D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271
“Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni” (G.U. 2.10.2000 n. 230, S.O. n.165/L)
(1/2)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che per i medici specialisti ambulatoriali interni, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il provvedimento n. 706 del 18 giugno 1999 della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che é stato stipulato, in data 9 marzo 2000, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti ambulatoriali interni, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati S.U.M.A.I. e C.I.S.L. medici;
Visto il parere n. 106/1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 maggio 2000;
Considerato che i rilievi espressi dal Consiglio di Stato appaiono superabili, anche alla luce dei provvedimenti di attuazione della delega di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1
1. É reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni stipulato in data 9 marzo 2000 ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
VERONESI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 10
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI 09/03/2000 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E DEL COMMA 8 DELL’ART. 8 DEL D. LEGISLATIVO N. 502/92, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LEGISLATIVO N. 517/93 E DAL D. LEGISLATIVO N. 229/99
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
Area dell’attività specialistica-distrettuale
1. Nell’ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Nazionale demanda al livello dell’assistenza specialistica distrettuale”, tra l’altro, il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l’assistenza medica dì base e di apporto e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
2. In tale quadro, attraverso il rapporto convenzionale previsto dall’art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all’Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell’assistenza primaria attraverso il coordinamento con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare nel distretto, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. a) e b), dell’art. 3 quinquies del D.L.vo 229/99, e presso le strutture accreditate ospedaliere ed extraospedaliere per l’espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi 3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel processo di razionalizzazione del S.S.N. realizzato – attraverso i decreti legislativi nn. 502/92, 517/93 e n. 229/99 – con modifiche della legge n. 833/78 finalizzate a garantire ai cittadini un sistema sanitario caratterizzato dall’equità ma anche dall’efficienza operativa e dall’efficacia dei risultati, il medico specialista ambulatoriale partecipa al rinnovamento del sistema sanitario assicurando:
– un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attività delle strutture operative delle Aziende sanitarie;
– la disponibilità a concorrere attivamente al decentramento dell’offerta di prestazioni specialistiche dai tradizionali presidii ai distretti territoriali;
– un’ attività flessibile per la pluralità dei servizi, delle sedi di lavoro e la variabilità degli orari;
– un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore dell’utenza e del S.S.N.
4. Il livello dell’assistenza specialistica territoriale risponde in ogni branca specialistica alla domanda dell’utenza in modo tale da partecipare al processo di deospedalizzazione dell’assistenza contribuendo alla umanizzazione del rapporto assistenziale, al mantenimento del paziente nel proprio luogo di vita e alla eliminazione degli sprechi.
5. Il medico specialista ambulatoriale é parte nel “Patto di solidarietà per la salute “promosso dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1998 – 2000, approvato con il D.P.R. 23 luglio 1998, mettendo a disposizione le proprie specificità professionali e le proprie competenze a favore delle istituzioni e dei cittadini.
6. La flessibilità e la territorialità dell’impegno specialistico, come aspetti caratteristici del rapporto di lavoro disciplinato dal presente accordo, divengono strumenti incisivi per abbattere, insieme agli altri operatori sanitari, le “disuguaglianze nei confronti della salute” per quanto riguarda, in particolare, l’accesso ai sistemi di cura.
7. Nell’ambito del “Progetto nazionale per la salute 1 specialista ambulatoriale svolge un forte ruolo nel perseguire con le Regioni e le Aziende sanitarie i cinque obiettivi prioritari indicati dal “Piano”. Infatti la peculiare diffusione della sua presenza a livello distrettuale garantisce il supporto specialistico alle iniziative dirette a promuovere comportamenti e stili di vita per la salute a contrastare le principali patologie, a migliorare il contesto ambientale, a rafforzare la salute dei soggetti deboli e a portare la sanità italiana in Europa. In tale contesto si evidenzia la necessità di far fronte alle diverse esigenze delle Regioni e delle Aziende sanitarie prevedendo la stipula di accordi integrativi regionali e aziendali con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative tali da assicurare una migliore corrispondenza della offerta di prestazioni e di attività specialistica alla relativa domanda avanzata dai cittadini, come singole persone o come appartenenti alla comunità locale.
8. Nel macrolivello distrettuale lo specialista ambulatoriale conferisce al distretto la peculiare identità multiprofessionale caratterizzata dalla contemporanea offerta di prestazioni di base estese alle prestazioni specialistiche in un sistema integrato di tutte le attività sanitarie extraospedaliere.
9. L’attività dello specialista ambulatoriale nei distretti contribuisce a realizzare a favore del cittadino:
– la presenza di un’offerta, appropriata, qualificata e continuativa di prestazioni specialistiche, eseguibili anche a domicilio;
– la riduzione dei tempi di attesa in modo da garantire la risposta in tempi che ne assicurino l’utilità;
– la minimizzazione dei costi indiretti per l’accesso ai servizi.
Art. 1 – Campo di applicazione
1. Il Presente Accordo regola, ai sensi dell’art. 48 della legge n.833/78 e in forza dell’art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92 come modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 517/93 e n. 229/99, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell’ambito dei Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Aziende e i medici specialisti e gli odontoiatri – di seguito denominati specialisti – per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione.
