NORME FINALI ED ALLEGATI

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270

“Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”
(G.U. 2.10.2000 n. 230, S.O. n.165/L)
(4/5)

NORME FINALI, TRANSITORIE, DICHIARAZIONI A VERBALE E ALLEGATI

NORME FINALI
Norma Finale n. 1
1. I medici che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di assistenza primaria convenzionati con le Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi il possesso dei requisiti prescritti e l’applicazione delle norme in materia di incompatibilità.
2. I medici incaricati ai sensi del D.P.R. n. 41/91 e confermati in forza dell’art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e i medici incaricati a tempo indeterminato in base all’assegnazione delle zone carenti di continuità assistenziale, sono confermati ed utilizzati in modo integrato nell’ambito delle funzioni di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale di cui ai Capi III e V.
Norma Finale n. 2
1. Le Aziende, salvo diverse determinazioni regionali, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente Accordo, nei confronti dei medici di emergenza sanitaria territoriale incaricati a tempo indeterminato per un numero di ore inferiore a 38, provvedono alla conferma per un incarico a tempo pieno, cioè a 38 ore settimanali.
Tale incremento di orario é effettuato solo qualora sia determinato dalle esigenze del servizio e nell’ordine derivante dalla anzianità dell’incarico a tempo indeterminato.
Norma Finale n. 3
1. Al fine di adeguare l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, alla normativa prevista dall’art. 8, comma 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato, le parti approvano il testo di cui all’Allegato “N” che costituisce la disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato, in sostituzione della regolamentazione prevista dall’Allegato “N” al D.P.R. n. 484/96.
2. I medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e confermati in forza all’art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzati nelle attività orarie indicate dal suddetto decreto presidenziale.
Norma Finale n. 4
Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell’Accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell’Accordo, le variazioni annuali della voce “concorso delle spese per l’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario” facente parte del compenso capitario.
Norma Finale n. 5
1. Le parti convengono che, in caso di mancato rinnovo contrattuale, il conferimento degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale relativi agli ambiti territoriali e agli incarichi vacanti rilevati dal 2001 avviene nella misura del 67% e del 33% a favore rispettivamente degli aspiranti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) e lettera b). Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all’altra percentuale di aspiranti.
Norma Finale n. 6
1. Ai medici già inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 2, non in possesso dell’attestato di formazione specifica in Medicina Generale e che conseguano tale attestato dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione in tale graduatoria, é consentito, previa presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare ella assegnazione degli incarichi vacanti e degli ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 3, comma 6, lettera a) con l’attribuzione del relativo punteggio.
Norma Finale n. 7
1. Le parti concordano che la dicitura Medico di libera scelta, medico di assistenza primaria e medico di famiglia sono usati, nel testo dell’accordo come sinonimi.
Norma Finale n. 8
1. Ai fini del calcolo del rapporto ottimale, i medici ex-associati concorrono, a tutti gli effetti e non in sovrannumero, alla determinazione del numero di medici iscrivibili negli elenchi della assistenza primaria, così come definito all’articolo 19, comma 7 e all’allegato B del presente Accordo.
Norma Finale n. 9
1. Gli Accordi regionali disciplinano le modalità con cui gli studi associati di medici di assistenza primaria possono concordare con l’Azienda l’attribuzione allo stesso studio associato di una parte della retribuzione convenzionale dei propri medici, fermi restando gli obblighi di contribuzione ENPAM sull’intero ammontare dei compensi di ogni singolo professionista.
Norma Finale n. 10
1. Ai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94 é consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale da parte delle Aziende nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente Accordo ed ai medici di cui alle norme transitorie n. 6 e n. 7 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A Tal fine i medici interessati inviano, alle Aziende, apposita domanda di inserimento in un elenco separato, specificando il possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.
3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell’ordine dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea, dalla minore età.
Norma Finale n. 11
1. Al medico che alla data di pubblicazione del presente Accordo abbia già dichiarato una autolimitazione del proprio massimale delle scelte inferiore a quanto previsto dall’articolo 25, comma 6, tale autolimitazione é confermata a richiesta, da esercitarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, e fino a che la propria posizione soggettiva resti immutata.
Norma Finale n. 12
1. I medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale ai quali sia riconosciuto dalla competente commissione sanitaria dell’Azienda già individuata per il personale dipendente lo stato di inidoneità all’attività sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato di gravidanza fin dal suo inizio, sono utilizzati nei servizi a terra delle centrali operative o collaborano nei presidi fissi delle attività di emergenza o di Pronto Soccorso.
Norma Finale n. 13
1. Lo stato di gravidanza nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro al momento di attribuzione dell’incarico non é ostativo al suo conferimento ma ne determina l’immediata sospensione.
Norma Finale n. 14
In considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione e del conseguente incremento dalle patologie cronico-degenerative, le parti convengono che gli Accordi regionali siano prioritariamente indirizzati a dare impulso, allo sviluppo e alla diffusione sul territorio dell’assistenza domiciliare nelle forme previste dal presente Accordo, ed in particolare dell’assistenza domiciliare integrata, e di nuove forme di assistenza residenziale e/o semiresidenziale in alternativa al ricovero ospedaliero.
NORME TRANSITORIE
Norma Transitoria n. 1
1. I minori che abbiano compiuto il sesto anno di età possono essere assegnati al medico di medicina generale.
Norma Transitoria n. 2
1. Nell’anno di pubblicazione del presente Accordo, per l’attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri di assegnazione e la graduatoria regionale di cui al D.P.R. n. 484/96.
2. Nell’anno successivo a quello di pubblicazione del presente Accordo, per l’attribuzione degli incarichi si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 484/96.
Norma Transitoria n. 3
1. Le parti convengono che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui agli Accordi collettivi nazionali vigenti alla data delle relative contestazioni.
Norma Transitoria n. 4
1. Il disposto di cui all’art. 4, comma 4, del presente Accordo non si applica, per la sola durata della presente convenzione e fatta salva la perdita, per scelta intercorrente del medico, di uno o più dei rapporti convenzionali detenuti, ai medici che alla data di pubblicazione del presente Accordo siano già titolari di più di due rapporti convenzionali.
Norma Transitoria n. 5
1. In attesa della effettiva operatività delle norme concernenti la formazione professionale da attuarsi secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, ed in base all’art. 8 del presente Accordo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il D.P.R. n. 484/96.
Norma Transitoria n. 6
1. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenze sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale, é concessa, al fine di consentire la piena operatività delle rete degli operatori dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria, nei casi in cui questi non sono stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente Accordo e in possesso del previsto attestato, per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di idoneità previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.
3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell’ordine dal voto di laurea, dall’Anzianità di laurea, dalla minore età.
Norma Transitoria n. 7
1. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n.256/91 nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale é consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di formazione specifico, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisii necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.
3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell’ordine dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea, dalla minore età.
Norma Transitoria n. 8
1. Premesso che l’art. 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 229/99 dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione di quanto sancito al comma 1 dell’articolo medesimo, le parti convengono che il termine per l’entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall’art. 6, comma l, lettera a) del presente Accordo collettivo nazionale, sarà individuato a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell’ENPAM e delle parti firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all’introduzione dei nuovi limiti di età, secondo quanto stabilito dall’art. 15-nonies del decreto legislativo n. 229/99.
2. Fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo collettivo nazionale, continua ad applicarsi l’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 484/96.
Norma Transitoria n. 9
1. Le parti convengono che il presente Accordo collettivo nazionale, compresi i suoi allegati, rimane in vigore fino a che non sia stato perfezionato e reso esecutivo con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica, l’Accordo collettivo nazionale valido nel triennio successivo, con decorrenza 01.01.2001, come previsto dall’art. 8, comma 1, del D L.vo n. 502/92 e successive modifiche.
Norma Transitoria n. 10
1. Sono fatti salvi per la durata prevista gli effetti giuridici ed economici stabiliti dagli Accordi regionali vigenti in favore dei medici impegnati nelle attività di emergenza sanitaria territoriale.
Norma Transitoria n. 11
1. Il termine di tre anni di cui ali art. 6, comma 3, decorre dalla data di pubblicazione del presente Accordo.
Norma Transitoria n. 12
1. Sono fatti salvi, per la durata prevista, gli effetti giuridici ed economici stabilii dagli Accordi regionali vigenti stipulati ai sensi del Capo VI del D.P.R. n. 484/96.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Dichiarazione a Verbale n. 1
1. Le parti raccomandano al Ministero della sanità che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del S.S.N. sia dato rilievo all’attività di medico di medicina generale convenzionato, con particolare riguardo agli addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale e di medicina dei servizi.
Dichiarazione a verbale n. 2
1. Le parti chiariscono che le dizioni Regioni, Amministrazione regionale, Giunta regionale, Assessore regionale alla sanità usate nel testo dell’accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
Dichiarazione a verbale n. 3
1. Le parti raccomandano al Ministro della Sanità che una rilevante percentuale dei posti disponibili per la frequenza ai corsi di formazione di medicina generale, previsti dai decreto legislativo n.256/91 e successive modificazioni, sia riservata a medici abilitati all’esercizio professionale dopo il 31.12.94.
Dichiarazione a verbale n. 4
1. Le parti chiariscono che la dizione “medico di medicina generale” si riferisce a tutti i medici convenzionati con le Aziende ai sensi del presente Accordo.
Dichiarazione a verbale n. 5
1. Le parti convengono che tra i compiti affidati ai medici dal presente Accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.
Dichiarazione a verbale n. 6
1. Le parti si impegnano a dare preferenza nel conferimento degli incarichi per le centrali di ascolto ai medici portori di handicap motori o visivi, in ordine di anzianità di laurea o, in subordine, di voto di laurea.
Dichiarazione a verbale n. 7
1. Le parti raccomandano al Ministero della Sanità di emanare, sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello prescrizione-proposta di cui al DM n. 350/88, alla normativa vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione infraregionale e extraregionale nonché dalla nuova impostazione del regime di esenzione del cittadino dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
2. Le parti raccomandano inoltre al Ministero della Sanità l’adozione di idonei strumenti normativi e tecnici atti a consentire la puntuale individuazione del medico prescrittore, anche al fine di facilitare l’attribuzione delle specifiche responsabilità nell’ambito del rispetto dei livelli di spesa programmati.
Dichiarazione a verbale n. 8
1. Le parti convengono di affrontare, d’intesa con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, tutte le tematiche deontologiche poste dalla “Carta dei servizi sanitari” con riferimento anche alla evidenziazione della qualificazione professionale del medico.
Dichiarazione a verbale n. 9
1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all’Accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di pubblicazione del presente Accordo, é riconosciuta per intero l’anzianità di servizio maturata, senza soluzione di continuità, anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.
Dichiarazione a verbale n. 10
Le parti, per agevolare i medici che hanno conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale, in quelle regioni in cui tale corso di formazione sia iniziato l’anno successivo a quello di promulgazione del bando, sollecitano il Ministero della Sanità ad emanare un dispositivo di legge che consenta a tali medici di poter essere inscritti nella graduatoria regionale unica valida per l’anno successivo a quello di conseguimento del relativo titolo.
Dichiarazione a verbale n. 11
Le parti concordano che occorra operare, anche attraverso modifiche legislative di Accordi regionali, affinché la certificazione di idoneità per la pratica di attività sportive non agonistiche, venga effettuata esclusivamente o prevalentemente dai medici di famiglia.
In tale contesto é auspicabile che, attraverso accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi, siano tutelati quei cittadini, soprattutto giovani che, senza alcun esborso economico diretto o indiretto, aderiscono a società sportive.
Dichiarazione a verbale n. 12
Le parti auspicano che, anche mediante idonee modifiche legislative, possa essere consentito ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale di poter essere iscritti alle scuole di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257/91 e n.368/99.
Dichiarazione a verbale n. 13
Le parti convengono sull’opportunità che di Accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi individuino le modalità atte ad assicurare, in ogni ambito territoriale carente, l’assistenza all’interno del Servizio sanitario nazionale, mediante l’esercizio della libera scelta del medico da parte dell’assistito.
Dichiarazione a verbale n. 14
Le parti, nel ribadire l’importante funzione che può essere svolta dalle varie forme associative per il miglioramento della qualità dell’assistenza in coerenza con le previsioni del decreto legislativo n. 229/99, convengono sull’opportunità che la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, costituiti sulla base della normativa vigente, valorizzi il ruolo delle varie forme societarie che il decreto legislativo stesso individua come partners nel perseguimento degli obiettivi dichiarati.

