D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270
“Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale” (G.U. 2.10.2000 n. 230, S.O. n.165/L)
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CAPO III
LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Art. 48 – Criteri generali.
1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all’art. 14.
2. Al fine di garantire la continuità assistenziale e per l’intero arco della giornata per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando, per le urgenze notturne, festive e prefestive, interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.
3. La continuità assistenziale é organizzata nell’ambito della programmazione regionale ed e strutturata a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinqies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate:
a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo;
b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;
c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliare.
5. I compensi sono corrisposti dall’Azienda a ciascun medico che svolge l’attività, nelle forme di cui al comma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).
Art. 49 – Attribuzione degli incarichi di Continuità Assistenziale.
1. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende, rispettivamente alla data del 1o marzo e del 1o settembre dell’anno in corso nell’ambito delle singole Aziende.
2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dal precedente comma 1:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in Aziende di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal quale provengono e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 500 e 266. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduarono regionale valida per l’anno in corso.
3. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti carenti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4.
4. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera “L”. La situazione di incompatibilità deve cessare nei termini di cui all’art. 4, comma 8.
5. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lettera b) del comma 2 sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale;
b) attribuzione di punti 5 a coloro che, nell’ambito della Azienda nella quale é vacante l’incarico per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
6. Le graduatorie di cui al precedente comma 5 vengono formulate sulla base dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
7. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede indicata dall’assessorato Regionale alla Sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 20 giorni dalla data di invio della convocazione.
8. La Regione interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 2 in base alla anzianità di servizio effettivo in qualità di incaricato a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale o ex-guardia medica; laddove risulti necessario, interpellarla successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 2 in base all’ordine risultante dall’applicazione dei criteri di cui al precedente comma 5 e sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 3 del presente Accordo.
9. L’ anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 2, lettera a) é determinata sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica nell’incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lettera a).
10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico.
11. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.
12. La Regione, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, comunica gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all’interessato mediante raccomanda con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
13. Se il medico incaricato é proveniente da altra Regione, l’Azienda comunica all’Assessorato alla sanità della regione di provenienza e a quella del luogo di residenza, ove non coincidenti, l’avvenuto conferimento dell’incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità e per gli effetti di cui al successivo comma 16.
14. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
15. É cancellato dalla graduatoria regionale ai soli fini degli incarichi di continuità assistenziale, il medico che abbia accettato l’incarico ai sensi del presente articolo.
16 Il medico che, avendo concorso all’assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facoltà di cui al comma 2, lettera a), accetta l’incarico ai sensi del presentite articolo, decade dall’incarico di provenienza.
17. La Regione può assegnare ad altri soggetti l’espletamento dei compiti della stessa previsti dal presente articolo.
Art. 50 – Massimali.
1. Il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali, più un plus orario di 4 ore settimanali e presso una sola Azienda.
2. L’incarico non é conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che detenga:
a) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 501 o 267 scelte con i incarico per 24 ore settimanali;
b) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 650 o 346 scelte con i incarico per 12 ore settimanali.
3. La cessazione dell’incarico o la variazione del relativo orario di cui al comma 2 ha effetto dal mese successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 la Azienda é tenuta a contestare al medico il raggiungimento del limite di scelte previsto dal comma 2 nel mese in cui tale situazione si determina.
5. Le situazioni di incompatibilità sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall’art. 4 del presente Accordo.
6. Prima di esperire la procedura per il compimento degli incarichi, gli orari disponibili nell’ambito del servizio di continuità assistenziale vengono comunicati ed assegnati ai medici già titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l’ordine di anzianità di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parità secondo l’anzianità di laurea fino a concorrenza del massimale orario.
7. L’orario complessivo dell’incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attività compatibili non può superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l’incarico di continuità assistenziale é ridotto in misura uguale all’eccedenza.
8. Il medico decade dall’incarico qualora:
– insorga una situazione di incompatibilità;
– lo svolgimento di altre attività compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali.
9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8, la Azienda contesta al medico la situazione di incompatibilità entro 30 giorni dalla sua rilevazione.
10. Il disposto di cui al comma 8 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la Azienda effettua al medico la contestazione di incompatibilità.
Art. 51 – Libera professione.
1. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di sevizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
2. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in coerenza col disposto del comma 1.
