COM (97) 157
Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
e al Comitato delle regioni
“Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”
15/04/97
[II parte] [2/2. Fine]
Indice
[I parte]
Sintesi I parte
Introduzione
1. La rivoluzione del commercio elettronico
Il commercio elettronico: la rivoluzione di Internet
I mercati della prossima generazione
Le opportunità per l’Europa
Il commercio elettronico: confronti sul piano internazionale
Sfruttare i punti di forza di cui dispone l’Europa
Necessità di un consenso globale
2. Garantire l’accesso al mercato globale: infrastrutture, tecnologia e servizi
Ottimizzare gli effetti della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni
Ottimizzare i vantaggi della liberalizzazione dei mercati delle tecnologie dell’informazione
Eliminare i “colli di bottiglia” che ostacolano la capacità trasmissiva
Garantire l’interoperabilità in un contesto concorrenziale
Rendere disponibili servizi per il commercio elettronico di agevole impiego per l’utilizzatore: la R&S europea
Cooperazione industriale internazionale a livello di infrastrutture, di tecnologie e di servizi
[II parte]
Sintesi II parte
3. Creare un quadro regolatore favorevole
Creare fiducia
Garantire un accesso completo al mercato unico
Principi che stanno alla base di un quadro regolatore in materia di commercio elettronico
Le caratteristiche essenziali di un approccio regolatore
Un approccio regolatore che sviluppi appropriate politiche “orizzontali”
Operare in direzione di un quadro regolatore coerente su scala mondiale
4. Promuovere un contesto commerciale favorevole
A livello di consumatori: sensibilizzare e creare fiducia
A livello di imprese: sensibilizzare e incoraggiare l’adozione delle prassi ottimali
A livello di pubbliche amministrazioni: promuovere un settore pubblico dotato di maggiore iniziativa
Porre il commercio elettronico al servizio dei cittadini
Conclusioni
SINTESI (II parte)
III. Creare un quadro regolatore favorevole
Il contesto del mercato unico, che si è mostrato valido per le forme di commercio convenzionali, dev’essere ora reso appropriato al commercio elettronico. Creare fiducia e sicurezza tra le imprese e i consumatori comporta la diffusione di tecnologie affidabili (quali le firme elettroniche, i certificati elettronici e meccanismi sicuri di pagamento elettronico), nonché di un contesto giuridico e istituzionale che consenta la messa in opera di tali tecnologie. Per consentire agli operatori del commercio elettronico di trarre pieni vantaggi dal mercato unico, è necessario evitare le incongruenze a livello regolamentare e garantire un quadro giuridico e regolatore coerente per il commercio elettronico a livello dell’Unione europea. Tale quadro dovrà basarsi sull’applicazione dei principi fondamentali del mercato unico.
Nei casi appropriati, è necessario fornire risposte di tipo regolamentare in tutte le fasi dell’attività commerciale, che vanno dalla creazione dell’impresa fino alla promozione e alla diffusione delle attività nel campo del commercio elettronico, alla conclusione di contratti e all’effettuazione di pagamenti per via elettronica. Parallelamente è necessario affrontare svariati problemi “orizzontali” decisivi, che riguardano tutta l’attività nel campo del commercio elettronico. Si tratta tra l’altro della sicurezza dei dati, della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dei servizi ad accesso condizionato, della vita privata e di un contesto fiscale trasparente e neutrale.
Dato il carattere intrinsecamente transnazionale del commercio elettronico, è necessario pervenire a un consenso globale. La Commissione ricercherà attivamente il dialogo sul piano internazionale, coinvolgendo governi e industria in appropriate sedi multilaterali, nonché a livello bilaterale con i propri principali partner commerciali. Ciò comprende, tra l’altro, la cooperazione internazionale intesa a lottare contro i reati di tipo transnazionale commessi sulle nuove reti di comunicazione (ad esempio, P8).
IV. Promuovere un contesto commerciale favorevole
La promozione di un contesto commerciale favorevole consentirà di sensibilizzare maggiormente i consumatori e di aumentare la loro fiducia nel commercio elettronico, nonché di incoraggiare le prassi ottimali da parte delle imprese europee (in particolare grazie a programmi per le PMI, ad azioni di supporto e di R&S, nonché a piani pilota del G7). Contemporaneamente, un ruolo chiave potrà essere svolto dalle pubbliche amministrazioni, grazie al potere loro derivante dalla gestione dei pubblici appalti e all’opportunità di essere tra i primi ad applicare le tecnologie di base del commercio elettronico. In futuro si dovrà attivamente incoraggiare lo sviluppo di forti sinergie tra il “commercio elettronico” e l'”amministrazione elettronica” a vantaggio di tutti gli operatori attivi in tali settori.