ALLEGATI

Allegato A.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE DI MEDICINA GENERALE
RACCOMANDATA
Bollo
All’assessorato alla Sanità Regione
Il sottoscritto Dott.________ nato a ______ prov._____ il M() F() codice fiscale______ Comune di residenza_______ prov. _____
indirizzo_____________ n.____ CAP_______ tel.________
Azienda U.S.L. di residenza
CHIEDE
secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale ex art. 8 del decreto legislativo 30.12.92, n. 502, e successive modificazioni, di essere inserito nella graduatoria regionale di medicina generale, a valere per l’anno .
A tal fine acclude alla presente la seguente documentazione:
n. 1 Certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici di_____________ rilasciato il ________(v.nota) n. Documenti relativi ai titoli in suo possesso – valutabili ai fini della graduatoria predetta – e specificati nel prospetto interno;
ovvero autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.
Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
() la propria residenza () il domicilio sotto indicato:
c/o________________ Comune __________________provincia ___
indirizzo_____________ n._____ CAP ____________
Data_______________________ firma per esteso________________________
AVVERTENZE IMPORTANTI
– L’attestazione dell’Ordine dei Medici deve avere la data di rilascio non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. La mancata presentazione di questo documento o la sua incompletezza comporta l’esclusione dalla graduatoria.
– I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in originale o copia autenticata, in regola con le norme sull’imposta di bollo, secondo le disposizioni di legge vigenti.
– Il certificato di laurea, rilasciato dalla Università degli studi, deve essere allegato anche se la votazione ivi riportata non da diritto a punteggio, tranne se già agli atti.
– I documenti allegati alla domanda per l’inserimento nella graduatoria eventualmente presenti negli anni precedenti, sono acquisiti agli atti purché ne venga fatto espresso riferimento e sempre che siano tali da poterne consentire la valutazione. Dovrà invece essere allegata tutta la documentazione relativa a titoli ed attività svolti successivamente alla data di scadenza della precedente domanda e fino al 31 dicembre dell’anno precedente all’inoltro della presente domanda.
– La documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione, non si terrà conto di quella della quale non e possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico.
VALUTAZIONE TITOLI ED ATTIVITÀ SVOLTA




