Lo schema di decreto l.vo sull’esercizio della professione di avvocato in Europa

Lo schema di decreto l.vo sull’esercizio della professione di avvocato in Europa

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, RELATIVA A MISURE DIRETTE A FACILITARE L’ESERCIZIO PERMANENTE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI È STATA ACQUISITA LA QUALIFICA PROFESSIONALE.”
(approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2000)

Sommario
TITOLO I – Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Qualifica professionale
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Esercizio delle attività professionali
Art. 5 – Norme applicabili
Capo II – Esercizio permanente della professionale di avvocato con il titolo professionale di origine
Art. 6 – Iscrizione
Art. 7 – Uso del titolo
Art. 8 – Prestazioni giudiziali
Art. 9 – Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
Art. 10 – Prestazioni stragiudiziali
Art. 11 – Procedimenti disciplinari
Capo III – Integrazione nella professione di avvocato
Art. 12 – Condizioni
Art. 13 – Procedimento per la dispensa
Art. 14 – Attività di durata inferiore nel diritto nazionale
Art. 15 – Uso del doppio titolo
TITOLO II – Esercizio della professione di avvocato in forma societaria.
Capo I – Della società tra avvocati
Art. 16 – Disposizioni generali
Art. 17 – Costituzione e oggetto
Art. 18 – Ragione sociale
Art. 19 – Modificazioni
Art. 20 – Invalidità della società
Art. 21 – Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità
Art. 22 – Subentro di nuovi soci
Art. 23 – Amministrazione
Art. 24 – Incarico professionale e obblighi di informazione
Art. 25 – Compensi
Art. 26 – Responsabilità professionale
Art. 27 – Società di consulenza
Capo II – Dell’iscrizione nell’albo
Art. 28 – Iscrizione
Art. 29 – Procedimento di iscrizione
Art. 30 – Annotazioni
Art. 31 – Responsabilità disciplinare
Art. 32 – Situazioni di incompatibilità o di conflitto
Art. 33 – Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito
Art. 34 – Elezioni dei Consigli locali e nazionali
TITOLO III – Esercizio della professione in forma associata o collettiva da parte di avvocati stabiliti.
Capo I – Dell’esercizio in forma associata
Art. 35 – Disposizioni generali
Capo II – Dell’esercizio in forma societaria
Art. 36 – Partecipazione a società tra avvocati
Art. 37 – Sede secondaria di società
Art. 38 – Norme applicabili
Capo III – Disposizioni transitorie e finali
Art. 39 – Attività professionale pregressa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva n.98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sentito il Consiglio nazionale forense;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato , dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
CAPO I
Disposizioni generali
Art.1
(Ambito di applicazione)
1. L’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.
2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.
Art.2
(Qualifica professionale)
1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l’esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:
– Avocat – Advocaat (Belgio);
– Advokat (Danimarca);
– Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
– DikhgoroV (Grecia);
– Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
– Avocat (Francia);
– Barrister-Solicitor (Irlanda);
– Avocat (Lussemburgo);
– Advocaat (Paesi Bassi);
– Rechtsanwalt (Austria);
– Advogado (Portogallo);
– Asianajaja-Advokat (Finlandia);
– Advokat (Svezia);
– Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).
Art.3
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato membro di origine, lo Stato membro dell’Unione europea nel quale il cittadino di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo abilita all’esercizio della professione di avvocato in detto Stato;
b) titolo professionale di origine, uno dei titoli professionali di cui all’articolo 2 , acquisito in uno degli Stati membri prima dell’esercizio in Italia della professione di avvocato;
c) titolo di avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante iscrizione nell’albo degli avvocati;
d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati;
e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.
Art.4
(Esercizio delle attività professionali)
1. L’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933,n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n.36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n.1949, e con legge 24 febbraio 1997, n.27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo.
2. L’avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.
Art.5
(Norme applicabili)
1. L’avvocato stabilito e l’avvocato integrato sono tenuti all’osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
2. All’avvocato stabilito e all’avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell’art.3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.
3. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale , l’avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.
4. L’avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.
CAPO II
Esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine
Art.6
(Iscrizione)
1. Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell’istante con la indicazione del domicilio professionale;
c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
4. Se l’interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
6. Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine.
7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l’interessato. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell’art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito con modificazioni nella legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
8. Qualora il Consiglio dell’ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di cui al comma 6, l’interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.