2. Gli specialisti ambulatoriali erogano, all’interno del macro livello “Assistenza sanitaria distrettuale” previsto dal Piano sanitario nazionale 1998 – 2000, l’assistenza specialistica ambulatoriale in modo coordinato ed integrato con tutte le attività di assistenza sanitaria di carattere extra-ospedaliero. In tale contesto gli specialisti ambulatoriali concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza che il S.S.N. é tenuto ad assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale alla totalità dei cittadini e che vengono definiti dai Piani sanitari regionali e dai programmi attuativi delle Aziende sanitarie.
3. Il rapporto con il S.S.N. é da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attività in più posti di lavoro e/o in più Aziende.
4. Ai medici specialisti di cui al comma 1 é riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici della Azienda anche secondo criteri dipartimentali.
5. Sono altresì previste forme di coordinamento funzionale della branca specialistica, anche per esigenze connesse all’integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento nonché per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale.
6. Le Aziende, nell’ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, di specialisti di cui al presente Accordo, utilizzando il numero complessivo di ore di attività formalmente deliberate nell’ambito regionale alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo.
7. Le Aziende garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
8. I conseguenti provvedimenti che le Aziende adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all’art. 12.
Art. 2 – Incompatibilità
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall’art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n. 412, non é compatibile il medico che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercito professionale;
b) svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servito Sanitario Nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. L’Azienda può comunque autorizzare lo specialista operante in branche chirurgiche all’esercizio Professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate qualora non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica;
f) svolga attività fiscali concomitanti per la stessa Azienda;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 119 dei 23 marzo 1988 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.L.vo n. 502/92 così, come modificato dal D.L.vo n. 513/93 e dal D.L.vo n. 229/99;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il Servizio – Sanitario Nazionale a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni o accreditate ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n.229/99;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le Aziende per l’esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e dell’art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;
l) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell’8 giugno 1987 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8 D.L.vo n. 502/92 così come modificato dal D.L.vo n. 517 e dal D.L.vo n. 229/99.
2. Il verificarsi, nel corso dell’incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 8, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell’incarico.
3. Il provvedimento di revoca dell’incarico é adottato dalla Azienda, sentiti il Comitato di cui all’art. 11 e lo specialista interessato.
Art. 3 – Massimale orario e limitazioni
1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare le 38 ore settimanali ed é espletabile presso più posti di lavoro e/o più Aziende o altre istituzioni pubbliche.
2. Ai fini dell’applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale di cui all’art. 11 tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, l’orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda e dell’anzianità dell’incarico ambulatoriale.
3. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell’orario e del Conferimento dei nuovi incarichi, le Aziende ne danno comunicatone entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all’art. 11, indicandone la decorrenza.
4. Il Comitato di cui all’art. 11, qualora accerti situazioni di irregolarità ha l’obbligo di informare le Aziende interessate affinché sentito lo specialista, l’orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
5. Il Comitato di cui all’art. 11, qualora accerti situazioni non conformi alle norme formula alle Aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente Accordo.
Art. 4 – Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità
1. Al fine di adeguare maggiormente l’offerta di prestazioni o attività specialistiche alla domanda dell’utenza, le Aziende, fermo restando il mantenimento dell’orario complessivo di incarico dello specialista, possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa dell’orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilità interaziendale.
2. La flessibilità operativa dell’orario di servizio in ambito aziendale può riguardare:
a) modificazioni dei turni orari di attività nell’ambito dello stesso presidio;
b) concentrazione dell’orario di attività presso uno stesso presidio;
c) mobilità tra presidi collocati nello stesso comune;
d) mobilità tra presidi collocati in comuni diversi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal soggetto aziendale competente, sentito lo specialista interessato.
4. La flessibilità organizzativa in ambito interaziendale si realizza attraverso:
a) concentrazione di attività tra Aziende infracomunali. Può essere disposta la concentrazione dell’attività presso una sola Azienda. La concentrazione é attuata appena si rende disponibile il turno vacante;
b) concentrazione di attività tra aziende limitrofe della stessa Regione. Può essere disposta la concentrazione dell’attività presso una sola Azienda, prima di avviare la procedura per il conferimento dei turni vacanti attraverso aumenti di orario ai sensi dell’art. 9;
c) mobilità tra Aziende infracomunali. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l’intero orario di servizio, a presidi, posti nello stesso comune, appartenenti ad altra Azienda;
d) mobilità tra Aziende limitrofe della stessa Regione. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l’intero orario di servizio, a presidi di altra Azienda limitrofa.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati, anche a domanda dello specialista, mediante deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende interessate previa intesa tra le Aziende stesse e sentito l’interessato, escluso il caso in cui lo stesso ne abbia fatto richiesta.
6. Qualora non sussista il consenso dello specialista interessato, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità concordati in sede regionale con i sindacati di cui all’art. 20 comma 11, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 11 che si esprime sulla sussistenza, o meno, di oggettivi impedimenti allo svolgimento da parte dello specialista dei nuovi turni di lavoro in assegnazione.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato di cui all’art. 11 contestualmente alla notificazione allo specialista interessato.
8. L’inizio del nuovo turno orario di lavoro non può avvenire prima di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, salvo che l’interessato non dia l’assenso per un termine più breve.
9. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la procedura di cui al comma 6, comporta la decadenza dall’incarico per le ore oggetto del trasferimento.
10. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l’Azienda assicura l’impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l’interessato.
Art. 5 – Riduzione dell’orario di attività
1. L’Azienda, sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all’art. 11, può disporre la riduzione dell’orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione dell’attività, documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno.