Allegato B.
(art. 19)
PROCEDURE TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE
1.Stabilito per determinazione della Regione l’ambito territoriale, ai fini dell’acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.
2.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 5 tale ambito non può comprendere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti né può essere inferiore al territorio del comune anche se questo comprende più Aziende.
3. Si procede in questo modo.
4.Si stabilisce quale é la popolazione nell’ambito risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
5.Da tale quantità si detrae la popolazione che al 31 dicembre dell’anno precedente, pur anagraficamente residente nell’ambio territoriale, ha effettuato le scelta del medico in altro ambito.
Si aggiunge la popolazione non residente che effettuato la scelta nell’ambito.
6.Da questa quantità si detrae ulteriormente la popolazione in età pediatrica (0-14); ne risulterà un numero di abitanti che é quello utile al fine del rapporto ottimale.
7.A parte si prende l’elenco dei medici già operanti nella medicina generale nell’ambito in questione ivi compresi i medici ex-associati.
8.Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o dalla autolimitazione.
9.Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell’applicazione del rapporto ottimale.
10. Esso sarà:
– uguale a 1.000 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 1.000;
– pari al loro massimale se esso é inferiore a 1.000.
11. Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell’applicazione del rapporto ottimale.
12. La zona é carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 500 e si inserirà un medico per ogni 1.000 abitanti o frazione superiore a 500 in relazione al risultato della sottrazione.
13. Esempio:
Ambito territoriale 52.000 abitanti;
popolazione pediatrica 6.000 abitanti;
abitanti che hanno scelto il medico fuori ambito 1.500;
abitanti fuori ambito che hanno scelto il medico nell’ambito 50;
al fine dell’applicazione del rapporto ottimale abitanti 44.550.
Al fine del rapporto ottimale:
Abitanti 52.000
Popolazione pediatrica 6.000
Medici inseriti nell’ambito:
4 a 1.800 scelte di massimale
– valgono 4.000 (4 x 1.000)
20 a 1.500 scelte di massimale
– valgono 20.000(20 x 1.000)
3 a 1.000 scelte di massimale
– valgono 3.000 (3 x 1.000)
5 a 750 scelte di massimale
– valgono 3.750 (5 x 750)
12 a 500 scelte di massimale
– valgono 6.000 (12 x 500)
Totale 36.750
La zona é carente: 44.550 – 36.750 = 7.800.
Devono essere inseriti 8 medici.

Allegato C.
(art. 23)
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA
1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non é consentito al sostituto di acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2. L’onorario professionale, deve essere corrisposto per intero al medico sostituto.
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20%, se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Il compenso di cui all’articolo 45, lettera B1, é corrisposto al sostituto ove egli ne abbia diritto ai sensi del comma 2 della stessa lettera B1.
5. Ai medici sostituti spettano i compensi di cui all’art. 45, lettera C1 comma 2, lettera C2 commi 1 e 2, lettera C3, per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