In sintesi, la presente iniziativa propone un insieme di azioni coerente nello specifico settore del commercio elettronico, settore che riveste un’importanza decisiva per la competitività dell’Europa sui mercati mondiali. Tali azioni specifiche dovranno essere viste nel più ampio contesto delle iniziative relative alla società dell’informazione e, in particolare, saranno integrate nel “Piano d’azione evolutivo” per la società dell’informazione.
Le politiche della Commissione sono intese a realizzare tale quadro coerente di azioni di tipo tecnologico, regolamentare e di sostegno con urgenza ed entro l’anno 2000.
CAPITOLO 3: CREARE UN QUADRO REGOLATORE FAVOREVOLE
La rapidità e la portata dei vantaggi che l’Europa potrà trarre dal commercio elettronico dipenderanno in grande misura dall’esistenza di una legislazione che risponda pienamente alle esigenze delle imprese e dei consumatori. L’obiettivo della Commissione è la messa in opera dell’appropriato quadro regolatore entro l’anno 2000. L’attuale quadro regolatore del mercato unico, che si è dimostrato valido per le forme di commercio convenzionali, deve ora risultare funzionale al commercio elettronico, conseguendo due obiettivi essenziali: creare fiducia e garantire un accesso completo al mercato unico.
Creare fiducia
35. Il primo obiettivo consiste nel creare fiducia. Perché possa svilupparsi il commercio elettronico, i consumatori e le imprese debbono essere certi che le rispettive transazioni non siano intercettate o modificate, che il venditore e l’acquirente siano effettivamente coloro che affermano di essere e che siano accessibili meccanismi per effettuare le transazioni legali e sicuri. La creazione di tale fiducia è la condizione essenziale affinché le imprese e i consumatori possa adottare il commercio elettronico. Tuttavia, molti si interrogano ancora in merito all’identità e alla solvibilità dei fornitori, all’effettiva ubicazione degli stessi, all’integrità delle informazioni, alla protezione dei dati personali e della vita privata, all’esecuzione dei contratti a distanza, all’affidabilità dei pagamenti, alla rivalsa in caso di errori o di frode, ai possibili abusi di posizione dominante – considerazioni che assumono un’importanza ancora maggiore nell’ambito del commercio transfrontaliero.
36. Una parziale soluzione a questi problemi è fornita da tecnologie sicure, quali ad esempio le firme elettroniche e i certificati elettronici. La firma elettronica consente di confermare senza alcuna ambiguità l’identità del mittente, come pure l’autenticità e l’integrità dei documenti elettronici. Peculiare al mittente e peculiare al messaggio inviato, la firma elettronica è verificabile e non può essere misconosciuta. Analogamente, lo scambio di certificati elettronici (“carte d’identità Internet”) tramite una “stretta di mano elettronica” tra gli elaboratori garantisce che le parti siano effettivamente coloro che dichiarano di essere e di valutare l’autenticità del servizio fornito, oppure delle merci e dei servizi consegnati.
I meccanismi di protezione del diritto d’autore, anch’essi basati su tecnologie sicure quali la criptazione e le carte intelligenti, garantiscono la tutela dei materiali digitali e costituiscono un fattore chiave per l’emergere di un mercato di massa dei contenuti elettronici. I meccanismi di pagamento elettronici sicuri, anch’essi basati su metodi crittografici, forniscono l’elemento di garanzia finale: quella di poter pagare e di poter essere pagati. Tali tecnologie sicure sono per la maggior parte pienamente operative e disponibili sul mercato. Tuttavia, il quadro regolatore e istituzionale e sostegno di tali tecnologie non è ancora stato completato, soprattutto in settori quali l’interoperabilità e il reciproco riconoscimento al di là delle frontiere nazionali.
Garantire un accesso completo al mercato unico
37. Il secondo obiettivo consiste nel garantire che coloro che praticano il commercio elettronico abbiano completo accesso al mercato unico. Date le sue dimensioni, il mercato unico potenzialmente offre alle imprese una “massa critica” di consumatori, senza contare gli sbocchi su altri mercati mondiali. Tuttavia, a fronte delle nuove sfide poste dal commercio elettronico, gli Stati membri stanno rispondendo in modo eterogeneo. Lo sviluppo di approcci legislativi divergenti è non solo inefficace, tenuto conto del carattere transfrontaliero del commercio elettronico, ma rischia anche di frammentare il mercato unico, frenando di conseguenza lo sviluppo del commercio elettronico in Europa. La proposta di direttiva concernenti i meccanismi di trasparenza intende proprio ridurre il rischio che nuovi provvedimenti, differenti da uno Stato all’altro, possano ridurre la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.