9. Con l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, l’avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.
10. Successivamente all’iscrizione, l’avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell’ordine un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.
Art.7
(Uso del titolo)
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, il Ministro si avvale dell’Ufficio Legislativo. A tal fine, l’Ufficio Legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell’attività normativa nazionale, europea ed internazionale.
2. L’Ufficio Legislativo attende, inoltre, all’analisi tecnico-normativa ed all’analisi dell’impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sull’interpretazione delle leggi; provvede, infine, all’esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.
Art.8
(Prestazioni giudiziali)
1. Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato , il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
2. L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.
Art. 9
(Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell’articolo 4, secondo comma, del regio decreto – legge n. 1578 del 1933 , convertito con modificazioni nella legge n. 36 del 1934 , e successive modificazioni , l’avvocato stabilito può assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell’albo di cui all’art. 33 del regio decreto-legge n.1578 del 1933, convertito con modificazioni nella legge n. 36 del 1934,e successive modificazioni, ferma restando l’intesa di cui all’articolo 8, commi 1 e 2,con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.
2. Per l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo indicato al comma 1, l’avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell’albo si applica la disposizione di cui all’art. 35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito con modificazioni nella legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
Art. 10
(Prestazioni stragiudiziali)
1. L’avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all’articolo 8, l’attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale.
Art. 11
(Procedimenti disciplinari)
1. Nell’esercizio dell’attività professionale , l’avvocato stabilito é soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall’ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell’ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine , fornendo ogni informazione utile, con l’avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell’organizzazione.
3. Per l’istruttoria dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell’ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero all’autorità giurisdizionale davanti alla quale l’avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.
4. L’organizzazione professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti, può assistere alle udienze del procedimento disciplinare e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell’ordine.
5. Le decisioni adottate in materia disciplinare dai Consigli dell’ordine e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all’organizzazione professionale dello Stato membro di origine con l’avvertenza di cui al comma 2.
6. I provvedimenti dell’organizzazione professionale dello Stato membro di origine che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della professione determinano automaticamente il divieto definitivo o temporaneo di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi, il Consiglio dell’ordine competente adotta i provvedimenti opportuni, sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste dall’ordinamento forense e dal presente decreto.
7. Se il procedimento disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell’ordine dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all’organizzazione dello Stato membro presso la quale l’avvocato è iscritto.
CAPO III
Integrazione nella professione di avvocato
Art. 12
(Condizioni)
1. L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1, si intende l’esercizio reale dell’attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l’attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell’attività come effettiva e regolare.
3. L’avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell’albo degli avvocati e per l’effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.
4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 155, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
Art. 13
(Procedimento per la dispensa)
1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato stabilito è iscritto.
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L’interessato è tenuto a dichiarare l’eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione.
3. Il Consiglio dell’ordine verifica la regolarità e l’esercizio effettivo dell’attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l’avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.
4. La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell’ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro quindici giorni all’interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero della giustizia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Anche prima della verifica dell’attività professionale svolta, il Consiglio dell’ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.
6. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.
7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell’istruttoria della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.
Art. 14
(Attività di durata inferiore nel diritto nazionale)
1. L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l’attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Ai fini della dispensa , oltre all’attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all’ordinamento forense e alla deontologia professionale.
3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 13, comma 3.
4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 13.
Art. 15
(Uso del doppio titolo)
1. L’avvocato integrato il quale ha ottenuto l’iscrizione nell’albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito.
TITOLO II
Esercizio della professione di avvocato in forma societaria
CAPO I
Della società tra avvocati
Art. 16
(Disposizioni generali)
1. L’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati.
2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e ,ove non diversamente disposto , dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese , è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581.
3. La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.
4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
5. E’ fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Art. 17
(Costituzione e Oggetto)
1. Ai fini della iscrizione all’albo, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.
2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
Art. 18
(Ragione sociale)
1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione “ed altri”, e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p..
2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione “ex socio” o “socio fondatore” accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.
Art. 19
(Modificazioni)
1. L’atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l’atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
Art. 20
(Invalidità della società)
1. La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.
2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della società.
3. La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l’annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti con il titolo di avvocato.
4. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
5. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.
Art. 21
(Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità)
1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.
2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati.
3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell’albo.
4. E’ escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall’albo. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.