Allegato D.
(art. 32-45)
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria sono quelle elencate, in calce al presente allegato D, nel nomenclatore-tariffario.
2. Salvo che sia diversamente prevista dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell’utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente.
3. Per l’esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell’Azienda di esercitare i previsti controlli sull’idoneità dello studio professionale, il medico é tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio é dotato delle corrispondenti necessarie attrezzare.
4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico é tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente.
Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell’assistito.
5. Nel caso di prestazioni multiple o singole soggette ad autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla distinta riepilogativa delle prestazioni aggiuntive, la autorizzazione ed il modulo riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate di cui all’Allegato S del presente Accordo, debitamente controfirmato dall’assistito, o da chi per lui, a conferma dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni.
6. Il mancato invio della distinta riepilogativa dalle prestazioni entro il termine stabilito priva l’Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.
7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all’art.14, comma 4.
8. Al medico spettano compensi onnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario, con esclusione di quelli previsti alla lettera “C”. Fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all’assistito.
I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell’invio della distinta di cui al punto 4.
9. Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive, con esclusione di quelle previste alla lett. “C”, non possono superare mensilmente il 16,60% per cento dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario professionale di cui all’art. 45, lettera “A1, comma 1”.
10. I medici della continuità assistenziale possono eseguire, nell’esercizio della propria attività convenzionale, le prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A del nomenclatore tariffario di cui al presente Allegato.
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
A – Prestazioni eseguibili senza autorizzazione:
Prestazioni 01.01.1999 01.01.2000
1. Prima medicazione (*) 23.530 23.860
2. Sutura di ferita superficiale 6.340 6.430
3. Successive medicazioni 11.760 11.930
4. Rimozione di punti di sutura e medicazione 23.530 23.860
5. Cateterismo uretrale nell’uomo 18.410 18.700
6. Cateterismo uretrale nella donna 6.850 6.950
7. Tamponamento nasale anteriore 10.740 10.890
8. Fleboclisi (unica-eseguibile in caso di urgenza) 23.530 23.860
9. Lavanda gastrica 23.540 23.860
10. Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica 11.760 11.930
11. Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**) 17.600 17.840
12. Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulabili) 1.230 1.240
B) Prestazioni eseguibili con autoriduzione sanitaria:
Prestazioni 01.01.1999 01.01.2000
1. Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) 17.600 17.840
2. Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) 11.770 11.930
3. Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) (***) 2.350 2.390
4. Vaccinazioni non obbligatorie (****) 11.760 11.930
C) Prestazioni, indicate a titolo esemplificativo, eseguibili nell’ambito degli accordi regionali e aziendali di cui al capo VI.
1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell’ambio di un progetto volto all’attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant’altro venga concordato, correlato alle attività previste dall’art. 70.
2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni correlate alle attività di cui all’art. 70, comma 1 e 2:
Anziani:
– test psicoattitudinali;
– test per valutazione di abilità e di socializzazione;
– test verbali e non, per valutazione cognitiva.
Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:
– patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi;
– patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plastici ecc.);
– neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavande vescicali, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant’altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico;
– patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi;
– patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie):
spirometria iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aerosol (***);
– patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale;
– pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale:
incisione di ascessi riduzione di lussazione.

Allegato E.
SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE
Caro collega
Invio in ospedale .l. paziente signor ………………………
1) Motivo del ricovero ……………………………………………………………………………………………………………………..
2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Dati estratti dalla scheda sanitaria …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero.
Ti segnalo l’opportunità che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata una esauriente relazione clinica.
……….., Lì ……….
Dott.__________________
Recapito telefonico:__________________

Allegato F.
(art. 38)
CERTIFICATO DI DIAGNOSI PER INDENNITÀ DI MALATTIA
(art. 2, D.L. 663/1979 o art. 15 L. 155/1981)
INVARIATA.

Allegato G.
(Art. 45)
ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI
Art. 1 – Prestazioni domiciliari
1. L’assistenza domiciliare programmata di cui all’art. 39, comma 1, lettera b), é svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:
– monitoraggio dello stato di salute dell’assistito;
– controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
– indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;
– indicazioni ai familiari, o al personale addetto all’assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
– indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita della Azienda;
– collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda per la necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l’ambiente esterno;
– predisposizione e attivazione di “programmi individuali” con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
– attivazione degli interventi riabilitativi;
– tenuta al domicilio di un’apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant’altro ritenuto utile e opportuno.
Art. 2 – Attivazione del servizio domiciliare
1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a raggiungere lo studio del medico, quali ad esempio:
a) impossibilita permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
b) impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);
c) impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
– insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
– insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
– arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;
– gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
– cerebropatici e cerebolesi, con forme gravi;
– paraplegici e tetraplegici.
Art. 3 – Procedure per l’attivazione dell’assistenza
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dalla Azienda dal medico di scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di attivazione dell’ADP deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi e inviata o presenta al distretto.
3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale.
4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, é necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione indicazione a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.
5. L’esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo la modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell’assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
6 In caso di discordanza sul programma da parte del medico dell’Azienda, questi é tenuto a darne motivata comunicazione scritta antro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, al medico di libera scelta, al fine di apportare al programma medesimo le modifiche eventuali. Apportate tali modifiche al programma, questo viene riproposto per l’approvazione entro 7 giorni.
7. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare programmata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell’Ufficio di coordinammo delle attività distrettuali.
8. In reazione a particolari difficoltà locali, l’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali può definire specifiche modalità procedurali atte a superarle.
Art. 4 – Rapporti con il distretto
1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il medico responsabile a livello distrettuale dell’attività sanitaria, sulla base del programma e delle procedure di cui al precedente articolo 3, concordano:
A) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell’assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno (con possibilità di proroga);
B) la periodicità settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell’intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
C) i momenti di verifica comune all’interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell’intervento in reazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica che necessitino al soggetto.
Art. 5 – Compenso economico
1. Al medico di medicina generale oltre all’ordinario trattamento economico é corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a lire 35.800 per accesso, a far data dal 1.1.1999, e di lire 36.600 dal 1.1.2000.
2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Art. 6 – Modalità di pagamento
1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell’assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella qualità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.
3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
4 La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
Art. 7 – Documentazione di distretto
1. Presso ogni distretto, é curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l’assistenza di cui agli articoli precedenti.
2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l’assistenza domiciliare in ordine alfabetico.
3. Sulla base di apposito Accordo regionale é stabilita la modulistica da adottarsi da parte delle Aziende per i compiti di cui al presente Allegato.
Art. 8 – Verifiche
1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita degli interventi attivati.
2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
Art. 9 – Accordi decentrati
1. In sede regionale possono concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, particolari modalità integrative di erogazione della ADP in relazione a specifiche peculiarità geografiche e socio-ambientali che le giustifichino.

