La scheda

Scheda sul disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 10.11.2000

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 10 novembre scorso, un disegno di legge avente ad oggetto “delega al Governo in materia di professioni intellettuali”, composto da nove articoli.

Questo, in breve, il contenuto.
All’art. 2 recante “principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali” si prevede che sia “consentita la pubblicità”, previsto il “corrispettivo della prestazione professionale fissato con determinazione consensuale delle parti”; prevista l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale.
All’art. 3 recante “principi e criteri generali speciali per l’accesso alle professioni intellettuali regolamentate” si prevede che nell’ambito delle professioni regolamentate si “limiti le attività professionali riservate” a determinati professionisti ai soli casi in cui tale riserva è prevista dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Viene disciplinato il tirocinio professionale, prevedendo un “equo compenso” per il tirocinante, commisurato al suo effettivo apporto all’attività dello studio professionale.
L’art. 4 recante “principi e criteri speciali relativamente ad alcuni aspetti dell’esercizio di professioni intellettuali regolamentate” rinvia, per quanto concerne i corrispettivi minimi che devono essere rispettati dalle parti per le prestazioni professionali, a ipotesi particolari da disciplinare.
L’art. 5 recante “principi e criteri in materia di società di professionisti” consente la “la costituzione di società ai sensi dell’articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l’esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/50/CE”.
La società professionale per l’esercizio delle attività riservate verrà disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall’articolo 2249 del codice civile, con oggetto sociale limitato all’esercizio di attività professionale o multiprofessionale, riservando la partecipazione societaria nonché le cariche sociali a soci professionisti; si prevede altresì che “il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in detta prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela”.
Saranno previste “limitazioni alla partecipazione alle società professionali”, per evitare situazioni di conflitto di interessi.
Verrà disciplinata l’iscrizione delle società professionali, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate.
Sarà previsto che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell’esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato.
Verranno infine individuate le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa circa lo svolgimento dei propri incarichi.
L’art. 6 recante “principi e criteri in materia di ordini e collegi professionali” prevede il mantenimento, per le professioni regolamentate, dell’organizzazione in ordini o collegi professionali cui spetta la tenuta degli albi o elenchi, la disciplina degli iscritti.
Andranno tuttavia modificati gli attuali meccanismi elettorali per la nomina a cariche degli ordini e collegi professionali, per garantire la tutela delle minoranze, e sarà prevista “la durata temporanea delle cariche ed i limiti di rinnovo delle stesse”.
L’art. 7 recante “principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare” prevede che il potere disciplinare sugli iscritti agli ordini e collegi non sia esercitato dagli organi gestionali degli ordini e collegi medesimi, ma da organi separati, prevedendo in particolare che in sede locale i componenti delle commissioni disciplinari iscritti all’ordine o collegio professionale non appartengano allo stesso ordine o collegio locale cui appartiene l’incolpato, eventualmente con lo spostamento della competenza a conoscere del procedimento disciplinare.
L’art. 9 “principi e criteri in materia di associazioni professionali” si propone di garantire la libertà di costituire libere associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza e prevedere la registrazione presso il Ministero della giustizia di queste associazioni professionali.

___________
E’ utile leggere, in chiusura, alcune parti del Comunicato del Consiglio dei Ministri:

Comunicato del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2000 (estratto)

“Approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che conferisce delega al Governo per il riordino delle professioni

– trasparenza nella pubblicità delle caratteristiche delle prestazioni, a tutela del cliente;

– sostituzione delle attuali tariffe con un sistema di “corrispettivi” fondati sull’effettivo costo delle prestazioni;

– possibilità di esercitare la professione sia individualmente, sia con la costituzione di “società professionali” secondo tre modalità:
– società di soli professionisti per le attività regolamentate (ovvero quelle a cui attualmente si accede con iscrizione all’albo e previo esame di stato), fatta salva la possibilità di avere anche soci di capitale per le società di ingegneria, come già previsto dalla legge Merloni;
– società, anche con partecipazione di capitale, per tutte le attività professionali “non regolamentate”;
– società, anche con partecipazione di capitale, per l’esercizio di servizi “implicanti prestazioni professionali” regolamentate e non, salvi i limiti previsti per le attività riservate;
– possibilità di costituire libere Associazioni professionali, di natura privatistica, su base volontaria, senza vincolo di esclusione e nel rispetto della libera concorrenza; si prevede la registrazione delle Associazioni presso il Ministero della Giustizia, sentito il CNEL;
– riordino della disciplina del tirocinio professionale in ragione tale da garantire al giovane professionista sia una reale attività formativa, sia un equo compenso commisurato all’effettivo apporto all’attività dello studio professionale in cui si esercita il tirocinio”.

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità.
Copyright © 1997-2000 studio legale Giurdanella

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it