DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ – Artt. 20-44

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272

“Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta” (G.U. 2.10.2000 n. 230, S.O. n.165/L)
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Capo I – Principi generali (3° parte)

Art. 20 – Requisiti e apertura degli studi medici
Lo studio del pediatra di famiglia é considerato presidio del SSN e concorre, quale bene strumentale e professionale del pediatra al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziale convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata. Lo studio del pediatra di famiglia é uno studio professionale privato che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi:
1. Ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata. Lo studio deve possedere i requisiti previsti dai commi seguenti.
2. Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della pediatria, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate e deve comunque essere in regola con le norme nazionali e regionali in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro fatte salve le autorizzazioni già concesse.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione.
4. Se lo studio é ubicato presso strutture adibite ad attività sanitarie accreditate o non mediche, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi, salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell’assistenza.
6. Il suddetto orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all’ingresso dello studio medico; eventuali variazioni al rapporto sopra indicato devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate alla Azienda.
7. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
8. La chiusura di un ambulatorio già operante nell’ambito può avvenire solo previa autorizzazione dell’Azienda.
9. L’apertura di un eventuale secondo studio in un comune diverso da quello di iscrizione, purché nello stesso ambito territoriale di scelta, può essere autorizzato dalla Azienda, sentito il parere del Comitato ex art. 11, solo in presenza di obiettive ed effettive esigenze assistenziali e nel rispetto del comma 5 del presente articolo per quanto riguarda l’apertura del primo studio. L’Azienda deve dare risposta all’eventuale richiesta entro 60 giorni. Trascorso tale termine senza che l’ASL motivi l’eventuale parere negativo, la richiesta si intende accettata.
Art. 21 – Sostituzioni
1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi.
2. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede a trasferire al collega le competenze dovute sulla base dei parametri di cui all’allegato F; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei convenzionati di cui all’art. 2 del presente Accordo.
3. Oltre il 30° giorno consecutivo di sostituzione il sostituto é pagato in funzione della sua fascia di anzianità di specializzazione.
4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata da medico pediatra, sia svolta da un medico sprovvisto di specializzazione, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.
5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all’art. 2, e secondo l’ordine della stessa, interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell’ambito di iscrizione del medico sostituito.
6. Non é consentito al sostituto durante la sostituzione acquisire scelte del medico sostituito.
7. Tranne che per i motivi di cui all’art. 5, comma 1, 2 e 3 del presente Accordo e per mandato parlamentare o equiparato, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a sei mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 11 si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto.
8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati.
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia, variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
10. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del medico nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali.
11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico deceduto avesse già nominato un suo sostituto, lo stesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto fino all’eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo non superiore ai sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Art.22 – Incarichi provvisori
1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri in grado di acquisire le scelte disponibili, la Azienda può conferire ad un medico iscritto nella graduatoria regionale vigente, con priorità ai residenti nell’ambito della Azienda USL, un incarico temporaneo, fino ad un massimo di 180 gg. Tale incarico cessa nel momento in cui viene individuato, il medico avente diritto all’inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi della sua fascia di anzianità.
2. Al pediatra incaricato possono essere attribuite nuove scelte di minori, limitatamente alla durata dell’incarico.
Art. 23 – Massimale di scelte e sue limitazioni
1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità. Tale limite può essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 7 e 9, comunque in misura non superiore a 880 unità.
2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli già titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 349/1978, conservano in deroga al massimale tale possibilità personale nel limite massimo di 1000 scelte. La quota individuale di cui sopra viene meno nelle ipotesi in cui il pediatra, svolga attività compatibili. L’eventuale cessazione di tale attività non dà titolo al ripristino della quota individuale.
3. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale fino ad un valore minimo pari a 600 scelte. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione.
4. I pediatri autolimitati che alla data di entrata in vigore del presente Accordo abbiano un massimale di scelte inferiore a 600 devono entro 90 gg., riportarlo al suddetto valore.
Fatta salva diversa valutazione dell’Azienda, il massimale derivante da autolimitazione non é modificabile prima di due anni dalla data di decorrenza dell’autolimitazione.
5. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.
6. Ai pediatri che fruiscono della norma di cui all’art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, é consentita la reiscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale, di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla organizzazione sanitaria, così come disposto dal precedente articolo 17.
7. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell’art.27, é consentita l’attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale.
8. La scelta relativa agli appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale.
9. Le scelte temporanee relative ad assistiti extra-comunitari possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale individuale.
10. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.
11. Eventuali deroghe al massimale di cui al comma 1 potranno essere autorizzate, con riferimento a singoli pediatri in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dall’Azienda sentito il Comitato ex art. 11.
Art. 24 – Scelta del pediatra
1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull’elemento fiducia.
2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all’atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio Sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell’elenco riferito all’ambito territoriale in cui é compresa la residenza dell’avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.
3. L’Azienda, nei punti di scelta e revoca, per facilitare la scelta del medico da parte dei cittadini, espone un elenco nominativo dei pediatri che possono acquisire scelte indicando a fianco di ciascun nominativo:
– ubicazione dell’ambulatorio con i relativi orari e la parte di orario destinato alle visite su appuntamento;
– eventuale adesione alla pediatria di gruppo o a forme di associazionismo.
4. Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
5. Le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all’art. 18.
L’elenco si intende attivato con l’iscrizione del primo pediatra.
6. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente le scelte possono essere attribuite a:
a) pediatri iscritti nell’elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalità di cui al comma 7 anche oltre il massimale;
b) nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale.
7. Le scelte di cui al comma 6 vengono iscritte in separato elenco.
Qualora venga inserito un pediatra l’Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell’elenco e al medico che li assiste, l’obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono.
8. Con l’inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno più attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale.
9. La Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 11 e acquisita l’accettazione del medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell’ambito territoriale in cui l’assistito é residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza.
10. La scelta per i residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell’anno, ed é tacitamente rinnovata.
11. Per i minori non residenti la scelta é a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra dell’Azienda USL di provenienza del minore. La scelta é espressamente rinnovabile.
Art. 25 – Revoca e ricusazione della scelta
1. L’assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda.
Contemporaneamente alla revoca l’assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
2. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito, può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda.
Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs 502/92 e successive modificazioni tra cui assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16^ giorno successivo alla sua comunicazione.
Non é consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico in condizione di acquisire le scelte, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte dell’Azienda.
Art.26 – Revoche di Ufficio
1. La revoca della scelta da operarsi d’ufficio per morte dell’assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L’Azienda U.S.L. é tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall’evento fermo restando che gli effetti economici della revoca decorrono dalla data del decesso.
2. In caso di trasferimento di residenza l’Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all’Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende USL, che aggiornano l’archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d’ufficio. In ambito regionale vengono definiti modi e tempi per la disciplina delle revoche d’ufficio nell’ambito della stessa azienda e tra aziende limitrofe.
3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di pediatri diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
4. La revoca della scelta da operarsi d’ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di età é comunicata in tempo utile, alla famiglia dell’assistito, che prima di tale data può richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per particolari situazioni valutate dall’Azienda, sentito il Comitato ex art. 11, su richiesta del genitore e ciò fino e non oltre il 16° anno di età. Tali richieste sono soggette all’approvazione del pediatra interessato.
Art. 27 – Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici
1. Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo, a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese.
2. Il rateo mensile é frazionabile in ragione del numero dei giorni in cui é composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra e da cancellazione o sospensione del pediatra dall’elenco.
3. La cessazione per sopraggiunti limiti di età da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell’età prevista.
4. Per i nuovi nati gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della prima prestazione erogata dal pediatra in regime convenzionale e da questi attestata mediante idonea dichiarazione da consegnare al competente ufficio al momento della effettuazione della prima scelta. In ogni caso la data della decorrenza degli effetti economici non può essere anteriore a 90 giorni antecedenti la scelta.
Art. 28 – Elenchi nominativi e variazioni mensili
1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai pediatri l’elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.
2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente.
3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.
