TITOLO I
Regole tecniche di base
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole
tecniche si applicano le definizioni contenute nell’art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. S’intende, inoltre:
a. per “titolare” di una coppia
di chiavi asimmetriche, il soggetto a cui è attribuita la firma
digitale generata con la chiave privata della coppia, ovvero il responsabile
del servizio o della funzione che utilizza la firma mediante dispositivi
automatici;
b. per “impronta” di una sequenza
di simboli binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita
generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di
hash;
c. per “funzione di hash”, una
funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli
binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire
da questa, determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed
altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze
di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.
d. per “dispositivo di firma”,
un apparato elettronico programmabile solo all’origine, facente parte del
sistema di validazione, in grado almeno di conservare in modo protetto
le chiavi private e generare al suo interno firme digitali;
e. per “evidenza informatica”,
una sequenza di simboli binari che può essere elaborata da una procedura
informatica;
f. per “marca temporale”, un’evidenza
informatica che consente la validazione temporale;
Art. 2
Algoritmi di generazione e verifica
delle firme digitali
1. Per la generazione e la verifica
delle firme digitali possono essere utilizzati i seguenti algoritmi:
a. RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm).
b. DSA (Digital Signature Algorithm).
Art. 3
Algoritmi di hash
1. La generazione dell’impronta
si effettua impiegando una delle seguenti funzioni di hash, definite nella
norma ISO/IEC 10118-3:1998:
a. Dedicated Hash-Function 1, corrispondente
alla funzione RIPEMD-160;
b. Dedicated Hash-Function 3, corrispondente
alla funzione SHA-1.
Art. 4
Caratteristiche generali delle
chiavi
1. Una coppia di chiavi può
essere attribuita ad un solo titolare.
2. Se la firma del titolare viene
apposta per mezzo di una procedura automatica, deve essere utilizzata una
chiave diversa da tutte le altre in possesso del sottoscrittore.
3. Se la procedura automatica fa
uso di più dispositivi per apporre la firma del medesimo titolare,
deve essere utilizzata una chiave diversa per ciascun dispositivo.
4. Ai fini del presente decreto,
le chiavi ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:
a. chiavi di sottoscrizione, destinate
alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai documenti;
b. chiavi di certificazione, destinate
alla generazione e verifica delle firme apposte ai certificati ed alle
loro liste di revoca (CRL) o sospensione (CSL);
c. chiavi di marcatura temporale,
destinate alla generazione e verifica delle marche temporali.
5. Non è consentito l’uso
di una chiave per funzioni diverse da quelle previste dalla sua tipologia.
6. La lunghezza minima delle chiavi
è stabilita in 1024 bit.
7. Il soggetto certificatore determina
il termine di scadenza del certificato ed il periodo di validità
delle chiavi in funzione degli algoritmi impiegati, della lunghezza delle
chiavi e dei servizi cui esse sono destinate.
Art. 5
Generazione delle chiavi
1. La generazione della coppia
di chiavi deve essere effettuata mediante apparati e procedure che assicurino,
in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l’unicità
e la robustezza della coppia generata, nonché la segretezza della
chiave privata.
2. Il sistema di generazione delle
chiavi deve comunque assicurare:
a. la rispondenza della coppia
ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
b. l’equiprobabilità di
generazione di tutte le coppie possibili;
c. l’identificazione del soggetto
che attiva la procedura di generazione.
3. La rispondenza dei dispositivi
di generazione delle chiavi ai requisiti di sicurezza specificati nel presente
articolo deve essere verificata secondo i criteri previsti dal livello
di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC o superiori.
Art. 6
Modalità di generazione
delle chiavi
1. La generazione delle chiavi
di certificazione e marcatura temporale può essere effettuata esclusivamente
dal responsabile del servizio che utilizzerà le chiavi.
2. Le chiavi di sottoscrizione
possono essere generate dal titolare o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi
di sottoscrizione effettuata autonomamente dal titolare deve avvenire all’interno
del dispositivo di firma.
Art. 7
Generazione delle chiavi al di
fuori del dispositivo di firma
1. Se la generazione delle chiavi
avviene su un sistema diverso da quello destinato all’uso della chiave
privata, il sistema di generazione deve assicurare:
a. l’impossibilità di intercettazione
o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta durante
l’esecuzione della procedura;
b. il trasferimento della chiave
privata, in condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma in
cui verrà utilizzata.
2. Il sistema di generazione deve
essere isolato, dedicato esclusivamente a questa attività ed adeguatamente
protetto contro i rischi di interferenze ed intercettazioni.
3. L’accesso al sistema deve essere
controllato e ciascun utente preventivamente identificato. Ogni sessione
di lavoro deve essere registrata nel giornale di controllo.
4. Prima della generazione di una
nuova coppia di chiavi, l’intero sistema deve procedere alla verifica della
propria configurazione, dell’autenticità ed integrità del
software installato e dell’assenza di programmi non previsti dalla procedura.
5. La conformità del sistema
ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere
verificata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza
dei meccanismi HIGH dell’ITSEC, o superiori.