Allegato H.
(Artt. 32, 39, 45)
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Art. 1 – Prestazioni
1. L’assistenza domiciliare integrata di cui all’art. 39, comma 1, lettera a), é svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni:
– di medicina generale;
– di medicina specialistica;
– infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
– di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle Aziende;
– di assistenza sociale.
2. Lo svolgimento é fortemente caratterizzato dall’intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.
Art. 2 – Destinatari
1. Le patologie che consentono l’avvio dell’assistenza sono quelle per le quali l’intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.
2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell’attività sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio-ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell’intervento si riferiscono a:
– malati terminali;
– malattie progressivamente invalidanti e che necessitano di interventi complessi;
– incidenti vascolari acuti;
– gravi fratture in anziani;
– forme psicotiche acute gravi;
– riabilitazione di vasculopatici;
– riabilitazione in neurolesi;
– malattie acute temporaneamente invalidanti nell’anziano (forme respiratorie e altro);
– dimissioni protette da strutture ospedaliere.
Art. 3 – Procedure per l’attivazione
1. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile delle attività sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l’interessato da parte del:
a) medico di medicine generale;
b) responsabile del reparto ospedaliero all’atto delle dimissioni;
c) servizi sociali;
d) familiari del paziente.
2. Entro 48 ore dalla segnalazione ricevuta il medico del distretto attiva o meno le procedure e prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l’intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari.
3. Ove il medico del distretto non ritenga necessaria l’attivazione dell’ADI per il caso proposto dal medico di famiglia deve darne motivata comunicazione entro 24 ore dalla richiesta di attivazione al medico di assistenza primaria e ai familiari dell’assistito interessato.
4. Nel caso in cui la proposta di ADI sia approvata, il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di medicina generale concordano:
a) la durata presumibile del periodo di erogazione dell’assistenza integrata;
b) la tipologia degli altri operatori sanitari coinvolti;
c) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attività;
d) la degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso;
e) i momenti di verifica comune all’interno del periodo di effettuazione del servizio.
5. Il medico di assistenza primaria nell’ambito del piano di interventi:
– ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
– tiene la scheda degli accessi fornite dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi;
– attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati;
– coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
Art. 4 – Sospensione
1. L’assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con decisione motivata e con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.
Art. 5 – Trattamento economico
1. Al medico di medicina generale, oltre all’ordinario trattamento economico di cui all’art. 45 é corrisposto un compenso onnicomprensivo per ciascun accesso di lire 35.800 dal 1.1.1999 e lire 36.600 dal 1.1.2000.
2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite.
3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero del paziente in struttura sanitaria, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
4. In caso di ricovero in struttura sociale il programma di assistenza domiciliare integrata viene riformulato sulla base della nuova situazione assistenziale. Cessa qualora l’assistenza sia erogata mediante l’accordo regionale di cui all’art. 39, comma 1, lettera c).
Art. 6 – Modalità di pagamento
1. Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell’assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
2. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio della Azienda per la liquidazione.
3. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio dell’assistito.
4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
5. La liquidazione deve avvenire nel corso del secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
Art. 7 – Documentazione di distretto
1. Presso ogni distretto é curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l’assistenza domiciliare integrata.
2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti, con le relative variazioni e una copia del programma concordato per l’assistenza domiciliare integrata, conservati in ordine alfabetico.
Art. 8 – Riunioni periodiche
1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale con i responsabili dell’attività sanitaria distrettuale e con i membri del Comitato aziendale al fine di assicurare l’uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l’andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell’accordo.
2. Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione.
3. Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito é tenuto a partecipare, concordando modalità e tempi.
Art. 9 – Verifiche
1. Il dirigente medico responsabile del servizio ed i responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessita degli interventi attivati.
2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
Art. 10 – Controversie
1. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare integrata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
2. In relazione a particolari difficoltà locali, l’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali può definire specifiche modalità procedurali atte a superarle.