Art. 29 – Compiti del pediatra con compenso a quota fissa
1. I compiti del pediatra remunerati con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, sono rivolti alla tutela globale del bambino.
2. L’attività del pediatra di famiglia viene espletata durante l’arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità assistenziale di cui all’art. 43, e comprende i seguenti compiti remunerati a quota fissa:
a) la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita del bambino, con il supporto attivo delle unità ospedaliere e distrettuali per una tempestiva scelta del pediatra, fatti salvi specifici progetti di dimissione precoce e/o protetta;
b) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo, diagnostico e terapeutico di cui all’art. 31, ivi comprese le prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche;
c) il consulto con lo specialista, di cui all’art. 32, in sede ambulatoriale o domiciliare;
d) l’accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell’art. 33, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del pediatra di fiducia;
e) le certificazioni ai fini della ammissione agli asili nido e della riammissione alla scuola materna, alla scuola dell’obbligo e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell’astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
f) la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l’Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l’età evolutiva e a quanto previsto dagli Accordi Regionali;
g) la certificazione di stato di buona salute per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettere a) e c) nell’ambito scolastico, a seguito di richiesta dell’autorità scolastica competente (vedi all. H);
h) richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero e di cure termali.
3. Sono inoltre compiti del pediatra di libera scelta:
a) l’adesione alla sperimentazione della équipe territoriale di cui all’art 14 ter la cui partecipazione é regolata dagli accordi regionali o aziendali;
b) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del SSN nonché del corretto uso del farmaco nell’ambito della quotidiana attività assistenziale, fatta salva la partecipazione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti delle famiglie dei minori anche attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare l’osservanza del comportamento e degli stili di vita con particolare riferimento all’educazione alimentare e all’attività motoria;
c) osservanza e rilevazioni di reazioni indesiderate post-vaccinali;
d) gli standard minimi di studio previsti dal presente Accordo;
e) un bilancio di salute entro l’età di esclusiva;
f) l’adesione ai programmi di attività e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e aziendale con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità di attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.
Art. 30 – Compiti del pediatra con compenso a quota variabile
1. Il pediatra, in attuazione all’art. 8 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l’età evolutiva, svolge – oltre ai compiti indicati dall’articolo precedente – compiti anch’essi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni ed attività rese e regolamentate a livello regionale.
I compiti di cui al presente articolo sono:
a) assistenza al bambino con patologia cronica da realizzarsi in forma integrata con l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento, se necessario, con l’assistenza sociale, secondo l’allegato E, e da effettuarsi sulla base di concordati programmi di assistenza, al domicilio del bambino;
b) l’eventuale esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate con le modalità previste dall’allegato B;
c) assistenza programmata al domicilio dell’assistito (all. E);
d) assistenza programmata nelle strutture residenziali e nelle collettività, sulla base degli accordi regionali previsti dall’art. 48;
e) le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato B;
f) assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all’art. 48 (vedasi anche l’allegato G);
g) visite occasionali secondo l’art. 39;
h) collaborazione informatica di cui all’art. 41, comma 4;
i) potenziamento dello studio con personale dipendente di cui all’art. 41, comma 6;
j) l’esecuzione di eventuali screening, sulla base di programmi regionali e aziendali;
k) partecipazione alle forme associative secondo la programmazione regionale.
Art. 31 – Visite ambulatoriali e domiciliari
1. L’attività medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio del paziente.
2. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell’ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
3. L’attività ambulatoriale, da garantirsi comunque nell’arco dei cinque giorni settimanali, salvo i casi d’urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.
4. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili.
5. Nelle giornate di sabato il medico non é tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma esegue le visite richieste entro le ore 10.00 dello stesso giorno.
6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l’obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
7. La richiesta di prestazione urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
Art. 32 – Consulto con lo specialista
1 . Il consulto può essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso le strutture pubbliche o private accreditate presenti nell’ambito territoriale della Azienda del paziente.
3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.
4. Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della strutture pubbliche o private accreditate.
