Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
<br>
MINISTRI
<br>
Visto l’articolo 15, comma 2, della
<br>
legge 15 marzo 1997, n. 59;
<br>
Visto l’articolo 3 del decreto
<br>
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
<br>
Sentita l’Autorità per l’informatica
<br>
nella pubblica amministrazione;
<br>
Visto il decreto del Presidente
<br>
del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state
<br>
conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
<br>
Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento delle
<br>
attività, anche di carattere normativo, inerenti all’attuazione
<br>
delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998,
<br>
n. 191, nonché i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici
<br>
presso le pubbliche amministrazioni;
<br>
DECRETA:
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Art. 1
<br>
1. Il presente decreto stabilisce
<br>
le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
<br>
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
<br>
documenti informatici, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente
<br>
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e detta altresì le misure
<br>
tecniche, organizzative e gestionali di cui all’art. 3, comma 3, dello
<br>
stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
<br>
Art. 2
<br>
1. Le regole tecniche, di cui all’art.
<br>
1, sono riportate nell’allegato tecnico del presente decreto, suddivise
<br>
in cinque titoli recanti: Regole tecniche di base, regole tecniche per
<br>
la certificazione delle chiavi, regole tecniche sulla validazione temporale
<br>
e per la protezione dei documenti informatici, regole tecniche per le pubbliche
<br>
amministrazioni e disposizioni finali.
<br>
Art. 3
<br>
1. Le firme digitali certificate
<br>
ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
<br>
10 novembre 1997, n. 513, sono considerate equivalenti a quelle generate
<br>
in conformità con le regole tecniche stabilite dal presente decreto.
<br>
2. I prodotti sviluppati o commercializzati
<br>
in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio economico
<br>
europeo in conformità dei regolamenti vigenti, sono ritenuti conformi
<br>
alle regole tecniche stabilite dal presente decreto se tali regolamenti
<br>
assicurano livelli equivalenti di funzionalità e sicurezza.
<br>
3. I commi 1 e 2 del presente articolo
<br>
si applicano anche agli Stati non appartenenti all’Unione Europea con i
<br>
quali siano stati stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.
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Roma, 8 febbraio 1999
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p. il Presidente: Bassanini