38. Per quanto sia importante evitare incoerenze a livello regolamentare scoraggiando azioni divergenti a livello nazionale, l’Unione europea deve garantire anche la creazione, a livello europeo, di un quadro regolatore coerente per il commercio elettronico. Tale quadro regolatore dovrà inevitabilmente basarsi sulla legislazione in vigore relativa al mercato unico, che crea già in grande misura le condizioni adatte allo svolgimento on-line delle attività delle imprese. Come parte di tale quadro, sono state già adottate misure specifiche atte a rispondere ai nuovi sviluppi. Si tratta, tra l’altro, delle direttive recentemente adottate sulla protezione dei dati, sulla tutela giuridica delle banche dati e sui contratti negoziati a distanza, come pure della proposta di direttiva che modifica la direttiva “Televisione senza frontiere”. Sono stati inoltre pubblicati una serie di documenti a fini di consultazione e di elaborazione di politiche, per stimolare il dibattito su vari ambiti quali la protezione giuridica dei servizi criptati, il diritto d’autore e i diritti correlati, la proprietà industriale, le comunicazioni commerciali, i pubblici appalti e la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione.
Principi che stanno alla base di un quadro regolatore in materia di commercio elettronico
39. L’applicazione dei quattro principi qui di seguito riportati fornirà all’Unione europea un quadro legislativo flessibile ed appropriato.
Evitare la regolamentazione fine a se stessa. In molti casi, la libera circolazione dei servizi del commercio elettronico può essere efficacemente conseguita tramite il reciproco riconoscimento delle regolamentazioni nazionali e appropriati codici di autoregolamentazione. Ciò significa che le imprese impegnate in attività commerciali transfrontaliere si conformano alla legislazione dei paese d’origine (“controllo del paese d’origine”). Sarà necessario un intervento comunitario solo qualora il reciproco riconoscimento non sia sufficiente ad eliminare gli ostacoli presenti sul mercato o a tutelare gli obiettivi d’interesse generale. Ogni eventuale azione legislativa dovrà imporre al mercato oneri il più ridotti possibile e conformarsi all’evoluzione di quest’ultimo.
La regolamentazione dev’essere basata sulle libertà che caratterizzano il mercato unico. Il commercio elettronico abbraccia un’ampia gamma di attività transfrontaliere. Indipendentemente dal fatto che le imprese impegnate nel commercio elettronico forniscano una o più merci e/o servizi, le future politiche dovranno innanzitutto garantire la libertà di esercitare tale attività in modo agevole ed efficiente. Bisogna accordare eguale importanza a tutte le libertà offerte dal mercato unico: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento. Solo in tal modo si potranno conseguire gli obiettivi fondamentali della coerenza, della prevedibilità e della semplicità di funzionamento.
La regolamentazione deve tener conto delle realtà commerciali. In qualsiasi attività di commercio elettronico, l’operatore deve poter avviare un’attività, promuovere i propri prodotti o servizi, venderli, distribuirli e provvedere al loro finanziamento: si tratta del normale funzionamento della catena commerciale. In molti casi, per affrontare i problemi esistenti o potenziali non sarà necessario ricorrere alla legislazione. Qualora invece ciò sia necessario, la legislazione deve agevolare lo svolgimento delle operazioni lungo tutta la catena commerciale, in quanto non ha senso eliminare gli ostacoli solo in certi segmenti della catena lasciando intatti gli altri segmenti.
La regolamentazione deve soddisfare in modo efficace ed efficiente gli obiettivi d’interesse generale. Il mercato unico del commercio elettronico si svilupperà soltanto se saranno efficacemente tutelati gli obiettivi di cui è stato riconosciuto l’interesse generale, quali la protezione della vita privata e la protezione del consumatore e altri interessi pubblici quali l’accesso generalizzato alle reti. In assenza di tali tutele, si rischia di lasciare immutate le frontiere di regolamentazione nazionali, in quanto ogni Stato membro tenta di tutelare gli interessi legittimi dei propri cittadini.
Le caratteristiche essenziali di un approccio regolatore
Sulla base di questi quattro principi, nei casi necessari dev’essere elaborata un’appropriata risposta regolamentare. In alcuni casi le risposte sono già state individuate; in altri casi, le si deve reperire con urgenza. Per garantire il libero flusso del commercio elettronico attraverso le frontiere nazionali, è necessario affrontare svariati problemi giuridici inerenti alle varie fasi dell’attività commerciale.
Dalla creazione dell’impresa…
40. Un’ampia gamma di regolamentazioni a livello nazionale potrebbero ostacolare l’avvio delle attività dei fornitori di servizi al di là delle frontiere. Si tratta, tra l’altro, delle differenti competenze professionali richieste, dei differenti sistemi cautelari e di supervisione, come pure delle esigenze in materia di notifica e o di autorizzazione (ad esempio, per le professioni regolamentate o per i servizi finanziari). Pertanto, la Commissione sta esaminando il modo migliore per eliminare tali ostacoli, sempre comunque rispettando gli obiettivi d’interesse generale, e presenterà ulteriori proposte in tal senso.
