Risposta ad interrogazione del 2.7.2000

Dai lavori parlamentari, risposta ad interrogazione scritta, del Ministro del Tesoro in carica, Visco, nella seduta del 2.7.2000 (http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed760/btris.htm)


L’interrogazione:
BONATO. – Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. –
Per sapere – premesso che:
il Ministro del tesoro in data 24 febbraio 2000 ha emanato un decreto ministeriale in materia di acquisti di beni e servizi, in conseguenza dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
in virtù di tale decreto viene affidata, alla Consip Spa, con effetto immediato, la funzione di amministrazione aggiudicatrice per la stipula delle convenzioni con i fornitori e i prestatori di servizi per l’Amministrazione dello Stato di cui all’articolo 26 della suddetta legge;
tale affidamento non è rispettoso di quanto previsto dal medesimo articolo 26, dato che non risulta siano state attivate le “procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere”;
vengono affidati alla Consip anche altri compiti compresi quelli relativi all’assistenza nella pianificazione e monitoraggio dei fabbisogni, la definizione degli standard e le modalità per le analisi comparative interne ed esterne, l’approntamento di strumenti per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa;
il riferimento – del tutto gratuito – nella premessa ministeriale del decreto agli articoli 24 e 25 della stessa legge finanziaria 2000, fa pensare ad ulteriori affidamenti alla medesima Consip di altri compiti relativi al patrimonio immobiliare pubblico e all’applicazione alla p.a. delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico;
il decreto ministeriale in questione evidenzia in termini palmari le conseguenze e le ricadute negative di una linea politica del Governo e della sua maggioranza improntate a scelte di dismissioni, di liberalizzazione e di privatizzazione selvagge;
l’affidamento alla Consip di molti dei compiti di cui in premessa è un atto non “dovuto” per legge ma è frutto di determinazione e decisione successive e indipendenti rispetto allo stesso articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, del Ministro e del Governo;
i compiti di cui sopra e in premessa vengono svolti positivamente dal provveditorato generale dello Stato;
relativamente al decreto di cui trattasi, sono state sollevate critiche e obiezioni assai dure e argomentate da parte dei lavoratori e di tutte le organizzazioni sindacali;
lo stesso provveditore generale dello Stato ha obiettato formalmente su molti degli aspetti del decreto medesimo -:
se non ritenga, alla luce di quanto esposto, utile e necessario ritirare e annullare il decreto del 24 febbraio 2000;
se non ritenga che il decreto stesso non corrisponda neppure alle indicazioni, alla lettera, e allo spirito dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
se non ritenga che l’impulso e la promozione delle attività, nonché i compiti previsti delle lettere da a) a g) dell’articolo 4, debbano restare di competenza del provveditorato generale dello Stato in quanto attinenti alla funzione dello stesso;
se non ritenga l’attribuzione in questione alla Consip del tutto impropria in quanto afferente compiti non previsti nella ragione sociale istitutiva della Consip stessa;
quali iniziative abbia preso e intenda prendere per impedire conseguenze negative sui livelli occupazionali, inevitabili qualora non si intervenga per azzerare e annullare il provvedimento.
RISPOSTA DEL MINISTRO VISCO:
Al riguardo, va premesso che il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, recante il conferimento alla CONSIP S.p.A. dell’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato, si inserisce nell’ampio disegno di riforma del Ministero del Tesoro, unificato con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, avviato con la legge delega 3 aprile 1997, n. 94 e con il D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430. In particolare, con il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 e con il decreto ministeriale 8 giugno 1999 è stato modificato l’assetto organizzativo di questa Amministrazione al fine di rendere la nuova struttura più razionale ed efficiente.
Il Provveditorato Generale dello Stato ha assunto la denominazione di Servizio Centrale del Provveditorato Generale dello Stato ed è stato inserito nel Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro.
In proposito, va precisato che con il citato D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 il Provveditorato Generale dello Stato aveva già perduto la funzione di unico soggetto competente agli acquisti di beni e servizi per l’Amministrazione Statale, conservando una competenza limitata e meramente eventuale ad operare acquisti solo in caso di “delega” su specifici programmi, da parte di altri Uffici dello Stato. Il Provveditorato ha acquisito, però, la funzione di monitoraggio sui prezzi e sugli acquisti da parte delle Amministrazioni dello Stato, mantenendo le funzioni di vigilanza sull’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, il Provveditorato ha avuto attribuzioni di consulenza e supporto alle Amministrazioni statali negli stessi settori.
Peraltro, l’articolo 26 della legge finanziaria e il Decreto ministeriale 24 febbraio 2000, hanno rappresentato la presa d’atto di ulteriori e urgenti interventi, che per quanto riguarda il Provveditorato, comporteranno il venir meno di alcune soltanto delle competenze esercitate; e cioè quelle che erano legate all’attività di assistenza alle altre amministrazioni nella pianificazione e sul monitoraggio dei fabbisogni e, soprattutto quelle relative alla gestione (eventuale e delegata) degli acquisti, che oggi possono essere efficacemente svolte solo da chi possegga un considerevole supporto informatico.
Tuttavia, a seguito dell’utilizzazione della rete informatica anche nei settori dei consumi, le competenze del Provveditorato, legate all’attività di assistenza alle altre Amministrazioni nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni, nonché quelle relative alla gestione degli acquisti, che possono essere efficacemente svolte solo da chi possegga un considerevole supporto informatico, risultano ridimensionate. Infatti, l’articolo 26 della legge finanziaria obbliga le Amministrazioni dello Stato ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni stipulate, presso società specializzate, anziché presso il Provveditorato.