3. Nell’ambito dell’attività libero professionale il medico di continuità assistenziale può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 52 – Compiti del medico.
1. Il medico che assicura la continuità assistenziale deve essere presente, all’inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti.
2. Il medico é tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali richiesti dall’utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro. In particolari situazioni di necessità, ove le condizioni strutturali lo consentano, il medico può eseguire prestazioni ambulatoriali.
3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore.
4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l’Azienda la concentrazione in un solo mese dell’orario di attività che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attività settimanale ai sensi dell’art. 50 può consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell’arco di tre mesi non consecutivi dell’orario che i medici dorrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, può essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati.
5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:
a – nome, cognome, età e indirizzo dell’assistito;
b – generalità del richiedente ed eventuale relazione con l’assistito (nel caso che sia persona diversa);
c – ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
d – ora dell’intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell’intervento richiesto ed effettuato.
6. Il medico utilizza solo a favore degli utenti registi, anche se privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura “Servizio continuità assistenziale”, fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una tempia d’urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore.
7 Il medico in servizio deve essere presente fino all’arrivo del medico che continua il servizio. Al medico che é costretto a restare oltre la fine del proprio turno, anche per esigenze di servizio, spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.
8. Il medico di continuità assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente allertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso.
9. Il medico in servizio di continuità assistenziale può eseguire, nell’espletamento dell’intervento richiesto, anche le prestazioni aggiuntive di cui al nomenclatore tariffario dell’Allegato D, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.
10. Le prestazioni di cui al precedente comma 9 sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.
11. Sono inoltre obblighi e compiti del medico:
– l’adesione alla sperimentazione delle équipes territoriali di cui all’art. 15;
– lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all’art. 31 comma 3;
– la segnalazione personale diretta al medico di assistenza primaria che ha in carico l’assistito dei casi di particolare complessità rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dall’art. 54.
12. Il medico di continuità assistenziale alle attività previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste attività vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso analogamente agli altri medici di medicina generale che partecipano a tali attività.
Art. 53 – Competenze delle Aziende.
1. L’Azienda é tenuta a fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all’effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all’art. 12; in mancanza l’Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all’art. 11.
2. L’Azienda garantisce altresì che le sedi di Servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici.
3. La Azienda, sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica, le sedi di attività, nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.
4. L’Azienda provvede altresì:
a) alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l’individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamare presso le centrali operative;
c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenziale.
Art. 54 – Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie.
1. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, é tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato “M”), di cui una copia é destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all’assistito, e l’altra viene acquisita agli atti del servizio.
2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l’utente proviene da altra regione o da Stato straniero.
3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l’eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e – se del caso – la motivazione che ha indotto il medico a propone il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare.
4. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.
Art. 55 – Sostituzioni e incarichi provvisori.
1. Il medico che non può svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda che provvede alla sostituzione.
2. L’Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni conferisce l’incarico di sostituzione secondo l’ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorità per i medici residenti nel territorio della Azienda.
3. L’incarico di sostituzione non può essere superiore a tre mesi.
Un ulteriore incarico può essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 10 giorni. L’incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato.
4. Nelle more dell’espletamento delle procedure par il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall’art. 49, l’Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilità oraria e utilizza i medici in reperibilità.
6. Fermo restando l’obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilità di assicurare l’attività, qualora non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilità oraria perché lo sostituisca.
7. Tranne che per le ipotesi di cui all’articolo 5 e per l’espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda sentito il Comitato di cui all’art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all’art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
Art. 56 – Organizzazione della reperibilità.
1. L’Azienda organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:
– dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
– dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
– dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.
2. A tale scopo, l’atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua – nell’ambito della medesima – i nominativi di tutti quei medici, residenti nell’Azienda e in subordine nelle Aziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare i turni di reperibilità predetti.
3. L’Azienda provvede quindi, preferibilmente periodicamente – utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria – a disporre i turni di reperibilità domiciliare. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascuno turno, non può superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.
4. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda può organizzare il servizio con i medici già convenzionati di continuità assistenziale, che si dichiarino disponibili.
5. L’azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di continuità assistenziale copia dell’elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi può essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.
6. Il medico in turno di reperibilità che non sia rintracciato al recapito indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi.