41. Il nuovo ambiente virtuale rende anche più difficile determinare l’identità dei partner contraenti, di definire l’ubicazione di un operatore commerciale “elettronico” e di stabilire se tale operatore si conforma a tutti i requisiti pertinenti sul piano giuridico. Ciò può creare un’incertezza del diritto in merito a quale Stato membro sia in effetti competente, e quale diritto si debba applicare nei casi di controversia. Ciò complica inoltre l’applicazione dei principi del mercato unico, in particolare del principio del controllo del paese d’origine. La Commissione esaminerà tali problemi e altri correlati, per chiarire eventuali dubbi ed incoerenze – tra l’altro, per quanto concerne l’applicazione della convenzione di Roma e della convenzione di Bruxelles nel nuovo contesto elettronico – ed opererà per migliorare l’accesso dei consumatori alla giustizia, in particolare per quanto riguarda le possibilità di impugnazione.
…alla promozione e alla fornitura di attività di commercio elettronico…
42. Il prestatore di servizi on-line e la società che crea un sito web sono soggetti a regolamentazioni nazionali divergenti, comprese tra l’altro quelle relative alle comunicazioni commerciali (che riguarda la pubblicità, la vendita diretta, l’autopromozione, la sponsorizzazione e le pubbliche relazioni). Ciò ostacola l’impiego di efficienti e creative strategie di comunicazione commerciali transfrontaliere e crea un’incertezza del diritto. Dando seguito al Libro verde sulle comunicazioni commerciali, la Commissione presenterà proposte dettagliate per risolvere le difficoltà esistenti o potenziali.
43. Attualmente gli Stati membri applicano talune restrizioni alla commercializzazione di determinati servizi finanziari, per tutelare il pubblico interesse. Conseguenza di tali restrizioni è la frammentazione del mercato unico dei servizi finanziari, compresi i servizi finanziari forniti per via elettronica. Prima della fine dell’anno, la Commissione avanzerà una proposta di direttiva relativa ai contratti di servizi finanziari negoziati a distanza, intesa ad eliminare gli ostacoli alla fornitura di servizi transfrontaliera sempre comunque tenendo presente la protezione del consumatore.
…attraverso la negoziazione e la conclusione di contratti…
44. Sono state adottate una direttiva relativa ai contratti negoziati a distanza, che riguarda tra l’altro le transazioni elettroniche, e una serie di direttive “orizzontali” (clausole abusive nei contratti, pubblicità ingannevole) e “settoriali” (crediti al consumo, viaggi “tutto compreso”, multiproprietà). È inoltre in fase di completamento una proposta di direttiva sulla vendita e sulle garanzie relative ai beni di consumo. Tali direttive istituiscono un livello minimo di protezione dei consumatori, che si applica egualmente alle transazioni del commercio elettronico nell’Unione europea.
45. Una serie di regolamentazioni degli Stati membri relative alla formazione e all’esecuzione di contratti non sono appropriate al contesto del commercio elettronico e sono fonte di incertezze in merito alla validità e all’esecutorietà dei contratti per via elettronica (ad esempio, l’esigenza di documenti scritti e di firme manoscritte; le regole sugli elementi di prova, che non prevedono l’esistenza di documenti elettronici). La Commissione adotterà misure concrete per eliminare gli ostacoli al riconoscimento giuridico dei contratti elettronici entro il mercato unico. Inoltre, la questione della protezione dei consumatori nel settore del commercio elettronico sarà trattata nella comunicazione relativa alla società dell’informazione dal punto di vista del consumatore.
46. Le regole sulla tenuta dei libri contabili, in materia di contabilità e di audit debbono essere adattate al contesto del commercio elettronico e debbono consentire, ad esempio, verifiche di tipo elettronico in assenza di documenti cartacei o l’impiego di fatture elettroniche. Le regolamentazioni nazionali potrebbero dar origine a prassi divergenti e minacciare il mercato unico. La Commissione avvierà dibattiti con gli Stati membri per predisporre azioni appropriate.
… all’emissione e alla ricezione di pagamenti elettronici
47. Il commercio elettronico si svilupperà solo in presenza di sistemi di pagamento elettronici validi, di agevole impiego per l’utilizzatore, efficaci e sicuri. La Commissione, l’IME e gli Stati membri stanno attualmente valutando il quadro più appropriato per sovrintendere all’emissione di moneta elettronica. Alla luce di tale discussione, la Commissione intende presentare entro la fine del 1997 (scadenza per il completamento dei lavori) una proposta di direttiva relativa all’emissione di moneta elettronica, per garantire la stabilità e l’affidabilità degli emittenti di tali prodotti elettronici. Ciò contribuirà a stimolare la fiducia dei consumatori. Nel frattempo, la Commissione prevede di modernizzare e di aggiornare, entro il primo semestre del 1997, la raccomandazione del 1988 relativa ai sistemi di pagamento, per fornire orientamenti in merito alla relazione tra gli emittenti e gli utilizzatori di tutti i nuovi sistemi di pagamento (ad esempio in termini di affidabilità, di trasparenza e di mezzi di impugnazione).