2. L’Azienda non adotta il provvedimento di riduzione dell’orario previsto dal comma 1, qualora la contrazione dell’attività sia dipendente da specifiche carenze tecnico-organizzative dell’Azienda, e sempreché lo specialista le abbia evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili del presidio, in particolare per quanto riguarda l’insufficienza e l’inadeguatezza delle attrezzature e del personale tecnico ed infermieristico e la mancanza dei requisiti minimi richiesti dalle norme vigenti.
3. Prima di adottare i provvedimenti di riduzione di orario di cui al comma precedente l’Azienda dà corso alle misure di cui all’art. 4.
4. L’eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da adottarsi da parte della Azienda su obbligatorio parere del Comitato di cui all’art. 11 e sentito l’interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
5. Contro i provvedimenti di riduzione dell’orario di attività é ammessa da parte dell’interessato opposizione al Direttore Generale dell’Azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
6. L’opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
7. Il Direttore Generale della Azienda decide sull’opposizione sentito l’interessato e previo parere del Comitato di cui all’art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
8. Lo specialista può chiedere la riduzione dell’orario di attività con un preavviso non inferiore a 60 giorni.
Art. 6 – Cessazione dall’incarico
1. L’incarico può cessare per rinuncia dello specialista o per revoca della Azienda da comunicare a mezzo di raccomandata A.R..
2. La rinuncia e la revoca hanno effetto dal 30^ giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
3. Su specifica richiesta dello specialista, l’Azienda, valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4. La revoca dell’incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
a) cancellazione o radiazione dall’Albo professionale;
b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 2;
c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
d) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 26 in caso di malattia;
e) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 15 – nonies del decreto legislativo n. 229/99, che é facoltà dello specialista convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio, oltre il sessantacinquesimo anno di età in applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
f) incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall’interessato, da un medico designato dalla Azienda, che la presiede, e da un terzo medico designato dal Presidente dell’ordine dei Medici competente per territorio;
g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi dell’art. 14, comma 9, lett. d).
Art. 7 – Sospensione dall’incarico
1. L’incarico ambulatoriale é sospeso in caso di:
a) sospensione dall’esercizio della libera professione irrogata dall’Ordine professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell’art. 14;
c) emissione di ordine di custodia cautelare.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lett. c), la riammissione in servizio é sempre subordinata al parere della Commissione di cui all’art. 14.
Art. 8 – Graduatorie – Domande – Requisiti
1. Lo specialista, qualora aspiri a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario come sostituto o incaricato a tempo determinato ai sensi del “Protocollo aggiuntivo” di cui all'”Allegato n. 1″, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno – a mezzo raccomandata A.R, o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato Zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l’incarico – apposita domanda redatta su modello conforme all’allegato B.
2. Qualora la Azienda comprenda Comuni di più Province la domanda deve essere inoltrata al Comitato Zonale della Provincia in cui insiste la sede legale dell’Azienda.
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali elencati nella dichiarazione stessa (Allegato B).
4. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l’aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il 50 anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente Accordo;
b) essere iscritto all’Albo professionale;
c) possedere il titolo per l’inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell’allegato “A”; il titolo é rappresentato dal diploma di specializzazione o dall’attestato di conseguita libera docenza in una delle Branche principali della specialità, come indicato nell’allegato “A”; per la branca di odontostomatologia é titolo valido per l’inclusione in graduatoria anche l’iscrizione all’Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85.
6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell’allegato “A”.
7. Il Comitato di cui all’art. 11, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validità annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all’allegato “A”, parte seconda.
8. Il Direttore Generale dell’Azienda ove ha sede il Comitato ne cura la pubblicazione mediante affissione in apposito Albo per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente la inoltra all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
9. Entro 15 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame al Direttore Generale di cui al comma 8, il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva con apposita delibera provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto.
10. Le graduatorie definitive, approvate, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno.
11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende.
12. L’Assessorato regionale alla sanità cura l’immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e alle Aziende sedi dei Comitati di cui all’art. 11.
13. Le graduatorie hanno effetto dal 1^ gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 9 – Assegnazione di turni disponibili e obblighi contrattuali
1. I provvedimenti adottati dalle Aziende per gli aumenti di orario collegati alla copertura dei turni resisi disponibili vengono pubblicati da ciascuna Azienda sull’albo del Comitato Zonale nei mesi di febbraio, aprile , giugno , agosto, ottobre e dicembre, dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.
2. La pubblicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito il turno stesso. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 10, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacità richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla Azienda e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all’art. 11.
3. I Sindacati firmatari del presente Accordo tengono in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili, comunicati dalla Azienda.
4. Gli specialisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato di cui all’art. 11, il quale individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 10.
5. Lo specialista che presta la propria attività per l’Azienda deve:
a) attenersi alle disposizioni che l’Azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
c) redigere e trasmettere al Comitato di cui all’art. 11 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all’allegato B;
d) osservare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico.
6. Le Aziende provvedono al controllo dell’osservanza dell’orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.
7. A seguito dell’inosservanza dell’orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della Azienda delle ore di lavoro non effettuate.
8. Poiché l’inosservanza dell’orario é fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della Azienda ; in caso di recidiva o persistenza la Azienda deferisce lo specialista alla Commissione di cui all’art. 14 per i provvedimenti di competenza.
9. Gli specialisti già in servizio nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell’Accordo stesso.
10. Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l’automatica decadenza dall’incarico.