7. Le ore effettuate in reperibilità domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all’art. 3.
8. Quando nelle Aziende non sia possibile, per cause eccezionali, utilizzare il sistema di reperibilità é consentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purché ne dia immediata preventiva comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilità al massimo entro il giorno successivo.
9. La sostituzione di cui al comma precedente può avvenire una sola volta nell’arco di un mese e non può avere durata superiore all’orario massimo settimanale di 24 ore.
Art. 57 – Trattamento economico.
I compensi per ogni ora di attività svolta ai sensi dell’art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella:
01.01.1999 01.01.2000
onorario professionale 20.123 20.405
incremento quadriennale 646 656
indennità piena disponibilità 2.610 2.646
Incremento quadriennale i.p.d. 317 322
2. L’onorario professionale e incrementato, per ogni ora di attività dell’importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L’indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di continuità assistenziale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e della libera professione di cui all’art. 51. Tali medici debbono optare tra l’indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l’indennità é incrementa dell’importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo, é corrisposto, con i criteri di cui all’art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all’art. 45, lettera A2, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 52, commi 8 e 11, é corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 01.01.2000. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attività aggiuntive previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l’Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un’indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata coperta assicurativa dell’automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1 e 4, l’Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l’8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico.
8. L’Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull’ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 4, affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell’accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
9. I compensi, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali viene assicurata la continuità assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l’attività.
Art. 58 – Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.
1. L’Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi, sempre ché l’attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo.
2. Il contratto é stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
a) lire 1,5 miliardi per morte od invalidità permanente;
b) lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l’anno.
3. La relativa polizza é stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
Art. 59 – Assistenza ai turisti.
1. Sulla base di apposite determinazioni a livello regionale, le Aziende nel cui territorio si trovano località di notevole afflusso turistico possono organizzare – limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di presenze giornaliere – un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti.
2. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a medici già titolari di altro incarico o rapporto convenzionale.
3. Il trattamento economico é definito sulla base di intese regionali con sindacati firmatari maggiormente rappresentativi.
CAPO IV
LE ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE
Art. 60 – Attività programmate.
1. L’Azienda, per lo svolgimento nei distretti di attività territoriali programmate, può utilizzare, per periodi non superiori a 6 mesi nell’arco di un anno, medici di medicina generale, secondo l’ordine delle seguenti priorità:
a – medici convenzionati per l’assistenza primaria con un numero di scelte inferiori a 400, con precedenza per quello con minor numero di scelte;
b – medici convenzionati per la continuità assistenziale con 12 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato e ai sensi dell’art. 48, secondo l’anzianità d’incarico;
c – medici convenzionati per la continuità assistenziale per 24 ore di incarico settimanale a tempo indeterminato e ai sensi dell’art. 48, secondo l’anzianità di incarico;
d – medici della medicina dei servizi con incarico fino a 24 ore settimanali, con priorità per il medico con minore numero di ore di incarico;
e – medici inseriti nella graduatoria regionale di cui art. 12.
2. Non é utilizzabile il medico che esercita più di una delle attività disciplinate dal presente accordo o che svolga altre attività presso soggetti pubblici o privati.
3. L’attività non può superare le 12 ore settimanali.
4. L’Azienda interpella il medico secondo l’ordine di priorità indicato al comma 1, indicando il tipo e la data di inizio della attività, l’ubicazione della sede o delle sedi, l’orario di lavoro e la durata dell’attività, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, da cui deve risultare il ricevimento da parte dell’interessato con firma e data su una copia.
5. Il medico interpellato é invitato contestualmente a presentarsi entro 5 giorni per l’accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito é considerata come rinuncia. L’assegnazione dell’attività deve risultare da provvedimento del Direttore generale.
6. Il medico osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario del distretto responsabile per le attività territoriali programmate ed e tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attività.
Art. 61 – Compenso.
1. Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative, normative e compensi, comprensivi dei contributi ENPAM, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale.
2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell’attività.
CAPO V
L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Art. 62 – Generalità e campo di applicazione.
1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 509/92 e successive modificazioni, l’organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell’Atto d’intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.
Art. 63 – Individuazione e attribuzione degli incarichi.
1. L’Azienda procede alla data del 1o marzo e del 1o settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi ai fini della successiva copertura.
2. Individuata la vacanza di incarico, la Azienda ne dà comunicazione alla Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria Territoriale, come individuati al precedente comma 1.
4. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dai precedenti commi:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli elenchi vacanti e nelle Aziende, di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per:
b1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di cui al capo III;
b2) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell’ambito della stessa regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante;
b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante.
5. I medici concorrenti devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.P.R. n.292/87, del D.P.R. n. 41/91 o dall’art. 66 del D.P.R. n. 484/96 e dall’art 66 del presente accordo.
6. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Azienda apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacati pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q/2 o Q/5.
7. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante se alla presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera “L”. Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare al momento dell’assegnazione dell’incarico.
8. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui al punto b3), lettera b), comma 4 sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale;
b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito della Azienda nella quale é vacante l’incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
9. Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
10. L’Azienda provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede dell’Assessorato regionale alla sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
11. L’Azienda interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 4 in base alla anzianità di servizio: laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 4, lettera b1) e b2) secondo l’anzianità di sevizio, e b3) in base all’ordine risultante dall’applicazione dei criteri di cui al comma 8.
12. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 4, lettera a) é determinato sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale;
b) l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenienza, ancorché già computato nell’anzianità di cui alla lettera a).
I periodi di assenza per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio sono considerati servizio effettivo ai sensi del presente comma.
13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico.
14. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma indicando nello stesso l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile, a cui il medico ha titolo in base alle priorità, tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrete.
15. L’Azienda conferisce definitivamente l’incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunico all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine di inizio dell’attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
16. La Regione, sentito il comitato di cui all’art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
17. É cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini degli incarichi concernenti la emergenza sanitaria territoriale, il medico che abbia accettato l’incarico ai sensi del presente articolo.
18. Il medico che, avendo concorso all’assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma 4 lettera a), accetta l’incarico ai sensi del presente articolo, decade dall’incarico di provenienza dalla data di decorrenza del nuovo incarico.
Art. 64 – Massimale orario.
1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano l’esclusività del rapporto.
2. L’Azienda, eccezionalmente e per un massimo di mesi otto non rinnovabili, può conferire incarichi provvisori ai sensi dell’art.67, comma 3, oltre che per 38 ore settimanali, anche a tempo parziale per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre attività compatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all’eccedenza. Sono fatte salve temporanee e specifiche diverse determinazioni regionali in reazione ad obiettive difficoltà di organizzazione del servizio, al fine di salvaguardare il livello qualitativo dell’emergenza sanitaria territoriale.
3. L’orario complessivo dell’incarico a tempo parziale di cui al precedente comma e quello risultante da altre attività orarie compatibili non può superare le 38 ore settimanali.
4. L’attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore.
Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
5. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell’attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l’attività continuativa può superare le l2 ore, ma mai comunque le 15 ore.
6. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.
Art. 65 – Compiti del medico – Libera professione.
1. Il medico incarico svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria:
a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa;
b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenza;
c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
d) attività presso centrali operative anche nell’ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza.
2. I medici di cui al comma precedente possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali:
a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell’incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende sanitarie e nelle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell’Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza;
b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;
c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;
d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante.
3. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale sono attribuiti anche ulteriori compiti previsti dagli Accordi regionali compresi quelli di formazione e aggiornamento del personale non medico del servizio.
4. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale in possesso del titolo di animatore di formazione possono essere attribuiti anche compiti di formazione e aggiornamento del personale medico del servizio.
5. Sulla base di apposita programmazione regionale e aziendale i medici dell’emergenza possono partecipare, secondo accordi regionali ed aziendali, a progetti formativi e di educazione sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale e primo intervento sanitario.
6. Il medico addetto alla centrale operativa deve essere fisicamente presente al suo posto durate il turno di servizio.
7. Il medico in turno di servizio assistenziale deve essere presente fino all’arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari all’eccedenza di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario.
8. Il medico di turno di servizio é tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel corso del turno ed a completare l’intervento che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio medesimo. L’eccedenza di orario derivante dall’intervento di cui sopra é retribuita secondo quanto disposto dall’art. 68.
9. Il medico incaricato per le attività di emergenza sanitaria territoriale può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso.
Art. 66 – Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza
1. Al fine di esercitare le attività indicate dall’articolo precedente i medici devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi.
2. Le Regioni formulano, con i criteri di cui all’art. 8, comma 1 e tenendo conto delle linee guida previste dall’allegato del presente Accordo, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico.