Art. 22
(Subentro di nuovi soci)
1. Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.
Art. 23
(Amministrazione)
1. L’amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
2. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Art. 24
(Incarico professionale e obblighi di informazione)
1. L’incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta.
2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.
3. In difetto di scelta , la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato. Se la comunicazione non interviene entro detto termine, l’incarico si presume conferito a tutti i soci.
4. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
Art. 25
(Compensi)
1. I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Art. 26
(Responsabilità professionale)
1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. La società risponde con il suo patrimonio.
2. In difetto della comunicazione prevista dall’articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dalla attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.
3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale , rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci ; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
Art. 27
( Società di consulenza)
1. L’attività di consulenza legale può essere esercitata in forma comune secondo il tipo regolato dal presente titolo, anche in via esclusiva; in tal caso ai soci e alla società si applicano le disposizioni del presente titolo.
2. L’attività di consulenza legale può essere esercitata anche secondo uno dei tipi regolati nei capi III,IV, e VI del titolo V e nel capo I del titolo VI del libro V del codice civile, senza le limitazioni e le condizioni previste nel presente titolo.
CAPO II
Dell’iscrizione nell’albo e della responsabilità disciplinare
Art. 28
(Iscrizione)
1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’albo del Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite; se la istituzione non è contenuta nell’atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell’ordine presso il quale la società è iscritta per l’annotazione.
3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l’attività professionale.
Art. 29
(Procedimento di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo è rivolta al Consiglio dell’ordine ed è corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nell’albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell’ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.
2. Il Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l’iscrizione della società in una sezione speciale dell’albo , con la indicazione della ragione sociale, dell’oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell’albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.
3. Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell’atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell’ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione , nonché dal certificato di iscrizione all’albo dei soci che operano nell’ambito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell’ordine.
4. L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del socio che ha la rappresentanza della società.
Art. 30
(Iscrizione)
1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull’esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell’ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano.
2. Il Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l’annotazione della variazione nella sezione speciale dell’albo.
Art. 31
(Responsabilità disciplinare)
1. La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma individuale della professione di avvocato.
2. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Consiglio dell’ordine, salvo che l’illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un’attività non svolta nell’interesse della società.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l’illecito disciplinare contestato riguardi un’attività professionale svolta dal socio nell’ambito di una sede secondaria.
Art. 32
(Situazioni di incompatibilità o di conflitto)
1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell’ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.
2. Il Consiglio dell’ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento professionale.
3. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.
Art. 33
(Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito)
1. Il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall’albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.
Art. 34
(Elezioni dei consigli locali e nazionali)
1. La società tra avvocati non ha diritto di elettorato né attivo, né passivo.
2. Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società.
TITOLO III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti
CAPO I
Dell’esercizio in forma associata
Art. 35
(Disposizioni generali)
1. Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti, per la migliore organizzazione della propria attività, nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
2. Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.
3. Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati; l’associazione non può assumere incarichi in proprio.
4. Le associazioni non sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’albo.
5. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui l’avvocato stabilito esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di origine.
CAPO II
Dell’esercizio in forma societaria
Art. 36
(Partecipazione a società tra avvocati)
1. Gli avvocati stabiliti , provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per le finalità di cui all’art. 16,comma 1, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
2. Per l’esercizio dell’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato , abilitato ad esercitare davanti all’autorità adita o procedente. L’intesa è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 8.
3. La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.
Art. 37
(Sede secondaria di società)
1. Le società costituite in uno degli altri Stati membri , anche secondo tipi diversi da quello indicato nell’articolo 16, possono svolgere in Italia l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci , nell’ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La società si considera costituita tra persone non esercenti l’attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all’articolo 2 ovvero del titolo di avvocato.
3. Per l’esercizio dell’attività professionale di cui al comma 1, la società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell’atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell’avvocato nello svolgimento dell’attività professionale e la sua responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.
3. Per l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d’intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all’autorità adita o procedente.
Art. 38
(Norme applicabili)
1. Le società di cui all’articolo 37, comma 1, le quali stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per l’esercizio dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati presso il Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.
2. Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine nell’ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano l’istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da parte di società costituite all’estero.
CAPO III
(Disposizioni transitorie e finali)
Art. 39
(Attività professionale pregressa)
1. L’attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all’ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all’articolo 12, comma 1 , nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14.
2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità.
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