48. La compatibilità tra i sistemi di pagamento elettronici, che interessa tanto i consumatori quanto le imprese, si baserà sostanzialmente su accordi tra gli operatori. Tali accordi dovranno essere conformi alle regole di concorrenza comunitarie. Per fornire orientamenti, la Commissione pubblicherà nel corso del 1988 una nota che preciserà le modalità d’applicazione delle regole di concorrenza ai nuovi mezzi di pagamento.
49. L’uso fraudolento e la contraffazione, che rappresentano gravi problemi nel campo dei pagamenti elettronici, sono punibili solo in un ridotto numero di Stati membri. Il settore della finanza e gli utilizzatori hanno chiesto alla Commissione di adottare iniziative relative a tutti i mezzi di pagamento diversi dai pagamenti in contanti, per migliorare la sicurezza dei nuovi mezzi di pagamento.
UN APPROCCIO REGOLATORE CHE SVILUPPI APPROPRIATE POLITICHE “ORIZZONTALI”
Garantire la sicurezza e la riservatezza
50. L’impiego di complesse procedure di crittazione, che garantisce la riservatezza delle informazioni commerciali delicate come pure dei dati personali, è una delle pietre miliari del commercio elettronico. Legislazioni nazionali ampiamente divergenti limitano l’impiego, l’esportazione, l’importazione e l’offerta delle tecnologie di crittazione e dei relativi prodotti, e rappresentano importanti ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico in Europa. L’eliminazione di tali ostacoli transfrontalieri è decisiva ai fini della realizzazione del mercato unico del commercio elettronico. La Commissione intende sviluppare una politica intesa a garantire la libera circolazione delle tecnologie di crittazione e dei prodotti correlati, sempre comunque tenendo conto degli interessi relativi alla pubblica sicurezza. La Comunità opererà a livello internazionale per eliminare tali ostacoli commerciali relativi ai prodotti di crittazione. Gli orientamenti recentemente adottati dall’OCSE in materia di crittografia costituiscono un primo tentativo di conseguire un consenso internazionale in materia.
51. Un problema più specifico è quello delle firme elettroniche, che sarà oggetto di un’iniziativa della Commissione. Tale iniziativa sarà intesa a garantire un quadro giuridico comune che comprenda il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche nel mercato unico e la definizione di criteri minimi per le autorità di certificazione. Saranno inoltre necessari accordi su scala mondiale relativi alle firme elettroniche.
52. Decisiva, nel quadro delle misure intese a creare fiducia, è l’esigenza di tutelare il diritto dell’individuo e dell’impresa alla riservatezza, e contemporaneamente di evitare gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi per il commercio elettronico. La direttiva quadro dell’Unione europea sulla protezione dei dati personali soddisfa questi due obiettivi. Resta da verificare se possano essere necessarie ulteriori misure di regolamentazione per affrontare problemi specifici derivanti dall’evoluzione del commercio elettronico. In particolare, è necessario tutelare i principi relativi alla riservatezza nel settore dei sistemi di pagamento elettronici, della fiscalità e dei sistemi di gestione dei diritti d’autore. La Commissione darà seguito ad un’iniziativa dell’OMC intesa a conseguire un accordo multilaterale sugli aspetti dei flussi informativi globali relativi al commercio, sempre comunque tutelando il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali.
Garantire un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dei servizi ad accesso condizionato
53. La tutela del diritto d’autore e dei diritti correlati è essenziale per lo sviluppo del commercio elettronico. La Commissione adotterà un’iniziativa legislativa intesa ad affrontare taluni aspetti del diritti d’autore e dei diritti correlati; l’iniziativa si concentrerà sulla comunicazione, sulla riproduzione e distribuzione on-line di materiali protetti. Ad essa si affiancherà un’adeguata tutela giuridica in caso di elusione dei meccanismi intesi ad impedire la copiatura e dei sistemi di gestione elettronica. I due trattati internazionali adottati nel dicembre 1996 sotto gli auspici dell’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) sono essenziali per stimolare e facilitare il commercio elettronico su scala internazionale. La Comunità deve far sì che tali trattati entrino al più presto in vigore. Un’altra pietra miliare che agevolerà il commercio elettronico su scala mondiale è il positivo esito degli attuali negoziati dell’OMC relativi alla protezione giuridica degli importanti investimenti effettuati nelle banche dati. Le attività in questo campo proseguiranno nel quadro dell’OMPI, nella seconda metà del 1997; la Commissione reputa importante, nel prossimo futuro, l’adozione di una convenzione internazionale in materia.