La scelta della CONSIP S.p.A. risulta in linea con le citate nuove esigenze, sia per la sua peculiare competenza nel settore informatico, che per la sua particolare struttura.
Sotto il profilo formale, si fa presente che la CONSIP è “un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall’Amministrazione” (articolo 1, comma 2, D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414). La società è sottoposta ad un controllo specifico da parte di questo Ministero, sia sotto il profilo civilistico-societario, attraverso l’esercizio dei diritti dell’azionista, che sotto quello amministrativo-gestionale, attraverso gli obblighi imposti alla società dalla normativa di riferimento e dalla convenzione sottoscritta in data 9 agosto 1999 e sottoposta al vaglio della Corte dei Conti.
La CONSIP, inoltre, ai sensi del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che disciplina il settore dei servizi informatici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, è equiparata alle Amministrazioni Pubbliche. La società in questione si configura, quindi, come un organismo a struttura societaria, caratterizzato da finalità, sia per legge che per Statuto, esclusivamente di natura pubblicistica a favore dello Stato. In questo ambito, non sembra incongrua la funzione di “amministrazione aggiudicatrice” formalmente attribuita alla società.
Per quanto riguarda il riferimento alla vigente normativa, la quale non consentirebbe all’Amministrazione di operare la scelta del contraente tramite un soggetto privato, si precisa che la CONSIP è stata delegata ad operare la scelta del contraente per il settore informatico con il citato D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414 e con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998; un esplicito divieto esiste nel settore dei lavori pubblici e non quello dell’acquisto di beni e servizi.
Sotto il profilo sostanziale, questa Amministrazione, dovendo necessariamente utilizzare le tecnologie informatiche e le soluzioni innovative messe a disposizione dall’information technology, con il citato decreto ha incaricato la CONSIP di realizzare gli interventi necessari alla gestione delle convenzioni e dei contratti quadro.
In tale sistema, che prevede l’integrazione di differenti servizi, la stipula di convenzioni (non impegnative) per le Pubbliche Amministrazioni è inscindibilmente connessa alla realizzazione di strumenti innovativi, che consentiranno di assolvere ai nuovi compiti e funzioni delineati dall’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, anche al fine di integrare gli stessi con il sistema informativo di supporto all’attività del Ministero e nell’ottica di una maggiore trasparenza dei dati e delle informazioni nell’interesse della Pubblica Amministrazione e dei cittadini.
Gli strumenti di supporto al sistema delle convenzioni realizzati dalla CONSIP saranno in ogni caso indispensabili e, comunque, di ausilio anche per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa afferenti alle convenzioni stesse e si integreranno con i sistemi informativi di supporto in materia di politiche finanziarie e di bilancio.
Il sistema consentirà, inoltre, l’utilizzo del commercio elettronico, nonché la possibilità in futuro di addivenire alla conclusione di aste telematiche permanenti, che permetteranno alle singole Amministrazioni di concludere i contratti di acquisto alle migliori condizioni possibili tra le imprese selezionate e convenzionate con procedure vincolate di scelta del contraente.
Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Provveditorato Generale dello Stato, si precisa che il decreto ministeriale 24 febbraio 2000 non ha alcun impatto sull’assetto organizzativo del Ministero, in quanto non ha natura regolamentare e nulla dispone in ordine alle funzioni ed agli uffici del Provveditorato; la perdita di alcune competenze, prevista dal D.lgs. n. 430 del 1997 e dalla legge n. 488 del 1999 incide solo su alcuni uffici del Provveditorato stesso, che continuerà a svolgere importanti competenze (monitoraggio, consulenze sui prezzi, ecc.).
Pertanto, i dipendenti interessati, attualmente impegnati nella conclusione dei contratti in corso, all’occorrenza potranno essere ridislocati presso altre unità organizzative del Ministero, che richiedono requisiti professionali di carattere amministrativo simili a quelle possedute dagli impiegati e dai funzionari del Provveditorato.
Va precisato che questo Ministero dovrà costituire un’apposita unità amministrativa di “interfaccia” con la CONSIP, che avrà l’effettivo controllo del settore.
Per quanto riguarda la presunta “esautorazione” della dirigenza statale nell’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, si fa presente che la deliberazione di contrarre e la stipula dei contratti relativi restano nella sfera di competenza ed autonomia delle Amministrazioni contraenti e dei loro dirigenti.
In proposito, si precisa che con le procedure di scelta del contraente vengono esclusivamente individuati i potenziali fornitori delle diverse Amministrazioni e che, con la stipula delle convenzioni, vengono definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche, alle quali l’unità ordinante, attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura, farà riferimento per la conclusione dei singoli contratti di acquisto.
Con riferimento, inoltre, alla presunta incompetenza del Ministro del Tesoro ad adottare il decreto ministeriale 24/2/2000, si precisa che tale Decreto si sottrae ai meri atti di gestione (legge n. 29 del 1993), assumendo carattere strategico con incidenza sull’intera attività della Pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne la mancata verifica preventiva da parte degli Organi di controllo, da individuarsi essenzialmente nella magistratura contabile, considerato che l’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 esclude il parere preventivo del Consiglio di Stato, si fa presente che gli atti della specie trattandosi dell’affidamento di un incarico strategico ad una società interamente di proprietà del Tesoro, non rientrano fra quelli che, ai sensi della legge n. 20 del 1994, debbono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
Il Decreto non è riconducibile alle più significative e tassative tipologie di atti ivi elencate, non avendo la veste, formale o sostanziale, di atto normativo a rilevanza esterna o di atto di programmazione comportante spese, né tanto meno di atto generale attuativo di norme comunitarie.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità.
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