Art 10 – Modalità per l’attribuzione dei turni disponibili
1. Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all’interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l’attribuzione dei turni comunque disponibili, l’avente diritto é individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
a) specialista che nella specialità esercitata svolga, nell’ambito zonale, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, documentata dal foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla “Norma finale n. 6” in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato di cui all’art. 11 di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui é in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell’incarico di cui é titolare; é consentito a tale medico di mantenere l’eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l’incarico da specialista non copra per intero l’orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
b) specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all’attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all’art. 35;
c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
d) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell’art. 11, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all’art. 11 di essere trasferito nel territorio in cui si é determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l’incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito é sito il presidio ambulatoriale;
e) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale é in possesso del titolo di specializzazione;
f) specialista in atto titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all’art. 3;
g) specialista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall’ENPAM.
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a) a g), l’anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente, in virtù di precedenti accordi, costituisce titolo di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio é data precedenza all’anzianità di specializzazione.
3. In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l’incarico ai sensi del comma 1 non é consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell’incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.
4. Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale di cui all’art. 11, a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell’incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla Azienda, per la formalizzazione dell’incarico, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
5. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, qualora per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la Azienda, sentiti i Sindacati di cui all’art. 20 comma 12, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nella branca, sempre che il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente Accordo.
6. La Azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui é stato incrementato l’orario e la consistenza numerica dell’orario aumentato.
7. In attesa del conferimento dell’incarico secondo le procedure suindicate la Azienda può conferire incarichi provvisori secondo l’ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità.
8. L’incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
9. Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall’art. 28 per i sostituti non titolari di altro incarico.
Art. 11 – Comitato consultivo zonale
1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più Aziende, é costituito un Comitato consultivo zonale.
2. Il Comitato ha sede presso l’Azienda individuata ai sensi del precedente Accordo nazionale.
3. L’Azienda sede del Comitato zonale, d’intesa con l’Assessore alla sanità della Regione, é tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l’espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.
4. Il Comitato é composto da:
a) il Direttore Generale dell’Azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;
b) cinque rappresentanti tecnici delle Aziende, designati dal Direttore Generale dell’Azienda ove risiede il Comitato;
c) sei rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo: tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti operanti nell’ambito zonale, dai Sindacati di cui all’art. 20 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, e tre vengono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, é data facoltà agli altri sindacati di designarne altri, oltre al proprio, fino al raggiungimento del numero di tre.
5. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte, entro 90 giorni dalla Pubblicazione del presente Accordo, a cura dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all’art. 20 comma 12, che ne assumono anche l’onere economico.
6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
7. Il Comitato é costituito con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda, che procede alla nomina dei componenti.
8. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) formazione delle graduatorie;
b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti che operano presso più Aziende dello stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole Aziende con l’indicazione dei giorni e dell’orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell’incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all’art. 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all’art. 2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
c) indicazione, alla Azienda che deve conferire l’incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all’aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;
d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
– dell’accertamento, sulla scorta dei fogli notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualità di dipendente o di convenzionato, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell’incarico in atto svolto;
– della formulazione alle Aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell’incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell’ambito dello stesso Comune;
e) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
f) procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo.
9. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori Generati delle Aziende in merito alle attività specialistiche previste dal presente Accordo.
10. Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola Azienda é integrato dal titolare del potere di rappresentanza della Azienda interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d’incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.
11. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
12. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Azienda sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.
Art. 12 – Comitato Consultivo regionale
1. In ciascuna delle Regioni é istituito con provvedimento dell’Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da:
a) l’Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato che ne assume la presidenza;
b) cinque membri rappresentanti delle Aziende individuate dall’Assessore regionale alla Sanità;
c) sei membri rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente – Accordo, tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti operanti nell’ambito regionale, dai Sindacati di cui all’art. 20 comma 11 nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato firmatario, e tre vengono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali. Qualora uno o più sindacati non abbiano la possibilità di designare un proprio rappresentante, é data facoltà agli altri sindacati di designare altri, oltre al proprio, fino al raggiungimento del numero di tre.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, a cura dell’Ordine del capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all’art. 20 comma 11, che ne assumono anche l’onere economico.
3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione.
5. La sede del Comitato é indicata dall’Amministrazione regionale.
6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti al Comitato dal presente Accordo.
7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale ed alla rapida applicazione delle stesse.
8. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate.
9. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta richiesto da una delle parti.
Art. 13 – Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12
1. I Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni.
Art. 14 – Commissione di disciplina
1. É istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da:
a) tre membri medici;
b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono designati tra i medici specialisti ambulatoriali, operanti nella Azienda, da parte dei Sindacati di cui all’art. 20 comma 12.
2. Il Presidente é individuato all’interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall’Azienda.
4. La Commissione ha sede presso l’Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.
5. La Commissione é competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall’Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
6. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed é garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
7. La Commissione é validamente riunita se é presente la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione assume con atto motivato uno dei provvedimenti che seguono:
a) Richiamo:
per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all’art. 9.
b) Diffida:
per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall’Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all’art. 9.
c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
– per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
– per gravi infrazioni finalizzate all’acquisizione di vantaggi personali:
– per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell’ambito della struttura pubblica;
– per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
Il provvedimento comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di cui all’art. 9 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.
d) Revoca:
– per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
– per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuranti come reati, per le quali l’Azienda abbia accertato gravissime responsabilità.
e) Proscioglimento dello specialista dalle contestazioni e archiviazione del procedimento.