Allegato I
Informativa resa all’interessato per il trattamento di dati personali.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti é diretto esclusivamente all’espletamento da parte di questa Amministrazione della formazione della graduatoria regionale valida per il periodo;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. L’art. 13 della citata legge Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
6. Titolare del trattamento dei dati é

Allegato L.
(art.7 – 20 e 49)
DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva in atto notorio)



Allegato M.
(art. 54)
SCHEDA DEGLI INTERVENTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
INVARIATA.

Allegato N.
(norma finale 2)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA DEI SERVIZI

Si riportano solo il primo e l’ultimo articolo, in quanto l’intero accordo, comprese le dichiarazioni a verbale, è stato anch’esso pubblicato nel sito, ma separatamente.

Art. 1 – Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l’espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale, aziendale e distrettuale, di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n.502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e successive normative, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. citato, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attività di medicina dei servizi già disciplinate dal capo II del D.P.R. n. 218/92, e i medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 5, comma 4 dell’Allegato “N” al D.P.R. n 484/96. Per questi vale il presente Regolamento.
(…)
Art. 26 – Durata dell’Accordo
1. Il presente regolamento ha durata triennale e scade il 31 dicembre 2000.

Allegato O.
REGOLAMENTO ELETTORALE ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DELLA MEDICINA GENERALE DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DISTRETTUALI
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti di parte elettiva per la medicina generale dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
2. La elezione dei componenti di cui al precedente comma si svolgerà in tutte le Aziende della regione ed in tutti i Distretti entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
3. L’Assessore regionale alla sanità, sentiti i Direttori Generali delle Aziende, indica la data di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.
4. A tal fine il Direttore Generale istruisce un seggio in ciascun distretto ed invia ai presidenti dei seggi l’elenco di tutti gli aventi diritto al voto in ciascun seggio. Ogni medico vota nel seggio del Distretto di appartenenza.
5. Le Aziende provvedono a comunicare agli aventi diritto al voto, con modalità stabilite dal Comitato di cui all’art. 11, la data, l’orario e la sede delle elezioni, nonché le modalità di voto.
6. Hanno diritto al voto tutti i medici incaricati a tempo indeterminato per la medicina generale alla data di effettuazione delle elezioni. Il diritto al voto può essere rivendicato, ove il medico non sia inserito nell’elenco fornito al seggio elettorale, al momento del voto esibendo idonea certificazione di titolarità di incarico.
7. Il seggio elettorale é composto da un funzionario della Azienda, nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e da due scrutatori indicati dal Comitato di cui all’art. 11.
8. L’elettore dovrà presentarsi al seggio munito di valido documento di riconoscimento o essere conosciuto dal presidente. Ogni elettore vota esprimendo un numero di preferenze che può anche essere pari al numero dei membri eleggibili.
9. I presidenti di seggio cureranno lo svolgimento delle operazioni di voto, lo scrutinio delle schede (che avverrà immediatamente dopo le operazioni di voto) e la trasmissione delle schede scrutinate alla Azienda che ha il dovere di conservarle per almeno 30 giorni dagli scrutini. Trascorso tale termine, le schede devono essere distrutte.
10. Le Aziende trasmettono al Comitato regionale di cui all’art. 12 i dati elettorali.
11. Per ciascun organismo, saranno eletti i medici che avranno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.
12. Il Direttore Generale della Azienda proclama gli eletti agli Uffici di coordinamento delle attività distrettuali.
13. I compensi per i componenti il seggio elettorale sono definiti con provvedimento della Regione e sono a carico delle Aziende di riferimento.
14. La tornata elettorale si svolge in tutti i distretti nella stessa data e, di norma, in un giornata di sabato, secondo orari determinati dal Comitato di cui all’art. 12.
15. I componenti eletti ai sensi del presente regolamento decadono per:
a) assenze complessive superiori al 50% delle riunioni effettuate nel corso dell’anno;
b) dimissioni dall’incarico;
c) cessazione del o degli incarichi convenzionali detenuti nella medicina generale.
16. Il componente decaduto per effetto del disposto di cui al comma precedente é sostituito dal primo dei non eletti.

