Il procedimento per il riconoscimento degli Istituti privati di psicoterapia

Il procedimento per il riconoscimento degli Istituti privati di psicoterapia
Breve premessa. Il procedimento per il riconoscimento. Chi decide sull’istanza. Effetti del riconoscimento. Finalità dei corsi. Caratteristiche della formazione. I docenti dei corsi.

Links utili:

  • Elenco scuole di psicoterapia riconosciute
  • Regolamento per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia
  • Relazione al Regolamento
  • Costituzione della commissione tecnico-consultiva di esperti con il compito di esprimere parere vincolante in ordine all’idoneità degli istituti
  • Legge numero 56/89
  • Codice deontologico

  • Breve premessa.
    La legge 18 febbrario 1989, numero 56, ha riservato, all’art.3, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai laureati in medicina ed in psicologia che abbiano superato un apposito corso quadriennale di specializzazione post-universitaria.
    Tali corsi possono essere gestiti da scuole di specializzazione universitaria o da istituti privati in possesso di apposito riconoscimento.
    Il procedimento per il riconoscimento.
    L’Istituto privato che chiede il riconoscimento al Ministero dell’Università deve presentare, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19 novembre 1998:
    – il proprio ordinamento degli studi
    – l’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito e le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia
    – convenzioni, per i tirocini, con strutture o servizi pubblici e privati accreditati (ancorchè la loro operatività sia condizionata in concreto all’avvenuto riconoscimento)
    – l’identità delle persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell’Istituto
    – disponibilità di qualificato personale docente e non docente e di idonee attrezzature, necessarie all’efficace svolgimento dei corsi
    Chi decide sull’istanza.
    La decisione è del direttore del Dipartimento per l’autonomia universitaria, a seguito dei pareri vincolanti dei seguenti organi:
    1) La Commissione tecnico-consultiva che formula un parere vincolante sull’idoneità dell’ordinamento didattico dell’Istituto.
    Essa è composta, ai sensi dell’art. 3 del D.M. citato, da 16 membri qualificati nel settore della psicoterapia, di cui:
    5 scelti dal Ministro tra esperti con specifica qualificazione scientifica nel settore
    5 sempre dal Ministro tra una rosa di 10 indicati dal C.U.N. tra docenti di universitari di psicologia generale, dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica e materie affini
    6 tra due rose di 5 + 5 indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale dell’ordine dei psicologi e dalla Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurgi.
    I componenti della Commissione possono anche ricoprire incarichi di docenza presso i singoli Istituti, con l’obbligo tuttavia di astenersi laddove si esamini la relativa istanza di riconoscimento.
    2) L’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, che formula un parere tecnico sulla idoneità delle strutture, delle attrezzature e delle risorse di personale docente (la sua istituzione è stata prevista dall’art. 5 c. 23 della legge 24 dicembre 1993, numero 537).
    Effetti del riconoscimento.
    L’Istituto viene abilitato ad istituire ed attivare corsi di specializzazione di durata quadriennale nella sede indicata e secondo il modello formativo adottato.
    Finalità dei corsi.
    Essi debbono impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica individuale e/o di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale ed internazione.
    Caratteristiche della formazione.
    Il numero di ore annuali di insegnamento teorico-pratico dovrà essere pari almeno a 500, di cui: – almeno di 100 ore di tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, in cui l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
    – un insegnamento teorico che preveda, da un lato, un’ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica oltre che la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici e, dall’altro, l’approfondimento specifico dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall’Istituto.
    – la formazione pratica che comprenda, oltre al tirocinio descritto, un itinerario coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall’Istituto (in cui si preveda anche la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante il training).
    I docenti dei corsi.
    La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti delle università italiane e straniere di specifica qualificazione, sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalità e criteri stabiliti in un regolamento adottato dall’Istituto.

    1 dicembre 1999

    Carmelo Giurdanella

    Redazione

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