10. La decisione della Commissione é comunicata, e cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale dell’Azienda perché sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all’interessato e da comunicare all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza e al Presidente del Comitato di cui all’art. 11, che ne dà notizia alle altre Aziende cointeressate per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 15 – Ruolo professionale dello specialista
1. Lo specialista convenzionato concorre ad assicurare – nell’ambito delle attività distrettuali come individuato dal Piano sanitario nazionale 1998- 2000, approvato con il D.P.R. 23 luglio 1998 – l’assistenza primaria ai cittadini unitamente agli altri operatori sanitari che svolgono la loro attività nel distretto, secondo quanto previsto dall’art. 3-quinquies, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 229/99.
2. Ai sensi dell’art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo sopra richiamato, lo specialista partecipa di diritto, insieme al rappresentante dei medici di medicina generale e al rappresentante dei pediatri di libera scelta, all’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
3. Lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti lo svolgimento delle attività specialistiche di competenza, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la cui valutazione é di competenza dell’Ordine provinciale di iscrizione. Le prestazioni dello specialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera o territoriale ambulatoriale, domiciliare di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e negli ambulatori dei medici di medicina generale.
4. Nell’ambito del macro livello assistenza sanitaria distrettuale, previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, la presenza di attività assistenziale specialistica a carattere ambulatoriale assicura al distretto un più accentuato carattere multifunzionale e di integrazione multidisciplinare, cui lo specialista partecipa con:
a) l’assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione dell’Azienda;
b) l’assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
c) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
d) l’utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
e) il compilare le proposte motivate di ricovero correlandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
f) l’adeguarsi alle disposizioni dell’Aziende in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
g) il prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l’indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
h) l’usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla Azienda comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
i) il compiere tutti gli atti di rilevamento epidemiologico, richiesti dalla Azienda, con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
l) l’informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
m) l’assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui io ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;
n) il redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
o) il collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica;
p) le attività di supporto agli atti di natura medico-legale;
q) le attività specialistiche, comprese quelle di consulenza, richieste dalle Aziende per i propri fini istituzionali.
5. Nell’attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista é tenuto alla compilazione dei referti sull’apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
6. Le proposte d’indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformità a quanto previsto in merito dall’Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.
7. Lo specialista ambulatoriale convenzionato può prescrivere le stesse specialità medicinali riguardanti particolari patologie in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti, ove consentito dalle norme vigenti.
8. Il ruolo dello specialista ambulatoriale si realizza attraverso la sua partecipazione al “Programma delle attività territoriali”, nell’ambito delle risorse assegnate al distretto, come previsto dall’art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 299/99, mediante lo svolgimento delle attività e la erogazione delle prestazioni specialistiche indicate dal presente Accordo collettivo nazionale nonché dai progetti e programmi di rilievo regionale ed aziendale, in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento individuati dalla Azienda.
Art. 16 – Organizzazione del lavoro
1. L’attività specialistica é regolata dal punto di vista organizzativo dall’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, tenendo conto degli eventuali modelli dipartimentali operanti nell’Azienda. I medici specialisti ambulatoriali collaborano con le altre figure professionali operanti nel distretto ed, in particolare, con i medici di medicina generale, secondo le esigenze funzionali valutate dal direttore del distretto. Per determinati servizi, l’attività specialistica può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate dagli specialisti, le Aziende dovranno garantire il possesso da parte dei poliambulatori pubblici dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi necessari allo svolgimento delle attività e di un congruo numero di personale tecnico ed infermieristico.
3. É consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell’assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l’assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente, alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali per i quali l’accesso diretto é consentito anche alle altre branche specialistiche.
4. Ai fini organizzativi l’accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema di prenotazione che tenga conto delle richieste di prestazioni che rivestono, carattere di urgenza o di gravità del caso clinico, e del numero di ore di attività specialistica disponibili al momento della richiesta.
5. La prenotazione relativa alle visite successive é effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuità diagnostico terapeutica.
6. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività é determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione; comunque al fine da fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni é demandato alla scienza e coscienza dello specialista e non può di norma essere superiore a quattro.
7. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell’orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.
8. Nel caso che l’orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo commi 10, 11 e 12.
9. La media delle prestazioni erogate dallo specialista é soggetta a periodiche verifiche da parte dell’Azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio.
10. Qualora sia necessario superare occasionalmente l’orario di servizio, l’Azienda provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzare il prolungamento previo assenso dello specialista interessato.
11. La richiesta di prolungamento d’orario può essere avanzata anche da parte dello specialista.
12. Al sanitario autorizzato a prolungare l’orario viene corrisposto il compenso orario di cui all’art. 30 maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.
13. Per ciascun servizio specialistico, al quale sia addetta una pluralità di sanitari convenzionati ai sensi del presente accordo – non inferiore a tre unità per le branche di radiologia e analisi e non inferiore a tre unità per la fisiokinesiterapia – gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso l’Azienda individuano tra di loro, previo assenso dell’interessato, un responsabile di branca. Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore tecnico responsabile di laboratorio, assume contestualmente l’incarico di responsabile di branca; lo specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di branca, ma di riferimento operativo con attribuzione d’indirizzi e di verifica del programma di lavoro. Le funzioni ed i compiti del responsabile di branca sono individuati mediante accordi regionali con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 20 comma 11, prevedendo anche appositi compensi.
14. Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell’assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi dell’Azienda.
15. L’Azienda può integrare il lavoro svolto dagli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo con il lavoro di specialisti a rapporto di dipendenza facenti parte della pianta organica dell’Azienda stessa nell’ambito dell’orario ordinario di servizio del sanitario.
16. L’attività dello specialista é sottoposta a verifica periodica, sulla base d’intese raggiunte tra la Regione e le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 20 comma 11, circa il raggiungimento di specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti.
17. L’esito positivo di ciascuna verifica comporta un incentivo economico da parte dell’Azienda la cui determinazione é definita per ciascun obiettivo fra le Regioni e le organizzazioni sindacali di cui all’art. 20 comma 11. Qualora l’esito sia stato negativo, l’accordo regionale ne stabilisce gli effetti.
Art 17. Programmi e progetti finalizzati
1. Qualora la programmazione regionale ed aziendale preveda lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l’attività specialistica distrettuale – fermo restando l’obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art. 15, commi 3 e 4 – lo specialista é tenuto a effettuare, sulla base di accordi stipulati tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 20 comma 11, a richiesta delle Aziende e secondo modalità organizzative preventivamente concordate con il dirigente sanitario responsabile specifiche attività di diagnosi, cura e riabilitazione.
2. L’Accordo regionale individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione aggiuntiva delle stesse.
La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, comporta la remunerazione aggiuntiva delle relative attività secondo quanto stabilito dall’Accordo regionale.
3. Le Aziende recepiscono l’Accordo regionale e lo applicano per le parti di specifico interesse.
4. L’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali nell’ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente é disciplinata all’interno dei progetti e programmi stessi ed é valutata agli effetti economici in proporzione all’apporto dato dallo specialista convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.
Art. 18 – Attività distrettuali e pronta disponibilità
1. L’Azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può fare svolgere allo specialista ambulatoriale ulteriore attività professionale, al di fuori della sede abituale di lavoro, quale risulta dalla lettera di incarico (attività extramoenia).
2. Le prestazioni specialistiche in regime di attività extra-moenia sono svolte dallo specialista:
a) nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata (ADI);
b) presso il domicilio del paziente;
c) presso le strutture pubbliche del S.S.N. (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunità terapeutiche, carceri ecc.;
d) presso lo studio del medico di medicina generale;
e) nell’ambito delle prestazioni aggiuntive di cui al “Nomenclatore tariffario”, allegato “D”.
3. L’attività extra-moenia é svolta al di fuori o durante l’orario di servizio, sempreché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità, ed é preventivamente programmata con lo specialista interessato.
4. Per lo svolgimento di attività extra-moenia al di fuori dell’orario di servizio, allo specialista é attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione é determinato in 20 minuti.
5. Per lo svolgimento di attività extra-moenia durante l’orario di servizio, allo specialista é attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione é determinato in 20 minuti.
6. Qualora lo specialista operi in un servizio in cui é attivato l’istituto della pronta disponibilità, la stessa dovrà essere assicurata dallo specialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità del personale dipendente.
7. Per l’istituto di cui al comma precedente, allo specialista spetterà lo stesso compenso attribuito al personale dipendente.
Art. 19 – Formazione continua
1. La formazione continua dello specialista comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art. 16 bis, commi 1 e 2 del D. L.vo n. 229/99.
2. Lo specialista partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16 ter del su richiamato decreto legislativo.
3. Allo specialista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e dalle norme vigenti.
4. Ai sensi dell’art. 16 quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico specialista ai sensi del presente Accordo Collettivo Nazionale.
5. Ai sensi dell’art. 16 quater, comma 2, del decreto già citato, lo specialista che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale é escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo.
6. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l’ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
7. Le Regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi per la formazione continua, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
8. Fermo restando l’obbligo di partecipare alle iniziative di formazione continua promosse dal Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del diritto ai percorsi formativi autogestiti, di cui all’art. 16 bis, comma 2, del Decreto L.vo n. 229/99, la partecipazione ad iniziative di formazione da parte dello specialista ambulatoriale, per un minino di 32 ore annue, fatte salve diverse determinazioni concordate tra Regioni e Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, determina il riconoscimento di un corrispondente permesso retribuito.
Art. 20 – Tutela sindacale
1. Ai fini dell’esercizio del diritto alla tutela sindacale é riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici specialisti ambulatoriali la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per iscritto.
2. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti é rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali – per ciascun Sindacato nazionale – viene effettuata a cura della Azienda la trattenuta della quota sindacale di cui ai successivo art. 39.
3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo é riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo.
4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono é calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.
5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all’orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali e regionali, ove l’orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l’orario di servizio.
6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un’unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanità e al Ministero della Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l’orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale é richiesto il distacco.
7. Gli Assessori regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle Aziende interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanità e agli Assessorati alla Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali é richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l’orario settimanale del medico.
9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
11. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali.
12. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazione sindacali firmatarie del presente accordo, purché in possesso del requisito di rappresentatività di cui al comma 10 a livello aziendale.
13. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale é unico e partecipa alle trattative ed alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.
Art. 21 – Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.
2. I sindacati di cui all’art. 20 commi 11 e 12 hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull’applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.
