Gli acquisti nelle Aziende sanitarie ed il ruolo della Consip (I parte)

Gli acquisti nelle Aziende sanitarie ed il ruolo della Consip (I parte)


1.- Gli acquisti delle Aziende sanitarie, per beni e servizi di valore inferiore a 200.000 €.
L’art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 1-bis e seguenti, (introdotti dall’art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229), dopo avere premesso che:
“1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato …”
1-ter. “… informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato”.
Prevede che:
” I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia [200.000 €, n.d.a.], sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui al comma 1-bis”.
2.- Il ruolo della CONSIP.
É utile brevemente riepilogare la storia di questa società per azioni.
Con decreto dell’allora Ministro del Tesoro Ciampi, del 17 giugno 1998, le attività informatiche riservate allo Stato (a cominciare dal Sistema informativo integrato del Tesoro) sono passate dalla Finsiel alla Consip.
Il cambiamento di gestione si era reso necessario dopo la privatizzazione della Telecom che controllava il vecchio gestore, appunto la Finsiel.
La Consip (la sigla sta per Concessionaria dei servizi informatici pubblici) è controllata dalla Consap, società che a sua volta è controllata al 100 per cento dal Tesoro.
Il decreto elencava minuziosamente le attività informatiche riservate allo Stato. Tra di esse: l’elaborazione di studi di fattibilità del nuovo sistema informativo integrato, la predisposizione di progetti realizzativi sulla base delle proposte e dei piani, anche triennali, approvati dall’amministrazione, il presidio delle aree applicative strategiche segnalate dall’amministrazione, la definizione e le modalità dei bandi di gara, dei criteri di prequalifica e di valutazione dei fornitori e delle offerte, l’aggiudicazione delle commesse e la stipula dei contratti, la conduzione dei centri elettronici per la gestione informatica della contabilità e della finanza pubblica dall’amministrazione ritenuti di importanza strategica.
Successivamente, il nuovo Ministro del Tesoro, Amato, decide, con decreto del 24 febbraio 2000, di conferire alla CONSIP l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto di tutte le Amministrazioni dello Stato.
E dunque, viene stabilito il passaggio di consegne tra il Provveditorato generale dello Stato e la Consip Spa per le forniture alla pubblica amministrazione.
La società per azioni assume così il ruolo di amministrazione aggiudicatrice delle convenzioni riguardanti le forniture di beni e servizi alla Pa.
Essa può:
“concludere direttamente per conto del Ministero e delle altre amministrazioni, con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi le convenzioni ed i contratti quadro, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l’acquisto di beni e servizi nei rispetto della vigente normativa in materia di procedure di scelta del contraente, e con i quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonchè delle restanti pubbliche amministrazioni, garantendo un sistema di logistica capace di soddisfare con la massima celerità ed efficienza le esigenze delle diverse amministrazioni” (D.M. cit.)
Il Tesoro, attaccato a causa dell’enorme potere attribuito ad una società comunque privata, e dunque slegata da controlli pubblicistici, difende la propria scelta affermando che è coerente con le norme sulla creazione della nuova centrale di acquisti per la Pa contenuta nell’ultima legge Finanziaria per il 2000, e che l’affidamento alla Consip del compito di gestire le forniture avrebbe consentito di conseguire significativi risparmi.
In realtà, pare che la decisione di Amato abbia spiazzato il Provveditorato generale dello Stato, che già stava lavorando, proprio in attuazione dell’ultima legge Finanziaria, a nuovo sistema di gestione delle forniture.
É stato pure rilevato come, proprio nella relazione di accompagnamento allegata all’originario disegno di legge Finanziaria varato nel settembre 1999 dal Governo, si affermava che le nuove misure sulle forniture erano finalizzate a consentire “… al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni”.
E dunque, la Consip, che fino a questo momento, come abbiamo visto, aveva svolto esclusivi compiti di gestione di servizi informatici, assume anche tali nuovi competenze.
A ciò si aggiunga che la Consip, è controllata dalla Consap (società con lo stesso amministratore delegato di questa), che si occupa anche della vendita di immobili.
É stato dunque lamentato che si verrebbe a creare un polo unico privato che gestisce ingenti risorse relative alle forniture, all’informatizzazione delle strutture e alla dismissione degli immobili, in contrasto con la riforma del bilancio dello Stato, voluta nel ’97 da Ciampi, che prevedeva un decentramento dei centri spesa della Pa.
Il Ministero del Tesoro, infine, con Circolare del 23.6.2000 n.1, recante per oggetto “Convenzioni di cui all’art.26 Legge 23.12.99 n.488 ed attività di cui al D.M. 24.2.2000” presenta il nuovo sistema, a partire dai servizi di telefonia fissa, invitando a tal proposito le varie amministrazioni ad aderire alla convenzione stipulata, per la durata di un anno, con la Telecom.
Viene altresì previsto che i contratti stipulati con gara d’appalto in scadenza nel triennio 2000-2002 possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore ai due anni, a condizione, però, che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo almeno del 3 per cento.
(1. continua)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità.
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