3. Le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell’anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell’anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilità) dell’emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o più corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicità sul Bollettino ufficiale regionale.
4 Ai corsi partecipano, i medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nella stessa Azienda secondo l’anzianità di incarico; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici incaricati di continuità assistenziale residenti in Aziende limitrofe, secondo l’anzianità di incarico.
5. In caso di mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneità alle attività di sanitaria territoriale tra quelli aventi diritto ai sensi del comma 4, la Azienda può ammettere al corso un numero di medici incaricati di continuità assistenziale in ambito regionale pari ai relativi posti vacanti e secondo l’anzianità di incarico.
6. Qualora, dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei commi precedenti, sussista una ulteriore disponibilità di posti, questi vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria regionale.
7. Il corso si conclude con un giudizio di idoneità, o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale valido presso tutte le Aziende unita sanitarie locali.
Art. 67 – Sostituzioni, incarichi provvisori – Reperibilità.
1. Fermo restando l’obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilità di assicurare l’attività durante il turno previsto, qualora egli non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il responsabile della centrale operativa, affinché, utilizzando la lista di cui al comma11, provveda alla sostituzione.
2. Il medico che si trovi nella condizione di non poter prestare la propria opera per le condizioni previste dall’articolo 5, deve essere sostituito da un medico nominato dalla Aziende con incarico provvisorio.
3. Nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall’art. 63, l’Azienda può conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 5. L’incarico provvisorio non può essere superiore a otto mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito presso la stessa Azienda allo stesso medico solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni dalla cessazione del precedente incarico provvisorio di emergenza sanitaria. L’incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato.
4. Per esigenze relative a imponenti flussi turistici o di altro genere e per specifiche istanze sperimentali, le aziende possono istituire punti di emergenza sanitaria territoriale conferendo incarichi provvisori della durata massima di mesi sei non rinnovabili, a medici inseriti nella graduatoria regionale in possesso dell’attestato di cui all’art. 63, comma 5.
5. Gli incarichi provvisori conferiti dell’Azienda ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, vengono assegnati prioritariamente ai medici inseriti nella vigente graduatoria in possesso dell’attestato di cui art. 63 comma 5, e secondo l’ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti nell’ambito dell’Azienda stessa.
6. Alla sostituzione del medico sospeso dal servizio per effetto di provvedimento di cui all’art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui al precedente comma 5.
7. Considerate le peculiarità del servizio di emergenza territoriale, le professionalità necessarie e la responsabilità intrinseca al servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise, in ogni centrale operativa, almeno un medico del servizio di emergenza é, a rotazione, tenuto in reperibilità domiciliare per turni di 12 ore.
8. L’Azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.
9. Ulteriori reperibilità possono essere attivate in relazione a specifiche necessità determinatesi nell’ambito del servizio.
10. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non può essere inferiore al rapporto di 1 reperibile per 6 medici in guardia attiva nel turno corrispondente. Sono fatti salvi eventuali differenti accordi regionali già in essere all’atto della pubblicazione del presente Accordo.
1. L’Azienda Sanitaria Locale fornisce alla centrale operativa copia dell’elenco dei medici reperibili, comprensiva del relativo indirizzo e del recapito telefonico presso cui ciascuno può essere reperito ed i turni ad essi assegnati.
Art. 68 Trattamento economico – Riposo annuale – Assicurazione conto i rischi derivanti dall’incarico.
1. Per i compiti di cui all’art. 65, comma 1 ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spettano i compensi per ogni ora di attività secondo la seguente tabella:
01.01.1999 01.01.2000
onorario professionale 20.123 20.405
incremento quadriennale 646 656
indennità piena disponibilità 2.610 2.646
Incremento quadriennale i.p.d. 317 322
2. L’onorano professionale é incrementato, per ogni ora di attività, dell’importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L’indegnità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi e della libera professione di cui all’art. 65. Tali medici debbono optare tra l’indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l’indennità é incrementata dell’importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo é corrisposto con i criteri di cui all’art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all’art. 45, lettera A2 comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 67, comma 8, é corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000.
6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonché di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attività relative agli accordi medesimi.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l’Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l’8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico.
8. L’Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull’ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell’accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
9. I casi sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l’attività.
10. Al medico addetto all’emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell’Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un tale di ore lavorative pari a tre volte l’impegno orario settimanale.
Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo é ridotto in misura proporzionale.
Il periodo di riposo annuale é commisurato alla durata dell’incarico.
11. L’Azienda, previo coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora l’attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell’art. 65 del presente Accordo.
12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 é estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal Presente Accordo.
13. Il contratto é stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
a. lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente;
b. lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l’anno.
14. La relativa polizza é stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
15. L’Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attività professionale di istituto.
CAPO VI
GLI ACCORDI REGIONALI
Art. 69 – Ambiti convenzionali di livello regionale.
1. Gli Accordi regionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo n.502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle regioni rispetto a quelli dell’Accordo collettivo nazionale e coerenti con i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.
2. Gli accordi regionali definiscono i compiti e le attività svolte dai medici di medicina generale:
a) in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale;
b) in forma associativa complessa ed integrata;
c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
3. Nell’ambito degli Accordi di cui al presente Capo, le Regioni definiscono ed indicano le modalità tecnico-orzanizzative per l’armonizzazione delle attività di medicina generale assicurate dalle diverse Aziende.
4. La armonizzazione delle attività delle diverse Aziende assume particolare rilievo riguardo alla realizzazione di azioni programmatiche e progetti assistenziali mirati, oltre che di specifici interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria, particolarmente per quelli che interessano cittadini assistiti da medici operanti nello stesso comune e iscritti negli elenchi di Aziende diverse.
Art. 70 – Prestazioni e attività aggiuntive.
1. Gli accordi regionali possono prevedere l’erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, per:
a – interventi sanitari relativi all’età anziana, con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda relativa dei bisogni degli anziani a domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e delle collettività;
b – assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali, in un rapporto coordinato e secondo linee guida professionali definite a livello nazionale o regionale;
c – processi assistenziali riguardanti patologie sociali secondo protocolli che definiscono le attività del medico generale e i casi di ricorso al livello specialistico ( diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
d – assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
e – sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.);
f – partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. progetti obiettivo) coinvolgenti il medico generale per prestazioni non previste dall’Accordo nazionale;
g – prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall’accordo nazionale all’allegato D), parte “A” e “B”.
2. Gli accordi regionali possono definire linee guida di priorità in merito a:
a – iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, pianificazione familiare, malattie a trasmissione sessuale, cadute dell’anziano, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
b – attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane.
3. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:
a – partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di revisioni tra pari e applicazione di linee guida, così da determinare la eliminazione o la correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
b – svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologie, sulla base di protocolli concordati a livello regionale;
c – attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico generale – specialista – servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa;
d – fornitura di dati sanitari, anche attraverso flussi informativi a fini epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi.
4. Gli accordi regionali devono prevedere la disciplina dell’attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale, con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256 e 17/8/99 n. 368.
Art. 71 – Associazionismo medico.
1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall’articolo 40, tra medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente Accordo.
2. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrare che prefigurano la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell’assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.
3. La sperimentazione delle forme associative, come individuate ai sensi dei precedenti commi, può prevedere:
a) la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
b) la gestione di studi e attività professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;
c) differenti mobilità di erogazione dei compensi;
d) la dislocazione delle sedi e il collegamento tra queste.
4. La sperimentazione delle forme associative é finalizzata anche ad utilizzare l’attività di altri operatori sanitari da parte dell’associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare:
a) assistenza specialistica di base;
b) prestazioni diagnostiche;
c) assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
d) assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
5. L’associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli art. 70 e 72.
Art. 72 – Programmi di attività e livelli di spesa programmati.
1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell’art. 8, lett. f, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati.
2. Agli effetti del presente Accordo e nell’ambito di programmi aziendali e distrettuali concernenti anche il rispetto di limiti tecnici di spesa per micro e macro attività, sono definiti livelli di spesa programmati gli obiettivi da raggiungere secondo scaglionamenti e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, facenti parte di un dettagliato progetto complessivo che costituisce il supporto tecnico-operativo del livello programmato di spesa.
3. I livelli di spesa programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e programmi di attività mirati a perseguire l’appropriatezza e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse.
4. Il rispetto dei livelli di spesa programmati é correlato, secondo il disposto del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni a specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo.