Art. 8
Conservazione delle chiavi
1. Le chiavi private sono conservate
e custodite all’interno di un dispositivo di firma. È possibile
utilizzare lo stesso dispositivo per conservare più chiavi.
2. È vietata la duplicazione
della chiave privata o dei dispositivi che la contengono.
3. Per fini particolari di sicurezza,
è consentita la suddivisione della chiave privata su più
dispositivi di firma.
4. Il titolare delle chiavi deve:
a. conservare con la massima diligenza
la chiave privata e il dispositivo che la contiene al fine di garantirne
l’integrità e la massima riservatezza;
b. conservare le informazioni di
abilitazione all’uso della chiave privata in luogo diverso dal dispositivo
contenente la chiave;
c. richiedere immediatamente la
revoca delle certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi
di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.
Art. 9
Formato della firma
1. Le firme generate secondo le
regole contenute nel presente decreto debbono essere conformi a norme emanate
da enti riconosciuti a livello nazionale od internazionale ovvero a specifiche
pubbliche (Publicly Available Specification – PAS).
2. Alla firma digitale deve essere
allegato il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare
per la verifica.
Art. 10
Generazione e verifica delle firme
1. Gli strumenti e le procedure
utilizzate per la generazione, l’apposizione e la verifica delle firme
digitali debbono presentare al sottoscrittore, chiaramente e senza ambiguità,
i dati a cui la firma si riferisce e richiedere conferma della volontà
di generare la firma.
2. Il comma 1 non si applica alle
firme apposte con procedura automatica, purché l’attivazione della
procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del sottoscrittore.
3. La generazione della firma deve
avvenire all’interno di un dispositivo di firma così che non sia
possibile l’intercettazione del valore della chiave privata utilizzata.
4. Prima di procedere alla generazione
della firma, il dispositivo di firma deve procedere all’identificazione
del titolare.
5. La conformità degli strumenti
utilizzati per la generazione delle firme ai requisiti di sicurezza imposti
dal presente decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti
dal livello di valutazione E3 e robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC
o superiori.
6. La conformità degli strumenti
utilizzati per la verifica delle firme ai requisiti di sicurezza imposti
dal presente decreto deve essere verificata secondo i criteri previsti
dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell’ITSEC
o superiori.
Art. 11
Informazioni contenute nei certificati
1. I certificati debbono contenere
almeno le seguenti informazioni:
a. numero di serie del certificato;
b. ragione o denominazione sociale
del certificatore;
c. codice identificativo del titolare
presso il certificatore;
d. nome cognome e data di nascita
ovvero ragione o denominazione sociale del titolare;
e. valore della chiave pubblica;
f. algoritmi di generazione e verifica
utilizzabili;
g. inizio e fine del periodo di
validità delle chiavi;
h. algoritmo di sottoscrizione
del certificato.
2. Dal certificato deve potersi
desumere in modo inequivocabile la tipologia delle chiavi.
3. Se il certificato è relativo
ad una coppia di chiavi di sottoscrizione, in aggiunta alle informazioni
prescritte dal comma 1, possono essere indicati:
a. eventuali limitazioni nell’uso
della coppia di chiavi;
b. eventuali poteri di rappresentanza;
c. eventuali abilitazioni professionali.
4. Se il certificato è relativo
ad una coppia di chiavi di certificazione, in aggiunta alle informazioni
prescritte dal comma 1, deve essere altresì indicato l’uso delle
chiavi per la certificazione.
5. Se il certificato è relativo
ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, in aggiunta alle informazioni
prescritte dal comma 1, debbono essere indicati:
a. uso delle chiavi per la marcatura
temporale;
b. identificativo del sistema di
marcatura temporale che utilizza le chiavi.
Art. 12
Formato dei certificati
1. I certificati e le relative
liste di revoca debbono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:1995
con le estensioni definite nella Variante 1, ovvero alla specifica pubblica
PKCS#6 e PKCS#9 e successive modificazioni o integrazioni.
Art. 13
Modalità di accesso al registro
dei certificati
1. L’accesso al registro dei certificati
mantenuto da ciascun certificatore avviene secondo una modalità
compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC
1777 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Il certificatore ha facoltà
di fornire modalità di accesso al registro dei certificati aggiuntive
rispetto a quella prevista dal comma 1.
3. Ciascun certificatore deve pubblicare
gli indirizzi elettronici e telefonici attraverso cui è possibile
accedere al registro, attraverso l’elenco pubblico di cui all’articolo
8 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513.
TITOLO II
Regole tecniche per la certificazione
delle chiavi
Art. 14
Chiavi dell’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione
1. L’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione può delegare la certificazione delle
proprie chiavi al Centro Tecnico per l’assistenza ai soggetti che utilizzano
la rete unitaria della pubblica amministrazione, istituito dall’articolo
17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per ciascuna coppia di chiavi
sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana uno
o più codici identificativi idonei per la verifica del valore della
chiave pubblica.