54. I marchi commerciali sono strumenti importantissimi e svolgeranno un ruolo di primo piano nel mercato elettronico. Tuttavia, in un contesto di rete aperta, il titolare di un marchio incontra seri ostacoli nel controllare che il marchio in questione sia utilizzato in modo legittimo. La Commissione sta ora consultando gli ambienti interessati alla questione e agli aspetti ad essa correlati, e adotterà misure appropriate a risolvere i conflitti tra l’attribuzione delle denominazioni dei domain di Internet e l’utilizzo dei marchi. La Commissione intende garantire che gli interessi europei siano tenuti nel debito conto in fase di riorganizzazione del sistema delle denominazioni dei domain di Internet (Internet Domain Name System – DNS). Nel contesto del gruppo consultivo dell’OMPI sui marchi e sulle denominazioni dei domain di Internet, la Commissione sta attivamente contribuendo alla definizione di soluzioni accettabili su scala internazionale, quali un sistema di arbitrato, di mediazione e di contestazione on-line.
55. Per una distribuzione dei servizi sicura, sarà necessaria un’adeguata protezione giuridica dei sistemi di accesso condizionato in tutto il mercato unico. Per poter essere remunerati in modo appropriato, molti servizi utilizzeranno una forma di crittazione o altri sistemi di accesso condizionato. I fornitori di servizi dovranno essere protetti dalle azioni pirata rivolte contro i rispettivi servizi grazie all’impiego di decodificatori non autorizzati, di carte intelligenti o altri dispositivi illeciti. La Commissione proporrà una direttiva per istituire un livello di protezione equivalente per tutti i prestatari di servizi in Europa.
Garantire un contesto fiscale chiaro e neutrale
56. Per consentire lo sviluppo del commercio elettronico, è della massima importanza che i sistemi fiscali forniscano una certezza del diritto (in modo che gli oneri fiscali siano chiari, trasparenti e prevedibili) e la neutralità del sistema fiscale (in modo che sulle attività di nuova creazione non pesino oneri supplementari rispetto alle forme di commercio più convenzionali). La velocità, la non rintracciabilità e l’anonimato che potenzialmente caratterizzano le transazioni elettroniche possono inoltre creare nuove opportunità di evasione e di frode fiscale. Bisogna affrontare questi problemi per poter tutelare gli interessi dei governi in termini di entrate fiscali e impedire distorsioni del mercato.
57. La fiscalità indiretta, e in particolare l’IVA, è il settore in cui le regole comunitarie sono state maggiormente armonizzate. Il commercio elettronico di beni e servizi è a pieno titolo soggetto all’IVA, proprio come altre forme di commercio più tradizionali. Tuttavia, è necessaria un’analisi approfondita per valutare il possibile impatto del commercio elettronico sulla legislazione in vigore in materia di IVA (su problemi quali la definizione, il controllo e l’esigibilità) e per valutare se, e in quale misura, la legislazione in vigore debba essere adattata sempre comunque garantendo la neutralità del sistema fiscale. Eventuali adattamenti non dovrebbero imporre oneri eccessivi sulle piccole imprese. Mentre alcuni commentatori hanno suggerito l’opportunità di prevedere un tipo di tassa alternativo, quale una “tassa sul bit”, la Commissione non reputa tale azione appropriata in quanto tali transazioni sono già soggette all’IVA.
58. I concetti territoriali che stanno alla base dei sistemi di fiscalità diretta (la “residenza” e la “fonte” dei redditi) debbono anch’essi essere esaminati alla luce degli sviluppi commerciali e tecnologici. Come nel caso della fiscalità indiretta, l’obiettivo è triplice: fornire una certezza del diritto, evitare indebite perdite del gettito fiscale, e garantire la neutralità.
59. La Commissione e gli Stati membri hanno recentemente deciso di avviare un’analisi dell’impatto e delle conseguenze del commercio elettronico sulle dogane e sull’imposizione indiretta. La Commissione si avvarrà del gruppo sulla politica fiscale per indagare questi problemi a livello dell’Unione europea con gli Stati membri. Ulteriori lavori su scala internazionale saranno effettuati in sede del comitato OCSE sugli affari fiscali.
Operare in direzione di un quadro regolatore coerente su scala mondiale
60. Attualmente, i pionieri del commercio elettronico stanno operando entro un quadro regolatore frammentato, malgrado molti aspetti del commercio elettronico siano già disciplinati da accordi internazionali conclusi nel quadro dell’OMC – come il GATS, l’Accordo generale sugli scambi di servizi – e dell’OMPI. Come nel caso del mercato unico, le legislazioni nazionali in vigore e di nuova adozione in vari settori (come ad es. la crittazione, le firme elettroniche, la protezione dei dati personali e della vita privata, le leggi che disciplinano i contratti, i nuovi mezzi di pagamento elettronici) rischiano di creare ostacoli agli scambi, che freneranno lo sviluppo del commercio elettronico a livello mondiale. Si debbono reperire soluzioni per predisporre un quadro regolatore coerente per il commercio elettronico.
Importanti misure sono già state adottate in seno a vari organismi internazionali, quali l’OMPI, l’OMC, l’OCSE (Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico), la World Customs Organisation (Organizzazione mondiale delle dogane), l’UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo), l’UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale), l’accordo sugli orientamenti in materia di crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno e il Consiglio d’Europa.