Art. 33 – Accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero
1. I Direttori sanitari delle strutture pubbliche o private adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare l’accesso del pediatra di famiglia ai luoghi di cura della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente e il rapporto di collaborazione tra i pediatri del luogo di cura ed gli specialisti pediatri convenzionati.
In particolare il Direttore sanitario deve garantire che il pediatra di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell’iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l’assistenza domiciliare.
2. In ogni caso il pediatra di famiglia nell’interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti i presidi pubblici o privati accreditati anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
Art. 34 – Prescrizione farmaceutica e modulario
1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 10, della legge 24.12.93 n. 537 e dalla successiva normativa concernente i medicinali erogabili con oneri a carico del SSN.
2. Il pediatra può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
3. Le parti firmatarie del presente Accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure idonee a snellire gli adempimenti del pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
Le sperimentazioni potranno riguardare anche la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia.
4. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/88 il pediatra annota il diritto dell’esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno all’esenzione e di quant’altro necessario legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati sono definite con accordi regionali.
5. Il diritto all’esenzione del ticket é regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione é attestata dalla Azienda ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all’anno da parte del pediatra alla Azienda. L’erogazione ed il relativo eventuale frazionamento é disposto dalla Azienda secondo proprie modalità organizzative.
Art. 35 – Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali
1. Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
2. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall’art. 32.
3. Il pediatra può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.
4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l’indicazione “al pediatra curante”, suggerendo la terapia e segnalando l’eventuale utilità di successivi controlli specialistici.
5. Le Regioni possono definire modalità organizzative che consentano allo specialista, qualora questi ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, di formulare direttamente le relative richieste.
6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche o private accreditate, senza la richiesta del pediatra curante, alle seguenti attività: odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.
7. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.
8. Il modulario di cui all’art. 34 é utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime é consentita nei limiti di legge la multi proposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante.
9. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti le Regioni emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista dipendente o convenzionato di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al pediatra di base.
10. Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate anche al fine dell’applicazione degli accordi relativi al rispetto dei livelli di spesa programmati.
Art. 36 – Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della azienda usl
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l’organizzazione dell’assistenza pediatrica di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
3. Eventuali divergenze interpretative vengono rimesse al Comitato di cui all’art. 11.
Art. 37 – Interventi socio-assistenziali
1. Il pediatra di fiducia, sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell’assistito, del contesto familiare, delle condizioni sociali ed economiche, segnata, ove lo ritenga necessario, ai servizi sociali dell’Azienda l’esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.
Art. 38 – Collegamento con i servizi di continuità assistenziale
1. Il Pediatra di famiglia, secondo scienza e coscienza, valuta l’opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell’esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuità assistenziale.
Art. 39 – Visite occasionali
1. I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti. Tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità assistenziale e per l’assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera in favore dei soggetti in età pediatrica che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all’opera del pediatra. Il pediatra é tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell’assistito.
2. Le visite di cui al comma 1 sono compensate direttamente dall’assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:
– visita ambulatoriale L.50.000
– visita domiciliare L.70.000
3. Al pediatra convenzionato, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni indicando gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell’avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
4. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle Aziende.
Art. 40 – Libera professione
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 2, al di fuori delle modalità e dei compiti previsti dal presente Accordo nonché dagli accordi regionali ed aziendali relativi all’ambito di iscrizione del pediatra, al pediatra iscritto negli elenchi é consentito svolgere attività di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei pediatri eventualmente operanti nella medesima forma associativa, purché questo non comporti pregiudizio o interferenze con l’attività convenzionata.
2. Si definisce “attività libero professionale occasionale” quella esercitata occasionalmente in favore del cittadino e su richiesta dello stesso.
3. Si definisce “attività libero professionale strutturata” quella erogata in forma organizzata, coordinata e continuata che comporta un impegno orario settimanale definito e costante.
4. Il pediatra che eserciti libera professione strutturata é tenuto a comunicare entro 30 gg. dal suo avvio le modalità di esercizio dell’attività libero professionale, gli orari relativi, l’ubicazione dello studio e quanto altro necessario a consentire la verifica da parte della A.S.L..