Art. 15
Elenco pubblico dei certificatori
1. L’elenco pubblico tenuto dall’Autorità
ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, contiene per ogni certificatore le seguenti informazioni:
a. Ragione o denominazione sociale,
b. Sede legale,
c. Rappresentante legale,
d. Nome X.500,
e. Indirizzo Internet,
f. Elenco numeri telefonici di
accesso,
g. Lista dei certificati delle
chiavi di certificazione,
h. Manuale operativo,
i. Data di cessazione e certificatore
sostitutivo.
2. L’elenco pubblico è sottoscritto
dall’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.
Art. 16
Richiesta di iscrizione all’elenco
pubblico dei certificatori
1. Chiunque intenda esercitare
l’attività di certificatore deve inoltrare all’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione, secondo le modalità
da questa definite con apposita circolare, domanda di iscrizione nell’elenco
pubblico di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
2. Alla domanda debbono essere
allegati:
a. copia del manuale operativo;
b. copia del piano per la sicurezza;
c. profilo del personale responsabile
della generazione delle chiavi, della emissione dei certificati e della
gestione del registro delle chiavi;
d. copia della polizza assicurativa
a copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi.
3. L’Autorità ha facoltà
di chiedere integrazioni della documentazione presentata.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione
la domanda di iscrizione nell’elenco pubblico è accettata ovvero
respinta con provvedimento motivato. La richiesta di documentazione integrativa
sospende il decorso dei termini.
5. Il Centro Tecnico per l’assistenza
ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione
è iscritto nell’elenco pubblico dei certificatori con riferimento
ai compiti definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1997, n. 522 ed è tenuto all’osservanza delle disposizioni delle
presenti regole tecniche.
Art. 17
Iscrizione nell’elenco pubblico
dei certificatori
1. Il certificatore, la cui domanda
di iscrizione sia stata accettata, deve predisporre con l’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione un sistema di comunicazione
sicuro attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente
decreto.
2. Il certificatore deve fornire
le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 15, nonché i certificati
relativi alle proprie chiavi di certificazione, generati conformemente
alle modalità previste dall’articolo 19.
3. Il certificatore deve generare
un proprio certificato per ciascuna delle chiavi di firma dell’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicarlo nel proprio
registro dei certificati.
4. Il certificatore deve mantenere
copia della lista, sottoscritta dall’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione, dei certificati relativi alle chiavi di
certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), che deve rendere
accessibile per via telematica.
Art. 18
Verifica dei requisiti dei certificatori
1. Al verificarsi di ogni variazione
dei requisiti di cui all’art. 16 o, comunque, allo scadere di un anno dalla
data della precedente richiesta o comunicazione, il certificatore deve
confermare per iscritto all’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione la permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività
di certificazione.
2. Il venir meno di uno o più
requisiti tra quelli indicati all’art. 16 è causa di cancellazione
dall’elenco.
3. Le modalità di esecuzione
delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con circolare dell’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.
4. Per l’esercizio delle attività
di verifica e controllo previste dalle presenti disposizioni, l’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione può corrispondere
con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni
utili allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell’articolo 7, comma
4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 19
Generazione delle chiavi di certificazione
1. La generazione delle chiavi
di certificazione deve avvenire in modo conforme a quanto previsto dagli
articoli 5, 6 e 7.
2. Per ciascuna chiave di certificazione
il certificatore deve generare un certificato sottoscritto con la chiave
privata della coppia cui il certificato si riferisce.
Art. 20
Cessazione dell’attività
1. Il certificatore che intende
cessare l’attività è tenuto a comunicare all’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione la data di cessazione
con un anticipo di almeno 6 mesi, indicando il certificatore sostitutivo
ovvero il depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
2. L’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione rende nota nell’elenco pubblico la data
di cessazione con l’indicazione del certificatore sostitutivo ovvero del
depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
3. Con un anticipo di almeno 6
mesi rispetto alla cessazione dell’attività, il certificatore deve
informare i possessori di certificati da esso emessi, specificando che
tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione debbono essere
revocati.
Art. 21
Certificazione tra certificatori
1. È consentito ai certificatori
definire accordi di certificazione.
2. Con l’accordo di certificazione,
un certificatore emette a favore dell’altro un certificato relativo a ciascuna
chiave di certificazione che viene riconosciuta nel proprio ambito.
3. I certificati di cui al comma
2 debbono definire la corrispondenza tra le clausole dei rispettivi manuali
operativi considerate equivalenti.
Art. 22
Registrazione dei titolari
1. Per ottenere la certificazione
di una chiave pubblica il titolare deve essere preventivamente registrato
presso il certificatore. La richiesta di registrazione deve essere redatta
per iscritto e deve essere conservata a cura del certificatore per almeno
10 anni.
2. Al momento della registrazione
il certificatore deve verificare l’identità del richiedente. È
data facoltà al certificatore di definire, pubblicandole nel manuale
operativo, le modalità di identificazione degli utenti.
3. Il certificatore deve attribuire
a ciascun titolare registrato un codice identificativo di cui garantisce
l’univocità nell’ambito dei propri utenti. Al medesimo soggetto
sono attribuiti codici identificativi distinti per ciascuno dei ruoli per
i quali egli può firmare.
