apposta

in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento

informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito

di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica

amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte

la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento.

Art. 17

Cliavi di cifratura delta pubblica

amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni

provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla

generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all’utilizzo delle

chiavi pubbliche di competenza.

2. Col decreto di cui all’articolo

3 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità,

di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle

pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici

ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate

e pubblicate autonomamente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti

che definiscono l’uso delle firme autografe nell’ambito dei rispettivi

ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di ordini

ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti

sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia

o suoi delegati.

Art. 18

Documenti informatici delle pubbliche

amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti

informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,

costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile

effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi

consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti

le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione

e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici

e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi,

devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi

alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.

3. Le regole tecniche in materia

di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche

amministrazioni sono definite dall’Autorità per l’informatica nella

pubblica amministrazione, d’intesa con l’amministrazione degli archivi

di Stato, e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della

difesa, dell’interno e delle finanze, rispettivamente competenti.

Art. 19

Sottoscrizione dei documenti informatici

delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici

delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione

comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità

alle norme del presente regolamento.

2. L’uso della firma digitale integra

e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni,

timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 20

Sviluppo dei sistemi informativi

delle pubbliche amministrazioni

1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche

amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati

in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo le

norme tecniche definite dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni

provvedono, entro 5 anni, a partire dal 10 gennaio 1998,. a realizzare

o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle

fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,

documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni

del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre

1996, nn. 675 e 676.

3. Entro il 31 dicembre 1998, le

pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici

il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei

dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla

predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei

con archivi informatici.

Art. 21

Gestione informatica del flusso

documentale

1. Entro il 31 dicembre 1998 le

pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo

e per la gestione dei documenti con procedura informatica alfine di consentire

il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati

e l’accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche

amministrazioni e tra queste ed i s6ggetti privati aventi diritto.

Art. 22

Formulari, moduli e questionari

1. Entro il 31 dicembre 1998 le

pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili

per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto

di legge per l’interscambio dei dati nell’ambito della rete unitaria e

con i soggetti privati.

Il presente decreto, munito del

sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli

atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Redazione

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