Art. 22 – Diritto all’informazione
1. La Azienda garantisce ai sindacati di cui all’art. 20 comma 12 una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione dell’area specialistica extra-degenza specie per quanto – riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza;
b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l’organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l’effettuazione del numero complessivo di ore di attività.
Art. 23 – Consultazioni tra le parti
1. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di Azienda, con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell’area delle attività ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell’attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.
Art. 24 – Assenze non retribuite – Mandati elettorati
1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l’Azienda conserva l’incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempreché esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso é dovuto allo specialista per l’intero periodo di assenza.
3. In caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente.
4. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianità di incarico ai soli effetti dell’art. 10.
5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
6. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.
7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro e/o più Aziende il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente.
Art. 25 – Assenza per servizio militare
1. Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi é reintegrato nel precedente incarico, sempre che ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
2. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi é conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell’art. 10.
Art. 26 – Malattia – Gravidanza
1. Allo specialista che si assenta per Comprovata malattia o infortunio – anche non continuativamente nell’arco di 30 mesi – che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l’Azienda corrisponde l’intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l’incarico per ulteriori 15 mesi.
2. Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l’Azienda mantiene l’incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
3. L’Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Art. 27 – Permesso annuale retribuito – Congedo matrimoniale
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l’impegno orario settimanale.
2. A richiesta dell’interessato e con un preavviso di 30 giorni, il permesso, autorizzato dalla Azienda, é fruito in uno o più periodi programmati tra gli specialisti convenzionati per la stessa branca, tenendo conto anche delle complessive esigenze operative della Azienda.
3. Se il permesso é chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che l’Azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
4. Il periodo di permesso viene goduto durante l’anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell’anno successivo.
5. Detto periodo é elevato a 45 giorni non festivi, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l’impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell’indennità di rischio da radiazione di cui all’art. 33.
6. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 24 e 25.
8. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l’impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
9. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 30 e 32 e, qualora dovuti, dagli articoli 31 e 33.
Art. 28 – Sostituzioni
1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l’Azienda provvede assegnando l’incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall’interessato o secondo l’ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
2. Alle sostituzioni di durata superiore l’Azienda provvede comunque conferendo l’incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma l.
3. L’incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi e non é rinnovabile.
4. Con il rientro dello specialista titolare dell’incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l’incarico di sostituzione.
5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all’art. 30, il compenso aggiuntivo di cui all’art. 31 nella misura percepita dal medico sostituito, il rimborso delle spese di accesso secondo l’art. 35 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
6. Al medico sostituto che sia già titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dalla anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.
Art. 29 – Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L’Azienda, sentiti i Sindacati di cui all’art. 20 comma 12, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell’attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell’accesso dalla e per la sede dell’ambulatorio sempre che il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell’art. 18.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi:
L.3.000.000.000 per sinistro;
L.2.000.000.000 per persona;
L.1.000.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
L.2.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
L.300.000, giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’inizio dell’invalidità. L’indennità giornaliera é ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze, sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all’art. 20 comma 12 entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l’Accordo.
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all’art. 33 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL a cura della Azienda.
Art. 30 – Compensi
1. Ai medici specialisti ambulatoriali é corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla presente tabella:
01/01/1999 01/01/2000
24.803 25.150
2. Gli incrementi di anzianità di cui agli artt. 32, commi 1 e 3, e 34, comma 2, del D.P.R. 28/9/1990, n. 316, calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati nella misura determinata dal 1/9/1997, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 500/96.
Sull’ammontare complessivo si applica un incremento del 2,3% dal 1° gennaio 1999 e un ulteriore incremento dell’1,4% dal 1 gennaio 2000.
Gli incrementi sono calcolati sull’importo risultante dall’applicazione della precedente percentuale.
3. Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 32 e 34 del D.P.R. 316/90 nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell’accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali é valutata l’intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli Enti firmatari dell’accordo dell’11 giugno 1975 e ai sensi dell’accordo stesso. Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Enti mutuo-previdenziali o presso più Aziende, l’anzianità da valutare é quella maggiore. Ai fini della determinazione dell’anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
4. Per le assenze dal servizio che non entrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 20 e 26, commi 1 e 2, e 27 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l’Azienda.
5. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le Aziende e sentiti i sindacati di cui all’art. 20 comma 11, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.
6. Per l’attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo é maggiorato nella misura del 30%.
7. Per l’attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione é del 50%.
8. Anche al fine dell’abbattimento delle liste di attesa, agli specialisti disponibili all’applicazione del nuovo nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla G.U. n. 216 del 14-9-96), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a svolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale, spetta, a decorrere dal 1 gennaio 2000, un emolumento aggiuntivo orario di L. 3.050, non valutabile agli effetti del premio di operosità.
9. Per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’Allegato “C” e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti spetta, a decorrere dal 1 gennaio 2000, un emolumento aggiuntivo orario di L.6.100, non valutabile agli effetti del premio di operosità.
10. Allo specialista spettano compensi variabili per:
a – la partecipazione ai programmi regionali e aziendali di attuazione delle “Linee guida” di cui al P.S.N. 1998-2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/1998 S.O.), parte II, allegato (pag. 86 e 87) e di realizzazione dei “Progetti obiettivo” previsti dall’allegato stesso (pag. 87) e per quanto previsto dalla legge n. 124/1998;
b – il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte dello specialista dei livelli di spesa programmata.