Art. 23
Uso di pseudonimi
1. I dati di cui all’art. 11, comma
1, lettera d) possono essere sostituiti, nel certificato, da uno pseudonimo.
2. La presenza di uno pseudonimo
in luogo dei dati anagrafici deve essere esplicitamente indicata nel certificato.
3. Il certificatore ha l’obbligo
di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare
per almeno 10 anni dopo la scadenza del certificato.
Art. 24
Obbligo di informazione
1. Il certificatore deve informare
espressamente il richiedente la registrazione riguardo agli obblighi da
quest’ultimo assunti in merito alla protezione della segretezza della chiave
privata ed alla conservazione ed all’uso dei dispositivi di firma.
2. Il certificatore deve informare
espressamente il titolare in ordine agli accordi di certificazione stipulati
con altri certificatori ai sensi dell’articolo 21.
Art. 25
Comunicazione tra certificatore
e titolare
1. Al momento della registrazione
il certificatore può fornire al titolare gli strumenti necessari
per realizzare un sistema di comunicazione sicuro che consenta, quando
il titolare non disponga di ulteriori chiavi utilizzabili per la sua autenticazione,
di effettuare per via telematica le seguenti operazioni:
a. personalizzazione dei dispositivi
di firma;
b. richiesta della certificazione
di chiavi generate al di fuori dell’ambiente del certificatore;
c. richiesta di revoca immediata
di un certificato.
2. In assenza del sistema di comunicazione
sicuro le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate presso
il certificatore.
Art. 26
Personalizzazione del dispositivo
di firma
1. La personalizzazione del dispositivo
di firma consiste in:
a. acquisizione da parte del certificatore
dei dati identificativi del dispositivo di firma utilizzato e loro associazione
al titolare;
b. registrazione, nel dispositivo
di firma, dei dati identificativi del titolare presso il certificatore;
c. registrazione, nel dispositivo
di firma, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione del certificatore.
2. Durante la personalizzazione
del dispositivo di firma il certificatore ne verifica il corretto funzionamento.
3. La personalizzazione del dispositivo
di firma è registrata nel giornale di controllo.
Art. 27
Richiesta di certificazione
1. Il titolare che intende ottenere
la certificazione di una coppia di chiavi deve inoltrare la richiesta,
attraverso il sistema di comunicazione di cui all’articolo 25, o con altro
meccanismo previsto dal manuale operativo.
2. Nella richiesta debbono essere
esplicitamente indicate le informazioni che il soggetto non desidera che
siano inserite nel certificato.
3. La richiesta di certificazione
deve essere conservata a cura del certificatore per un periodo non inferiore
ai 10 anni.
Art. 28
Generazione dei certificati
1. Prima di emettere il certificato
il certificatore deve:
a. accertarsi dell’autenticità
della richiesta;
b. verificare che la chiave pubblica
di cui si richiede la certificazione non sia stata certificata da uno dei
certificatori iscritti nell’elenco.
c. richiedere la prova del possesso
della chiave privata e verificare il corretto funzionamento della coppia
di chiavi, eventualmente richiedendo la sottoscrizione di uno o più
documenti di prova.
2. Qualora la verifica di cui alla
lettera b) del comma 1 evidenzi la presenza di certificati relativi alla
chiave di cui viene richiesta la certificazione rilasciati ad un titolare
diverso dal richiedente, la richiesta di certificazione deve essere rigettata.
L’evento deve essere registrato nel giornale di controllo e segnalato al
titolare della chiave già certificata. Se è stata fornita
la prova di possesso di cui al comma 1 lettera c), per la chiave già
certificata deve essere avviata la procedura di revoca dei certificati
secondo quanto previsto dall’articolo 30.
3. Il certificato deve essere generato
con un sistema conforme a quanto previsto dall’articolo 42.
4. Il certificato deve essere pubblicato
mediante inserimento nel registro dei certificati gestito dal certificatore.
Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante generazione
di una marca temporale, che deve essere conservata fino alla scadenza della validità della chiavi.
5. Il certificato emesso e la relativa
marca temporale debbono essere inviati al titolare.
6. Per ciascun certificato emesso
il certificatore deve fornire al titolare un codice riservato, da utilizzare
in caso di emergenza per l’autenticazione della eventuale richiesta di
revoca del certificato.
7. La generazione dei certificati
è registrata nel giornale di controllo.
Art. 29
Revoca dei certificati relativi
a chiavi di sottoscrizione
1. La revoca di un certificato
determina la cessazione anticipata della sua validità.
2. La revoca può avvenire
su richiesta del titolare o del terzo interessato di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.
3. La revoca del certificato viene
effettuata dal certificatore mediante il suo inserimento in una delle liste
di certificati revocati (CRL) da lui gestite. La revoca del certificato
è efficace a partire dal momento della pubblicazione della lista
che lo contiene ed è definitiva.
4. Il momento di pubblicazione
della lista deve essere asseverato mediante l’apposizione di una marca
temporale.
5. Se la revoca avviene a causa
della possibile compromissione della segretezza della chiave privata, il
certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione dell’aggiornamento
della lista di revoca.
