Il regolamento sulle supplenze temporanee
D.M. 25.5.2000 n. 201: “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124” (G.U. 20.7.2000 n. 168)
Art. 1.
Disponibilità di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.
2. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 2; per l’attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.
3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
4. L’individuazione del destinatario della supplenza é operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:
per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
Art. 2.
Graduatorie permanenti
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato “regolamento sulle graduatorie permanenti”.
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza é conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento nella graduatoria permanente é finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell’attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 3.
Conferimento delle supplenze a livello provinciale
1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni e di evitare che il conferimento di più supplenze allo stesso docente comporti interruzioni dell’attività didattica, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell’ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:
a) rilevanza economica del contratto;
b) sede;
c) graduatorie di insegnamento preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l’ordine di priorità di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l’ordine di priorità indicato.
3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti.
4. L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.
Art. 4.
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento é conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Art. 5.
Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue:
prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui é riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui é riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).
5. Le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della seconda e terza fascia hanno validità triennale.
6. L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di dieci circoli didattici.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.
9. Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.
10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 6, da:
a) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previsto;
b) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;
c) coloro che già figurano nelle graduatorie di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;
d) coloro che non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in nessuna provincia.
11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in coda all’ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati fra loro secondo l’automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).
13. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le graduatorie di istituto é ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all’albo della scuola, all’organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo.
Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 6.
Graduatorie di istituto per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media
1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media la graduatoria di istituto viene costituita secondo i criteri generali indicati nell’articolo 5 e composta come segue:
prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media;
seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media;
terza fascia: comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell’articolo 10 del decreto ministeriale 6 agosto 1999.
2. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi in graduatoria d’istituto secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.
3. In prima applicazione del presente regolamento, per l’anno scolastico 2000/2001, alla terza fascia si accede con il possesso del diploma specifico di conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 1996. La valutazione dei titoli artistici viene effettuata dalle medesime commissioni costituite presso i provveditorati agli studi per la compilazione delle graduatorie permanenti.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 5, in quanto compatibili.
Art. 7.
Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto
1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 3;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
5. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
6. Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all’interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non é superiore a quindici giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d’istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge.
8. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
Art. 8.
Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
1. L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti:
a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico successivo;
b) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
b) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
2. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.
3. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.
Art. 9.
Disposizioni finali e di rinvio
1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l’attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
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Allegato A)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.
A) Titoli di studio d’accesso
1) Al titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione é attribuito il seguente punteggio: punti 12 più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 più ulteriori punti 4 se il titolo di studio é stato conseguito con il massimo dei voti.
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.
Nelle graduatorie di scuola materna e elementare é assegnato un punteggio ulteriore di 30 punti per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest’ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).
Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.
Nei casi in cui il titolo d’accesso é costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.
Nei casi in cui il titolo di accesso principale é costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.
Ai titoli conseguiti all’estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.
Per le classi di concorso per le quali é previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l’altro titolo non é oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.
B) Titoli specifici di abilitazione e idoneità
1) Per il possesso dell’abilitazione o dell’idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36.
Nel predetto limite vengono attribuiti – prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente é stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell’elenco degli abilitati – i seguenti punti:
punti 12 per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59;
punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
punti 36 per il punteggio da 96 a 100.
I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
É equiparata al superamento di concorso l’inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
Si valuta una sola abilitazione o idoneità.
2) in aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l’abilitazione o l’idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30.
Parimenti se l’abilitazione é stata conseguita presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.
Il punteggio ulteriore di cui al presente punto é attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.
3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell’Unione europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che, pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella.
C) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici.
1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati a sensi del precedente punto B):
punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.
2) Limitatamente ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese. spagnolo tedesco):
punti 6 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 é alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
D) Altri titoli culturali e professionali
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12:
1) diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n, 970, ovvero considerati validi dall’articolo 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: punti 3;
2) dottorato di ricerca: punti 4 per ogni anno di durata legale del corso;
3) per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall’ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati: punti 1,5 per ogni anno di durata legale del corso;
4) per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio nazionale delle ricerche: punti 1,5 per ogni anno di durata della borsa di studio.
I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell’eventuale esame finale.
E) Titoli di servizio
1) Prima fascia: servizio specifico.
Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali statali:
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
2) Seconda fascia: servizio non specifico.
Per il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1):
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
3) Terza fascia: altre attività di insegnamento.
Per ogni altra attività d’insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:
a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1);
b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
c) istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
d) accademie;
e) conservatori;
f) scuole presso amministrazioni statali;
g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni:
punti 0,50 (fino ad una massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).
Note al punto E) titoli di servizio
1. Ai fini dell’applicazione della presente tabella il servizio valutabile é quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali é esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni é computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
2. Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero, con atto di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, é valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
3. Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali é valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
4 Il servizio di insegnamento effettuato all’estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, é valutato come servizio di seconda fascia.
5. Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana é valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia.
6. Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell’insegnamento della religione cattolica é valutato come servizio di seconda fascia.
7. Il servizio di insegnamento non di ruolo é valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge.
8. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici é valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui é conferita la predetta nomina.
9. I servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia.
10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo.
Ferma la predetta condizione, il servizio militare é valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.
Il periodo di servizio militare é interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico.
11. Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria é valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui é derivata la posizione utile per l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; é valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie.
12. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, é valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all’articolo 325 del decreto legislativo n. 297/1994.
13. I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come servizi di terza fascia.
14. Il servizio prestato in qualità di istitutore é valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento.
Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) é valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore.
15. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti é effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all’ordinamento vigente.
17. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.
18. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
______________
Note:
I) L’art. 4 della legge 124/99, che prevede il regolamento
II) L’art. 1 c. 72 e 78 della legge 662/96
III) Gli artt. 14 e 15 DPR 275/99
I) Il regolamento è stato adottato, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” (G.U. 10 maggio 1999 n. 107):
“Art. 4 (Supplenze) – 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’art. 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all’onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell’ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta é attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si é inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all’insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee é consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all’art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle accademie e dei conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico”.
II) La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, reca: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. Si riportano i commi 72 e 78 dell’art. 1 della predetta legge:
“c. 72. I provveditori agli studi, sulla base dell’organico complessivo fissato al comma 71, determinano, l’organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l’integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali nonché alla diffusione dell’insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall’utenza. É garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all’art. 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l’organizzazione dell’attività didattica, ivi compresi l’insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, – la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell’ambito dello stesso plesso scolastico.
É abrogato il comma 5 dell’art. 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″.
“c. 78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico; alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie”.
III) Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 152/L, reca “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Si riportano gli articoli 14 e 15:
“Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche). – 1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’art. 15 e a quelle di cui all’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell’art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera di cui all’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabili di cui all’art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell’attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all’utenza un’ efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento. culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli artt. 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
“Art. 15 (Competenze escluse). – 1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio é legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di Istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’art. 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario”.
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