Sulla base di tali lavori, la Comunità deve proseguire le proprie attività nelle appropriate sedi internazionali e a livello bilaterale, con i suoi principali partner commerciali, per istituire un quadro regolatore coerente a livello mondiale.
61. Dal 6 all’8 luglio 1997, a Bonn, la Commissione e il governo della Germania organizzeranno una conferenza ministeriale internazionale dal titolo “Global Information Networks: Realising the Potential” (Reti d’informazione globali: realizzare le potenzialità), che tratterà tra l’altro delle politiche da adottare a livello internazionale in materia di commercio elettronico, e che dovrebbe condurre all’adozione di una dichiarazione ministeriale.
CAPITOLO 4: PROMUOVERE UN CONTESTO COMMERCIALE FAVOREVOLE
Un’ulteriore sfida posta all’Unione europea consiste nel far adottare il più possibile il commercio elettronico dai consumatori, dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni. Si debbono sensibilizzare maggiormente i consumatori e le imprese e suscitare la loro fiducia; è necessario un sostegno per sviluppare le competenze necessarie e far conoscere l’impiego delle reti ad un vasto pubblico. In particolare, bisogna incoraggiare le PMI ad adottare nuove modalità e tecniche commerciali e prassi innovative. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere un ruolo di primo piano adottando un atteggiamento favorevole al commercio elettronico.
A livello dei consumatori: sensibilizzare e creare fiducia
62. I consumatori possono trarre grandi vantaggi dal commercio elettronico all’atto di acquistare merci e servizi dal proprio domicilio: una più vasta scelta, più agevoli e complete informazioni pre-vendita, e prezzi potenzialmente inferiori. Nel proprio piano triennale relativo alle priorità per la politica dei consumatori (1996-1998), la Commissione ha già indicato i potenziali vantaggi che potrà arrecare ai consumatori lo sviluppo della società dell’informazione.
La Commissione redigerà una comunicazione sulla società dell’informazione dal punto di vista del consumatore, intesa a promuovere l’accesso del consumatore alla società dell’informazione, tra l’altro grazie all’acquisizione di nuove competenze che richiederanno speciali azioni di istruzione e formazione.
63. I consumatori debbono aver fiducia nel processo stesso del commercio elettronico. Ad una fiducia nel commercio elettronico basata sull’evidenza, grazie all’impiego di tecnologie sicure, deve accompagnarsi una fiducia “psicologica”. L’industria, i commercianti e le associazioni dei consumatori debbono lavorare assieme per stimolare tale fiducia grazie, ad esempio, all’impiego di etichette di qualità e alla pubblicazione di rapporti comparativi oppure facendo garantire i nuovi servizi da marchi commerciali di fiducia, quali le banche, le società che emettono carte di credito o gli operatori di rete.
La fiducia può essere incoraggiata anche aumentando la trasparenza delle transazioni (ad esempio, per quanto concerne l’identità, l’origine e l’affidabilità del fornitore), riducendo allo stretto necessario i dati personali richiesti al consumatore e precisando la natura giuridica delle informazioni fornite. L’industria può anch’essa aumentare il grado di fiducia adottando codici di condotta e rispettandoli. Per poter giungere ad un’accettazione generalizzata da parte dei consumatori e delle imprese e impedire la creazione di nuove barriere, le etichette e i codici di condotta dovrebbero essere idealmente applicati a livello europeo o mondiale. La Commissione incoraggia la creazione di etichette di qualità e di codici di condotta accettati su vasta scala per aumentare la fiducia nel commercio elettronico.
64. Per i consumatori, l’impiego dell’euro e del commercio elettronico dovrebbe semplificare le transazioni e ridurne il costo. La Commissione incoraggerà pertanto azioni pilota relative alle etichette di qualità per i pagamenti elettronici del futuro. Ciò potrebbe garantire che il servizio di pagamento elettronico soddisfi ad un insieme minimo di criteri di qualità (ad esempio, duplice visualizzazione dei prezzi, unita ad una conversione automatica tra l’euro e le valute nazionali senza alcun costo supplementare). Il settore finanziario, i rappresentanti dei consumatori e le pubbliche autorità dovranno definire insieme tali criteri. Sarebbe inoltre opportuno applicare le etichette di qualità ai “portamonete elettronici” e ad altri sistemi di pagamento esistenti, quali le carte di addebito e le carte di credito.
A livello di imprese: sensibilizzare e incoraggiare ad adottare le prassi ottimali
65. Le piccole imprese debbono comprendere i potenziali vantaggi del commercio elettronico in termini di diminuzione di costi, di apertura di nuovi mercati e di nuove opportunità per nuovi prodotti e servizi. Le azioni di sensibilizzazione si baseranno sulle esperienze acquisite dal programma pilota della Commissione “Commerce 2000”, sul processo consultivo relativo al Libro verde sul commercio e nell’ambito del G7; esse terranno inoltre conto delle limitate risorse che le PMI possono destinare alla formazione del personale. Tali azioni dovranno incoraggiare le organizzazioni e le associazioni industriali a pubblicizzare studi relativi a casi ben precisi, a diffondere materiali destinati alla formazione e ad utilizzare esse stesse il commercio elettronico. Le azioni potrebbero coinvolgere camere di commercio, raggruppamenti industriali a livello locale, nazionale ed europeo, associazioni di promozione tecnologica e gruppi di PMI, nonché programmi di partenariato (quali ad es. Europartnertariat e Interprise).