6. La revoca dei certificati è
annotata nel giornale di controllo.
Art. 30
Revoca su iniziativa del certificatore
1. Salvo i casi di motivata urgenza,
il certificatore che intende revocare un certificato deve darne comunicazione
al titolare, specificando i motivi della revoca nonché la data e
l’ora a partire dalla quale il certificato non è più valido.
Art. 31
Revoca su richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca deve
essere redatta per iscritto dal titolare specificando la motivazione della
revoca e la sua decorrenza.
2. La richiesta viene di norma
inoltrata attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all’articolo
25.
3. Modalità alternative
di inoltro della richiesta debbono essere specificate dal certificatore
nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare
l’autenticità della richiesta e procedere alla revoca entro il termine
richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con la modalità
prevista dal comma 2.
5. Se il certificatore non ha la
possibilità di accertare in tempo utile l’autenticità della
richiesta, procede alla sospensione del certificato.
Art. 32
Revoca su richiesta del terzo interessato
1. La richiesta di revoca da parte
del terzo interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, deve
essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare
la richiesta al titolare.
Art. 33
Sospensione dei certificati
1. La validità di un certificato
può essere sospesa su richiesta del titolare o del terzo interessato
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa del certificatore.
2. La sospensione del certificato
è effettuata dal certificatore attraverso l’inserimento in una delle
liste dei certificati sospesi e diviene efficace dal momento della pubblicazione
della lista che lo contiene. La data e l’ora di pubblicazione sono garantite
dall’apposizione di una marca temporale.
3. La sospensione dei certificati
è annotata nel giornale di controllo.
Art. 34
Sospensione su iniziativa del certificatore
1. Il certificatore che intende
sospendere un certificato deve darne preventiva comunicazione al titolare,
specificando i motivi della sospensione e la sua durata.
2. L’avvenuta sospensione del certificato
deve essere notificata al titolare specificando la data e l’ora a partire
dalla quale il certificato risulta sospeso.
3. Se la sospensione è causata
da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della
chiave, il certificatore deve procedere immediatamente alla pubblicazione
della sospensione.
Art. 35
Sospensione su richiesta del titolare
1. La richiesta di sospensione
deve essere redatta per iscritto dal titolare, specificando la motivazione
ed il periodo durante il quale la validità del certificato deve
essere sospesa.
2. La richiesta viene di norma
inoltrata attraverso il sistema di comunicazione sicuro di cui all’articolo
25.
3. Modalità alternative
di inoltro della richiesta debbono essere specificate dal certificatore
nel manuale operativo.
4. Il certificatore deve verificare
l’autenticità della richiesta e procedere alla sospensione entro
il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate
con la modalità prevista dal comma 2.
5. In caso di emergenza è
possibile richiedere la sospensione immediata di un certificato utilizzando
il codice previsto dal comma 6 dell’articolo 28. La richiesta deve essere
successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste
dal certificatore.
Art. 36
Sospensione su richiesta del terzo
interessato
1. La richiesta di sospensione
da parte del terzo interessato di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
deve essere inoltrata per iscritto e corredata della documentazione giustificativa.
2. Il certificatore deve notificare
la richiesta al titolare.
Art. 37
Sostituzione delle chiavi di certificazione
1. Almeno 90 giorni prima della
scadenza del certificato relativo ad una chiave di certificazione il certificatore
deve avviare la procedura di sostituzione, generando, con le modalità
previste dall’articolo 19, una nuova coppia di chiavi.
2. In aggiunta al certificato previsto
dal comma 1, il certificatore deve generare un certificato relativo alla
nuova chiave pubblica sottoscritto con la chiave privata della vecchia
coppia ed uno relativo alla vecchia chiave pubblica sottoscritto con la
nuova chiave privata.
3. I certificati generati secondo
quanto previsto dai commi 1 e 2 debbono essere forniti all’Autorità
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, la quale provvede all’aggiornamento
della lista di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro
ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, comma
4.
Art. 38
Revoca dei certificati relativi
a chiavi di certificazione
1. La revoca del certificato relativo
ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei
seguenti casi:
a. compromissione della chiave
segreta;
b. guasto del dispositivo di firma;
c. cessazione dell’attività.
2. La revoca deve essere notificata
entro 24 ore all’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
ed a tutti i possessori di certificati sottoscritti con la chiave segreta
appartenente alla coppia revocata.
3. Il certificato revocato deve
essere inserito in una lista di revoca aggiornata immediatamente.
4. I certificati per i quali risultino
contemporaneamente compromesse sia la chiave di certificazione con cui
sono stati sottoscritti, sia quella utilizzata per la generazione della
marca temporale di cui al comma 4 dell’articolo 28 debbono essere revocati.
5. L’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione provvede all’aggiornamento della lista di
cui all’articolo 15, comma 1, lettera g) ed al suo inoltro ai certificatori
per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 4.
Art. 39
Sostituzione delle chiavi dell’Autorità
1. Almeno 90 giorni prima della
scadenza della coppia di chiavi utilizzata per la sottoscrizione dell’elenco
pubblico dei certificatori, l’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione provvede alla generazione e certificazione di una nuova
coppia di chiavi.