11. I programmi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e della norma finale n. 8 sono definiti, mediante accordi tra le Regioni e le organizzazioni sindacali di cui all’art. 20 comma 11. La spesa per il finanziamento degli accordi regionali e aziendali deve rimanere entro i limiti del 20% dell’ammontare annuo dei compensi di cui al presente art. 30, 31 e 32.
12. Gli specialisti e i medici ambulatoriali generici che si dichiarano non disponibili ad effettuare le prestazioni e le attività di cui ai commi 8 e 9 devono inoltrare apposita dichiarazione al Direttore generale della Azienda.
Art. 31 – Compenso aggiuntivo
1. Ai medici specialisti ambulatoriali é corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all’art. 33 del D.P.R. 316/1990, per ogni mensilità e sul premio di collaborazione, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, come rideterminata dal 1/9/1997, ulteriormente incrementata del 2,3% dal 1/1/1999 e del 1,4% dal 1/1/2000. Le percentuali di incremento si applicano sulla base dell’importo rivalutato con la precedente percentuale.
Art. 32 – Indennità di disponibilità
1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella:
01/01/1999 01/01/2000
5.877 5.959
Art. 33 – Indennità di rischio
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo, l’indennità di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al Decreto Legislativo 230/95 ed alla L. n. 460/1988 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempre che il rischio abbia carattere professionale.
2. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l’accertamento del diritto all’indennità é demandata a un’apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dalla Azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all’art. 11 e da due esperti qualificati nominati dal Direttore Generale dell’Azienda.
Art. 34 – Indennità di disagiatissima sede e indennità dibilinguismo
1. Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i Sindacati di cui all’art. 20 comma 11.
2. É riconosciuta l’indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle Aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge.
Art. 35 – Rimborso spese di accesso
1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 533 per chilometro a decorrere dal 1 gennaio 2000.
2. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con cadenza semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio sulla base del prezzo “ufficiale” della benzina “verde” (AGIP) a tali date per uguale importo in percentuale.
3. Il rimborso non compete nell’ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l’incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso é ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell’intervenuta soppressione al Direttore Generale dell’Azienda.
4. La misura del rimborso spese é proporzionalmente ridotta nel caso in cui l’interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Art. 36 – Premio di collaborazione
1. Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato é corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, degli incrementi di anzianità di cui all’art. 30 comma 2, del compenso aggiuntivo di cui all’art. 31 e dell’indennità di disponibilità di cui all’art. 32.
2. Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
3. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verrà calcolato e liquidato all’atto della cessazione del servizio.
4. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell’incarico stesso a tempo indeterminato, é computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.
5. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l’incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete entro 90 giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l’attività prestata prima del 31 dicembre.
Art. 37 – Contributo ENPAM
1.A favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo, l’Azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall’ENPAM, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all’art. 30), sul premio di collaborazione (art. 36), sul compenso aggiuntivo (art. 31), sui compensi per eventuali prolungamenti dell’orario di lavoro (art. 16), sui compensi per attività distrettuali e pronta disponibilità (art. 18) e sull’indennità di disponibilità (art. 32). Il contributo a favore dell’ENPAM si applica anche sull’incentivo economico di cui all’art. 16, comma 17.
2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.
Art. 38 – Premio di operosità
1. A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle Aziende, ai sensi del presente Accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all’anzianità determinata ai sensi del precedente articolo 30 esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.
2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, é ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni é computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non é computata.
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell’orario settimanale di attività, il “premio” per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell’anno solare.
6. Il premio di operosità é calcolato sul compenso orario, sugli incrementi di anzianità di cui all’art. 30 comma 2, sul premio di collaborazione e sull’indennità di disponibilità.
7. Il premio é corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8. La corresponsione del premio di operosità é dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall’Allegato E annesso al Decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984, che qui si intendono integralmente richiamati.
Art. 39 – Riscossione delle quote sindacali
1. Le quote sindacali a carico dell’iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell’iscritto e per l’ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle Aziende presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all’invio dell’elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l’importo delle relative quote.
2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.
3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti del sindacato.
Art. 40 – Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell’Azienda
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l’organizzazione dell’assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.
Art. 41 – Libera professione intra-moenia
1. L’Azienda consente allo specialista e ai medici di cui alla Norma finale n. 6″ l’esercizio della libera professione intra-moenia per prestazioni ambulatoriali.
2. Lo svolgimento dell’attività deve avvenire fuori dell’orario di servizio, in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale, e con le possibilità di accesso dell’utenza.
3. L’Azienda stabilisce i criteri, le modalità e la misura per la corresponsione degli onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima nazionale, sentito il medico interessato, in modo che, in ogni caso, non sussistano oneri a proprio carico.
Art. 42 – Esercizio del diritto di sciopero – Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
1. Nel settore dell’assistenza specialistica ambulatoriale extra-ospedaliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2; le prestazioni delle branche specialistiche che la Azienda non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell’ambito territoriale di competenza.
2. Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, i sindacati di cui all’art. 20 comma 12 concordano con le Aziende per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1 l’astensione dallo sciopero di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero.
3. Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali é esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell’astensione dal lavoro.
4. Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni prestate secondo le procedure stabilite dall’art. 14.
5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Art. 43 – Durata dell’Accordo
1. Il presente Accordo ha durata triennale: 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2000.
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