Allegato P.
SCHEMA DI LINE E GUIDA PER I CORSI DI IDONEITÀ ALL’EMERGENZA SANITARIA PROGRAMMA
Poiché per le due situazioni cliniche di emergenza estrema, rappresentate dall’arresto cardiocircolatorio e dal grave politraumatismo, é di primaria importanza garantire un intervento qualificato da parte del personale addetto al soccorso, nel programma del corso per i medici dell’emergenza saranno inserite le Linee Guida riguardo alla sequenza delle procedure di BLS (Basic Life Support = Sostegno delle Funzioni Vitali) e di ACLS (Avances Cardiac Life Support) nei casi di arresto cardiocircolatorio secondo l’American Heart Association e l’European Resuscisation Council e le Linee Guida dell’ATLS (Advanced Trauma Life Support) nei casi di pazienti traumatizzati dell’American College of Surgeons, organismi scientifici, internazionali ed autorevoli che periodicamente provvedono ad una revisione critica e ad un aggiornamento dei protocolli in base all’evoluzione delle conoscenze.
Il corso deve comunque perseguire il raggiungimento, da parte dei discenti, dei seguenti obiettivi:
1 Saper assistere un paziente:
[] al domicilio;
[] all’esterno;
[] su di un mezzo di soccorso mobile;
[] in ambulatorio.
2 Saper diagnosticare e trattare un paziente:
[] in arresto cardiocircolatorio (manovre di rianimazione con ripristino delle pervietà delle vie aeree, ventilazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, defibrillazione, uso dei farmaci raccomandati dal protocollo dell’ACLS)
[] con insufficienza respiratoria acuta (dall’uso dei farmaci, intubazione o.t., alla cricotomia)
[] politraumatizzato o con traumatismi maggiori (drenaggio toracico, manovre di decompressione in caso di PNX, incannulamento vene centrali, prevenzione di danni neurologici, ecc.)
[] grande ustionato (da fattori chimici o da calore)
[] in caso di shock
[] in coma o altre patologie neurologiche
[] con dolore toracico (dall’angina all’IMA complicato)
[] con aritmia cardiaca
[] con E.P.A.
[] con emorragie interne ed esterne (emoftoe, ematemesi, enterorragia, rottura di aneurisma)
[] in caso di folgorazione o annegamento
[] in caso di avvelenamento o di intossicazione esogena acuta
[] in emergenza ostetrico-ginecologica (assistenza al parto)
[] in emergenza pediatrica (dalla crisi convulsiva all’arresto cardiorespiratorio del neonato)
[] in emergenza psichiatrica (malato violento o in stato di agitazione psicomotoria).
3 Conoscere le tecniche di estrazione e di immobilizzazione di un paziente traumatizzato.
4 Avere nozioni e manualità di piccola chirurgia riferita in particolar modo al corretto trattamento della traumatologia “minore” (ferite, ustioni, contusioni, lussazioni fratture).
5 Conoscere le implicazioni medico legali nell’attività dell’emergenza (responsabilità nei diversi momenti operativi).
6 Avere nozioni riguardo ai problemi di pianificazione delle urgenze/emergenza in caso di macro e maxi-emergenza (Il triage, coordinamento dei soccorsi anche con la Protezione Civile, ecc.).
7 Sapere utilizzare la tecnologia connessa con l’emergenza territoriale (sistemi di comunicazione, sistemi informatici, apparecchiature elettroniche).
8 Essere a conoscenza dell’organizzazione dei servizi comunque coinvolti nell’emergenza territoriale.
Per quanto riguarda la parte pratica questa dovrà essere svolta presso ospedali che siano forniti di almeno:
1 Pronto Soccorso – Medicina e Chirurgia d’Urgenza
2 Rianimazione
3 Cardiologia e Terapia intensiva
4 Ortopedia
5 Centrale Operativa funzionante e disponibilità di sedi soccorso
Inoltre dovranno naturalmente essere individuati i materiali e gli strumenti da usare come supporti didattici (manichini per massaggio cardiaco esterno, intubazione oro-tracheale, incannulamento di vene centrali, seminari per la discussione di “casi” tratti dalla realtà o simulati, esercitazioni in collaborazione con i vigili del fuoco, ecc.).
La valutazione finale di “idoneità o “non idoneità” viene effettuata mediante prova scritta e orale/pratica davanti ad una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale di ciascuna Azienda USL, con formale provvedimento.
Ai candidati che avranno superato favorevolmente le prove di esame verrà rilasciato l’attestato di idoneità all’esercizio di attività di emergenza sanitaria territoriale.

Allegato Q.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALICARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA (per graduatoria)

Allegato Q/1.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI
INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (per graduatoria)

Allegato Q/2.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (per graduatoria)

Allegato Q/3.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALICARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA (per trasferimento)

Allegato Q/4.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (per trasferimento)

Allegato Q/5.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (per trasferimento)

Allegato Q/6.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI MEDICINA DEI SERVIZI (per trasferimento)

Allegato R.
MODULO RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Allegato S.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 412/91 E DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N.517/93 E N. 229/99:
REGIONE VENETO;
REGIONE LAZIO;
REGIONE TOSCANA;
REGIONE CAMPANIA;
REGIONE UMBRIA;
REGIONE ABRUZZO;
REGIONE LOMBARDIA;
F.I.M.M.G (Federazione Italiana Medicina Generale);
S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani);
FEDERAZIONI MEDICI;
INTESA SINDACALE SUMAI – SIMET- CISL MEDICI/COSIME;

(4/5. Continua)

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