Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato
LEGGE 21 dicembre 1999, n.526
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999” (G.U. 18.1.2000 n. 13)
ART. 19
(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)
1. Al fine di facilitare l’attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all’interno del territorio dell’Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell’Unione europea in ogni Stato membro dell’Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo é delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L’attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l’informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l’attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l’attestato previsto dall’articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell’iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della direttiva, l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall’articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l’attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l’accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l’attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l’intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l’attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all’obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall’articolo 6, comma 3, della direttiva;
e) definire, ai fini dell’attuazione dell’articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l’esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell’avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell’albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l’esercizio della professione in forma individuale;
2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;
3) mantenimento dell’esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell’Unione europea, relativa alla costituzione e all’attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall’articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall’articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l’apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.
NOTE:
1) Si riporta, per stralcio, l’allegato B) della legge, cui fa riferimento l’articolo 1, commi 1 e 3:
(…)
98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquistata la qualifica (pubblicata in G.U.C.E. L 77 del 14 marzo 1998) (…)
2) Si riportano pure, per completezza, gli articoli 1 e 2 della legge:
Art. 1
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l’espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. Il termine per l’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 97/5/CE é di sei mesi.
Art.2
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a lire 200 milioni e dell’arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell’ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. É fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l’articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Copyright © 1997-2000 studio legale Giurdanella