2. Copia degli elementi contenuti
nell’elenco pubblico dei certificatori viene sottoscritta con la nuova
coppia di chiavi.
3. La lista di cui all’articolo
15, comma 1, lettera g) è inviata ai certificatori per la pubblicazione
ai sensi dell’articolo 17, comma 4.
Art. 40
Revoca dei certificati relativi
alle chiavi dell’Autorità
1. I certificati relativi alle
chiavi dell’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
possono essere revocati solo in caso di compromissione della chiave segreta
ovvero di guasto del dispositivo di firma.
2. Nell’ipotesi di cui al comma
1, l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione richiede
a ciascun certificatore la revoca immediata del certificato ad essa rilasciato
ai sensi dell’art. 17 .
3. L’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione provvede alla sostituzione della chiave
revocata secondo quanto previsto dall’articolo 39.
Art. 41
Requisiti di sicurezza dei sistemi
operativi
1. Il sistema operativo dei sistemi
di elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per
la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati e la gestione
del registro dei certificati, deve essere conforme almeno alle specifiche
previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC.
2. Il requisito di cui al comma
1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.
Art. 42
Caratteristiche del sistema di
generazione dei certificati
1. La generazione dei certificati
deve avvenire su un sistema utilizzato esclusivamente per tale funzione,
situato in locali adeguatamente protetti.
2. L’entrata e l’uscita dai locali
protetti deve essere registrata sul giornale di controllo.
3. L’accesso ai sistemi di elaborazione
deve essere consentito, limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente
al personale autorizzato, identificato attraverso un’opportuna procedura
di riconoscimento da parte del sistema al momento di apertura di ciascuna sessione.
4. L’inizio e la fine di ciascuna
sessione sono registrate sul giornale di controllo.
Art. 43
Registro dei certificati
1. Nel registro dei certificati
debbono essere presenti i seguenti elementi:
a. i certificati emessi dal certificatore;
b. la lista dei certificati revocati;
c. la lista dei certificati sospesi.
2. Il certificatore può
suddividere le liste dei certificati revocati e sospesi in più liste
distinte.
3. Il certificatore può
replicare il registro dei certificati su più siti, purché
sia garantita la consistenza e l’integrità delle copie.
4. Il registro dei certificati
è accessibile a qualsiasi soggetto secondo le modalità previste
dall’articolo 13.
Art. 44
Requisiti del registro dei certificati
1. Il certificatore deve mantenere
una copia di riferimento del registro dei certificati inaccessibile dall’esterno,
allocata su un sistema sicuro istallato in locali protetti.
2. Il certificatore deve sistematicamente
verificare la conformità tra la copia operativa e la copia di riferimento
del registro dei certificati, qualsiasi discordanza deve essere immediatamente
segnalata ed annotata nel registro operativo.
3. L’effettuazione delle operazioni
che modificano il contenuto del registro dei certificati deve essere possibile
solo per il personale espressamente autorizzato.
4. Tutte le operazioni che modificano
il contenuto del registro debbono essere registrate sul giornale di controllo.
5. La data e l’ora di inizio e
fine di ogni intervallo di tempo nel quale il registro dei certificati
non risulta accessibile dall’esterno, nonché quelle relative a ogni
intervallo di tempo nel quale una sua funzionalità interna non risulta
disponibile debbono essere annotate sul giornale di controllo.
6. Almeno una copia di sicurezza
della copia operativa e di quella di riferimento del registro dei certificati
deve essere conservata in armadi di sicurezza distinti, situati in locali
diversi.
Art. 45
Manuale operativo
1. Il manuale operativo definisce
le procedure applicate dal certificatore nello svolgimento della propria
attività.
2. Il manuale operativo deve essere
depositato presso l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per
via telematica.
3. Il manuale deve contenere almeno
le seguenti informazioni:
a. dati identificativi del certificatore;
b. dati identificativi della versione
del manuale operativo;
c. responsabile del manuale operativo;
d. definizione degli obblighi del
certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle
firme;
e. definizione delle responsabilità
e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
f. tariffe;
g. modalità di identificazione
e registrazione degli utenti;
h. modalità di generazione
delle chiavi;
i. modalità di emissione
dei certificati;
l. modalità di sospensione
e revoca dei certificati;
m. modalità di sostituzione
delle chiavi;
n. modalità di gestione
del registro dei certificati;
o. modalità di accesso al
registro dei certificati;
p. modalità di protezione
della riservatezza;
q. procedure di gestione delle
copie di sicurezza;
r. procedure di gestione degli
eventi catastrofici.