5. Sono individuati livelli di spesa di:
a) primo grado, quando il progetto interessi microattività cliniche o gestionali distrettuali;
b) secondo grado, quando il progetto interessi macroattività cliniche o gestionali distrettuali;
c) terza grado, quando il progetto interessi aree di attività cliniche o gestionali Aziendali.
6. I progetti a livello di spesa programmato devono comunque essere realizzati tenendo conto:
– della spesa storica corrispondente;
– dell’analisi dello spettro di popolazione di riferimento in relazione all’obiettivo proposto;
– dell’analisi delle condizioni socio-geo-morfologiche del territorio;
– della disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo del progetto;
– di un adeguato scaglionamento degli obiettivi intermedi nel percorso di avvicinamento all’obiettivo finale;
– della distinzione delle spese direttamente indotte dai medici di medicina generale e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero;
– dell’effetto derivante da incrementi dei costi indipendenti dalle decisioni dei medici (aumento del costo dei farmaci o introduzione di nuove tecnologie il cui uso appropriato sia opportuno);
– di eventuali altre disposizioni previste dagli Accordi regionali e aziendali.
7. Il progetto a livello di spesa programmato deve prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualità, al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all’interno dei gruppi dai diversi medici aderenti.
8. Gli Accordi regionali o aziendali definiscono la tipologia degli incentivi previsti per i progetti a livello di spesa programmato (disponibilità di beni e servizi, finanziamento delle attività distrettuali, premi parziali per i medici, ecc.) e la loro eventuale articolazione all’interno del progetto.
Art. 73 – Contrattazione.
1. Gli accordi regionali sono stipulati dall’organo competente secondo l’ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale ai sensi dell’art.10, comma 9.
2. La contrattazione per la definizione degli Accordi regionali é attivata entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il Presidente dell’Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli Accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli Accordi regionali non riguardino tutto l’ambito regionale ma una o alcune Aziende, i Direttori Generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono.
4. Eventuali rilievi da parte ordinistica all’Accordo Regionale sono effettuati entro 30 giorni dal suo ricevimento.
5. Le parti firmatarie, esaminati i rilievi mossi da parte ordinistica, riesaminano l’Accordo per le parti contestate ed assumono, ove lo ritengano opportuno, le necessarie modifiche.
6 Gli Accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella Regione per i compiti previsti. In alternativa può essere espressamente prevista, per altre attività, l’adesione volontaria ad iniziative specifiche contenute negli accordi.
7. Gli Accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificità del loro contenuto:
– il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attività concordate;
– l’uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito direttamente dalla Azienda, o mediante rapporti con terzi, o dai melici stessi;
– appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo.
8 Gli Accordi regionali devono prevedere altresì:
a) la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attività distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attività;
b) la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.
Art. 74 – Compensi.
1. Gli Accordi regionali disciplinano le modalità di erogazione e l’ammontare dei compensi, che sono corrisposti in rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme:
a) quota capitaria annuale (es.: rispetto livello di spesa programmata);
b) quota capitaria per caso trattato (es.: anziani piano assistenziale e schede bisogni);
c) a prestazione (es.: prestazioni aggiuntive ulteriori, fornitura dati sanitari);
d) a compenso orario (es.: didattica);
e) a compenso fisso per obiettivo (es.: verifica qualità);
f) rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato).
2 Nelle forme integrate di erogazione dell’attività professionale può essere prevista la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.
3. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l’attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull’assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.
Art. 75 – La contrattazione aziendale.
1. Gli Accordi regionali di cui al presente Capo disciplino anche la materia della contrattazione aziendale, da svolgersi presso il Comitato di cui all’art. 11, definendo le linee guida degli accordi decentrati aziendali, al fine di armonizzare la contrattazione periferica rispetto agli obiettivi generali della programmazione regionale, particolarmente in materia di:
a) ambito di riferimento;
b) tempi di riferimento;
c) obiettivi assistenziali;
d) strumenti operativi;
e) modelli di distrettualizzazione;
f) modelli di VRQ;
g) effetti temporali.
Art. 76 – Condizioni disagiate di attività professionale.
Nell’ambito degli Accordi regionali di cui al presente Capo possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale, quali, ad esempio, la frammentazione degli insediamenti abitativi nell’ambito territoriale, l’onerosità dei locali di studio, le difficoltà di percorrenza nei tragitti per le attività domiciliari.
(3/5. Continua)
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