5. Il pediatra é tenuto a comunicare eventuali variazioni di esercizio dell’attività.
6. Il pediatra convenzionato é tenuto a informare preliminarmente il legale rappresentante dell’assistito della possibilità di fruire di prestazioni analoghe a carico del SSN presso le strutture pubbliche e/o private accreditate.
7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 2, i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti per le categorie di seguito specificate:
a) prestazioni non comprese nel presente Accordo o negli accordi regionali o aziendali, relativi all’ambito regionale o aziendale di iscrizione del pediatra;
b) prestazioni richieste e prestate nelle fasce notturne, prefestive e festive.
8. L’attività specialistica non pediatrica eventualmente svolta dal pediatra nei confronti dei propri assistiti non può essere considerata libera professione se inquadrabile nelle normali visite ambulatoriali anche se mirata a particolari organi od apparati.
9. Ai pediatri che non esercitano attività libero professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti é riconosciuto il diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivanti previsti dal presente Accordo.
Art. 41 – Trattamento economico
1. Premesso che il “Programma delle attività territoriali” comprende, come previsto dall’art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche, anche l’erogazione della pediatria di libera scelta e specifica le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei pediatri convenzionati, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in:
a) quota fissa capitaria, per quanto stabilito all’art. 29;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale, regionale e aziendale;
c) quota variabile in considerazione dei compensi funzionali alla realizzazione della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale stabiliti:
– dal presente Accordo: prestazioni aggiuntive di cui all’allegato “B”, all’assistenza programmata di cui all’allegato “E”;
– dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, “Progetto salute infanzia” di cui all’allegato “L” e ulteriori attività o prestazioni richieste dalle Aziende.
2. Le Regioni, mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono concordare, nell’ambito della quota variabile di cui alle lettere b) e c) e con le procedure di cui al Capo II, livelli assistenziali aggiuntivi, programmi e progetti avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali, ivi comprese le forme associative.
A) QUOTA FISSA CAPITARIA
Ai pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di libera scelta che svolgono compiti di assistenza primaria é corrisposto, per ciascun assistibile in carico, un compenso forfettario annuo come dalla seguente tabella:
A1) QUOTA FISSA PER I PRIMI 250 ASSISTITI
ANZIANITÀ DI SPECIALIZZAZIONE DEL PEDIATRA 1-1-1999 1-1-2000
DA 0 A 2 ANNI 156.476 158.668
OLTRE 2 FINO A 9 ANNI 163.998 166.294
OLTRE 9 FINO A 16 ANNI 171.518 173.919
OLTRE 16 FINO A 23 ANNI 179.031 181.538
OLTRE 23 ANNI 186.543 189.155
QUOTA FISSA PER I SUCCESSIVI (DAL 251° ASSISTITO)
ANZIANITÀ DI SPECIALIZZAZIONE DEL PEDIATRA 1.1.99 1.1.2000
DA 0 A 2 ANNI 121.839 123.545
OLTRE 2 FINO A 9 ANNI 129.364 131.176
OLTRE 9 FINO A 16 ANNI 136.885 138.801
OLTRE 16 FINO A 23 ANNI 144.396 146.418
OLTRE 23 ANNI 151.909 154.036
A2 – COMPENSO AGGIUNTIVO
Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di base sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al la lettera F) dell’art. 29 D.P.R 315/90. Il compenso, nella misura corrisposta al 31.12.1997, é incrementato dall’1.1.99 del 2,3% e dall’1.1.2000 del 1,4%, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base dell’importo rivalutato con la percentuale precedente. Nulla é dovuto a titolo di compenso aggiuntivo oltre il massimale individuale.
A3 – QUOTE EX RT. 29, COMMA 3
Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria é corrisposta con decorrenza 1.1.2000:
a) una ulteriore quota capitaria annuale di Lire 8.000 per assistito per gli obblighi e lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 29, comma 3 lettere da a) a e);
b) una ulteriore quota capitaria annuale di Lire 4.000 per assistito per la partecipazione ai programmi di qui all’art. 29, comma 3, lettera f).
3. Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo, per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta al 15% dei pediatri un compenso accessorio mensile di Lire 1.000.000.
4. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo ai pediatri, nella misura massima del 40% a livello regionale, che assicurano nel proprio studio mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche é corrisposta un’indennità forfetaria mensile di lire 150.000.
Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e l’elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell’andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell’assistenza.
5. A decorrere dallo 01.01.1999 e fino al 31.12.1999 la indennità di collaborazione informatica corrisposta ai sensi del D.P.R. n. 613/96, é di lire. 102.300 mensili. A decorrere dallo 01.01.2000 e fino alla data di pubblicazione del presente Accordo, é di lire 103.750.
6. Ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 10% degli assistiti nell’ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, é corrisposta, con decorrenza 01.01.2000, un’indennità annua nella misura di lire 10.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l’ammontare dell’indennità spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l’eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. Per il periodo dallo 01.01.1999 al 31.12.1999 sull’indennità già percepita ai sensi dell’art. 43 comma 3, lettera L) del D.P.R 21.10.96, n. 613 é corrisposto un importo annuale di Lire 103 per assistito.
7. A decorrere dall’1.1.2000, ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 30% degli assistiti nell’ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12, che svolgono la propria attività sotto forma di pediatria in associazione ai sensi dell’art. 53, del presente Accordo é corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Lire 6.000.
8. A decorrere dall’1.1.2000, ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli assistiti nell’ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12, che svolgono la propria attività sotto forma di pediatria di gruppo e ai sensi dell’art 52, del presente Accordo é corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Lire 7.000.
9. Ferma restando l’entità complessiva del finanziamento regionale, relativa ai compensi di cui ai commi 3, 4, 6, 7 e 8, le Regioni possono, sulla base di specifiche esigenze locali, modificare gli importi e/o le percentuali previste dai commi già citati, previo intesa con le Organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 10.
10. I compensi di cui alla lettera A) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 4 e 6 sono versati annualmente.
11. Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianità di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volte all’anno il 1 gennaio dell’anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell’anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
Art. 42 – Contributi previdenziali e per l’assicurazione di malattia
1. Per i pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2o comma del punto 6 dell’art. 9 della legge 29 giugno 77, n. 349, pari al 13% su tutti i compensi previsti dal presente Accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali, di cui l’8,125 % a carico dell’Azienda e il 4,875% a carico del medico.
2. I contributi devono essere versati dall’ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l’indicazione dei pediatri a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
3. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia é posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) dei compensi relativi ai punti del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all’E.N.P.A.M. il contributo per l’assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell’Accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.
Art. 43 – Continuità assistenziale
1. Al fine di garantire la continuità assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche, si stabilisce che la continuità assistenziale e l’assistenza ai turisti disciplinata dal Capo III dell’Accordo Nazionale per la medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.
2. Gli accordi regionali possono prevedere, d’intesa con le OO.SS. dell’area pediatrica, la partecipazione dei pediatri convenzionati disponibili e, inclusi nella graduatoria regionale nelle attività di continuità assistenziale e di assistenza ai turisti.
3. Al fine di assicurare il completamento e l’integrazione dell’assistenza primaria pediatrica, la continuità assistenziale può essere garantita da appositi servizi nel cui ambito possono partecipare su base volontaria e con accordi da definire a livello regionale e/o aziendale anche pediatri di libera scelta convenzionati e pediatri inclusi nella graduatoria regionale pediatrica.
Forme di continuità assistenziale possono comunque essere concordate a livello regionale e/o aziendale ed effettuate da gruppi od associazioni di pediatri convenzionati.
Art. 44 – Assistenza a bambini con patologia cronica
1. L’assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti modalità:
– assistenza domiciliare integrata (vedi allegato E)
– assistenza domiciliare programmata (vedi allegato E)
– assistenza ambulatoriale programmata ai sensi dell’art. 49 (vedi allegato E bis).
2. Le Aziende USL dalla data di pubblicazione del presente Accordo destinano agli istituti indicati al comma 1 del presente articolo, una somma non superiore al 20% delle retribuzioni mensili di tutti i pediatri convenzionati.

(3/4. Continua)

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