Art. 46
Piano per la sicurezza
1.Il responsabile della sicurezza
deve definire un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti
almeno i seguenti elementi:
a. struttura generale, modalità
operativa e struttura logistica dell’organizzazione;
b. descrizione dell’infrastruttura
di sicurezza per ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza;
c. allocazione dei servizi e degli
uffici negli immobili dell’organizzazione;
d. elenco del personale e sua allocazione
negli uffici;
e. attribuzione delle responsabilità;
f. algoritmi crittografici utilizzati;
g. descrizione delle procedure
utilizzate nell’attività di certificazione;
h. descrizione dei dispositivi
istallati;
i. descrizione dei flussi di dati;
l. procedura di gestione delle
copie di sicurezza dei dati;
m. procedura di gestione dei disastri;
n. analisi dei rischi;
o. descrizione delle contromisure;
p. specificazione dei controlli.
2. Il piano per la sicurezza deve
essere conforme a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera f)
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, con
riguardo alla sicurezza dei dati personali.
Art. 47
Giornale di controllo
1. Il giornale di controllo è
costituito dall’insieme delle registrazioni effettuate automaticamente
dai dispositivi istallati presso il certificatore, allorché si verificano
le condizioni previste dal presente decreto.
2. Le registrazioni possono essere
effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.
3. A ciascuna registrazione deve
essere associata la data e l’ora in cui essa è stata effettuata.
4. Il giornale di controllo deve
essere tenuto in modo da garantire l’autenticità delle annotazioni
e consentire la ricostruzione con la necessaria accuratezza di tutti gli
eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
5. L’integrità del giornale
di controllo deve essere verificata con frequenza almeno mensile.
6. Le registrazioni contenute nel
giornale di controllo debbono essere archiviate con le modalità
previste dal presente decreto e conservate per un periodo non inferiore
a 10 anni.
Art. 48
Sistema di qualità del certificatore
1. Entro un anno dall’avvio dell’attività
di certificazione, il sistema di qualità del certificatore deve
essere certificato secondo le norme ISO 9002.
2. Il manuale della qualità
deve essere depositato presso l’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione e disponibile presso il certificatore.
Art. 49
Organizzazione del personale del
certificatore
1. L’organizzazione del personale
del certificatore deve prevedere almeno le seguenti funzioni:
a. responsabile della sicurezza;
b. responsabile della generazione
e custodia delle chiavi;
c. responsabile della personalizzazione
dei dispositivi di firma;
d. responsabile della generazione
dei certificati;
e. responsabile della gestione
del registro dei certificati;
f. responsabile della registrazione
degli utenti;
g. responsabile della sicurezza
dei dati;
h. responsabile della crittografia;
i. responsabile dei servizi tecnici;
l. responsabile dell’auditing.
2. È possibile attribuire
al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma
1 purché tra loro compatibili.
3. Sono compatibili tra loro le
funzioni specificate nei sottoindicati raggruppamenti:
a. generazione e custodia delle
chiavi, generazione dei certificati, personalizzazione dei dispositivi
di firma, crittografia, sicurezza dei dati;
b. registrazione degli utenti,
gestione del registro dei certificati, crittografia, sicurezza dei dati.
Art. 50
Requisiti di onorabilità
del certificatore
1. I requisiti di onorabilità
richiesti dall’art. 8, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono quelli stabiliti con il decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
18 marzo 1998, n. 161.
Art. 51
Requisiti di competenza ed esperienza
del personale
1. Il personale cui sono attribuite
le funzioni previste dall’articolo 49 deve aver maturato una esperienza
almeno quinquennale nella analisi, progettazione e conduzione di sistemi
informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato
al sistema di certificazione deve essere previsto un apposito corso di
addestramento.
TITOLO III
Regole per la validazione temporale
e per la protezione dei documenti informatici
Art. 52
Validazione temporale
1. Una evidenza informatica è
sottoposta a validazione temporale con la generazione di una marca temporale
che le si applichi.
2. Le marche temporali sono generate
da un apposito sistema elettronico sicuro in grado di:
a. mantenere la data e l’ora conformemente
a quanto richiesto dal presente decreto;
b. generare la struttura di dati
contenente le informazioni specificate dall’articolo 53;
c. sottoscrivere digitalmente la
struttura di dati di cui alla lettera b).
Art. 53
Informazioni contenute nella marca
temporale
1. Una marca temporale deve contenere
almeno le seguenti informazioni:
a. identificativo dell’emittente;
b. numero di serie della marca
temporale;
c. algoritmo di sottoscrizione
della marca temporale;
d. identificativo del certificato
relativo alla chiave di verifica della marca;
e. data ed ora di generazione della
marca;
f. identificatore dell’algoritmo
di hash utilizzato per generare l’impronta dell’evidenza informatica sottoposta
a validazione temporale;
g. valore dell’impronta dell’evidenza
informatica.
2. La marca temporale può
inoltre contenere un identificatore dell’oggetto a cui appartiene l’impronta
di cui alla lettera g) del comma 1.
3. La data e l’ora contenute nella
marca temporale sono specificate con riferimento al Tempo Universale Coordinato
UTC.
Art. 54
Chiavi di marcatura temporale
1. Ogni coppia di chiavi utilizzata
per la validazione temporale deve essere univocamente associata ad un sistema
di validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero
di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura
temporale debbono essere sostituite dopo non più di un mese di utilizzazione,
indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza
revocare il corrispondente certificato.
3. Per la sottoscrizione dei certificati
relativi a chiavi di marcatura temporale debbono essere utilizzate chiavi
di certificazione diverse da quelle utilizzate per i certificati relativi
alle normali chiavi di sottoscrizione.
Art. 55
Precisione dei sistemi di validazione
temporale
1. L’ora assegnata ad una marca
temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto
secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591,
al momento della sua generazione.
Art. 56
Sicurezza dei sistemi di validazione
temporale
1. Ogni sistema di validazione
temporale deve produrre un registro operativo su di un supporto non riscrivibile
nel quale sono automaticamente registrati gli eventi per i quali tale registrazione
è richiesta dal presente decreto.
2. Qualsiasi anomalia o tentativo
di manomissione che possa modificare il funzionamento dell’apparato in
modo da renderlo incompatibile con i requisiti del presente decreto, ed
in particolare con quello di cui al comma 1 dell’articolo 55, deve essere
annotato sul registro operativo e causare il blocco del sistema.
3. Il blocco del sistema di validazione
temporale può essere rimosso esclusivamente con l’intervento di
personale espressamente autorizzato.
4. La conformità ai requisiti
di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere verificata secondo
i criteri previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi
HIGH dell’ITSEC o superiori. Per le componenti destinate alla sottoscrizione
delle marche temporali si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo
10.
Art. 57
Registrazione delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse
da un sistema di validazione debbono essere conservate in un apposito archivio
digitale fino alla scadenza della chiave pubblica della coppia utilizzata
per la loro generazione.
Art. 58
Richiesta di validazione temporale
1. Il certificatore stabilisce,
pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l’inoltro della richiesta
di validazione temporale.
2. La richiesta deve contenere
l’evidenza informatica alla quale le marche temporali debbono fare riferimento.
3. L’evidenza informatica può
essere sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni
di hash previste dal manuale operativo. Debbono essere comunque accettate
le funzioni di hash di cui all’articolo 3.
4. La richiesta può specificare
l’emissione di più marche temporali per la stessa evidenza informatica.
In tal caso debbono essere restituite marche temporali generate con chiavi
diverse.
5. La generazione delle marche
temporali deve garantire un tempo di risposta, misurato come differenza
tra il momento della ricezione della richiesta e l’ora riportata nella
marca temporale, non superiore al minuto primo.
Art. 59
Protezione dei documenti informatici
1. Al solo fine di assicurare l’associazione
tra documento informatico e le relative marche temporali, il certificatore
può conservare, dietro richiesta del soggetto interessato, copia
del documento informatico cui la marca temporale si riferisce.
2. Nel manuale operativo debbono
essere definite le modalità di conservazione e le procedure per
la richiesta del servizio.
Art. 60
Estensione della validità
del documento informatico
1. La validità di un documento
informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della
validità della chiave di sottoscrizione, può essere estesa
mediante l’associazione di una o più marche temporali.
2. Prima della scadenza della marca
temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente
esteso associando una nuova marca all’evidenza informatica costituita dal
documento iniziale, dalla relativa firma e dalle marche temporali già
ad esso associate.
3. La presenza di una marca temporale
valida associata ad un documento informatico secondo quanto previsto dal
comma 2, garantisce la validità del documento anche in caso di compromissione
della chiave di sottoscrizione, purché la marca temporale sia stata
generata antecedentemente a tale evento.
Art. 61
Archiviazione dei documenti informatici
1. L’archiviazione dei documenti
informatici, anche se formati secondo quanto previsto dall’articolo 6,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, può essere effettuata con le modalità previste dalla
deliberazione 30 luglio 1998, n. 24 dell’Autorità per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i documenti informatici
si applicano le procedure previste per i documenti formati all’origine
su supporto informatico di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della
deliberazione indicata al comma 1.
3. Ai documenti informatici non
si applicano le restrizioni di formato previste dall’articolo 6, comma
1, lettera b) della deliberazione. Il responsabile dell’archiviazione può
convertire il documento informatico in uno di tali formati, mantenendo
nell’archivio il documento originale come versione iniziale del documento
archiviato.
TITOLO IV
Regole tecniche per le pubbliche
amministrazioni
Art. 62
Certificazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni
1. Secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le pubbliche
amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi
pubbliche dei propri organi e uffici, nell’attività amministrativa
di loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste
dagli articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori inclusi nell’elenco pubblico di cui all’articolo 8 dello
stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l’aggiudicazione dei contratti pubblici.
2. Restano salve le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n 522, con
riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale del
Centro Tecnico per l’assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni
dei regolamenti previsti dall’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
3. Restano salve le disposizioni
contenute nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, e le successive
modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 63
Norme transitorie
1. Le disposizioni che richiedono
verifiche secondo i criteri previsti da livelli di valutazione ITSEC non
si applicano nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore
delle presenti regole tecniche. Durante il periodo transitorio, il fornitore
o il certificatore, secondo le rispettive competenze, devono tuttavia attestare,
mediante autodichiarazione, la rispondenza dei dispositivi ai requisiti
di sicurezza imposti dalle suddette disposizioni.