La rete degli eurosportelli (EIC) realizzerà, nel contesto del programma pluriennale per le PMI, iniziative specifiche per sensibilizzare maggiormente le imprese, in particolare le PMI, alle tecniche per il commercio elettronico. Una volta completato il processo di consultazione relativo al Libro verde sul commercio e la distribuzione, sarà avviato un programma di lavoro da qui alla fine del 1997, che comprenderà tra l’altro azioni per il commercio elettronico nel settore del dettaglio e della distribuzione, per rispondere alle esigenze degli utilizzatori. La campagna di sensibilizzazione sarà ancora proseguita tramite il progetto del G7 “Mercato globale per le PMI”, che tra l’altro si basa sulla prima conferenza annuale di tale progetto, svoltasi nell’aprile 1997, che ha affrontato molti dei problemi riguardanti direttamente le PMI e gli estensori delle politiche nel campo del commercio elettronico globale. Si promuoverà inoltre l’impiego e l’elaborazione di norme intese ad agevolare il sourcing internazionale di prodotti.
66. I progetti pilota relativi alle prassi ottimali svolgono un importante ruolo di sensibilizzazione. Ad esempio, i progetti pilota possono essere concepiti in modo da verificare le innovazioni commerciali ed esaminare la compatibilità di queste ultime rispetto ai quadri giuridici e fiscali esistenti. Essi possono inoltre contribuire all’analisi dei mutamenti strutturali intrasettoriali e intersettoriali, e dell’impatto sull’occupazione. Spesso le PMI sono prive delle risorse necessarie a sperimentare singolarmente le nuove applicazioni. I progetti pilota sono precipuamente intesi a sviluppare modelli commerciali che tengano pienamente conto del carattere multilingue e multiculturale dell’Europa, come pure delle specifiche preferenze dei consumatori e delle imprese europee.
La Commissione aumenterà il sostegno a favore dei progetti pilota relativi alle prassi ottimali ed estenderà le azioni di sensibilizzazione e di adozione su vasta scala per promuovere l’innovazione commerciale in un’ampia gamma di settori di mercato (commercio al dettaglio, agroalimentare, costruzione elettromeccanica, calzaturiero, tessile, dell’editoria e del turismo). Si sfrutteranno al massimo i programmi pertinenti a tali azioni, quali i programmi di R&S sulle tecnologie dell’informazione, come pure le opportunità offerte dai fondi strutturali. Nei casi appropriati, saranno istituite strutture europee di coordinamento. La Commissione incoraggia le iniziative del settore privato per stimolare mercati just-in-time da impresa a impresa relativi alla contabilità, alla fatturazione e ai flussi di pagamento, per agevolare l’adozione di software integrato per la gestione finanziaria e ridurre i termini di pagamento transfrontaliero nelle transazioni commerciali.
A livello di pubbliche amministrazioni: promuovere un settore pubblico dotato di maggiore iniziativa
67. Il settore pubblico ha un importante ruolo da svolgere nella promozione del commercio elettronico. Le formalità e i requisiti amministrativi, nonché i servizi forniti dal settore pubblico, costituiscono parte del lavoro quotidiano delle imprese. Il 70% dei dati gestiti dalle amministrazioni è generato dall’industria. Tra i settori in cui potrebbe essere applicato il supporto elettronico si possono citare, tra l’altro: dogane e fiscalità, sicurezza sociale, servizi per l’occupazione, registri pubblici e pubblici appalti. Per l’effettiva introduzione del commercio elettronico nelle relazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni potranno essere necessari cambiamenti a livello organizzativo (ed eventualmente regolamentare). La Commissione avvierà iniziative di benchmarking (studi, progetti pilota) per apprendere dall’esperienza pratica delle pubbliche amministrazioni e per individuare le esigenze europee specifiche, soprattutto per quanto concerne l’interoperabilità a livello europeo.
68. Nel quadro dell’attuale programma IDA si assiste ora alla creazione di reti europee per le amministrazioni. Tali reti si avvarranno di soluzioni tecniche commercialmente disponibili, ma i problemi relativi all’interoperabilità dovranno essere tenuti in considerazione sia da parte delle pubbliche amministrazioni sia da parte del settore privato. La Commissione pubblicherà linee direttrici atte ad individuare i progetti d’interesse comune e a porre in atto misure per garantire l’interoperabilità delle reti.
69. Gli Stati membri dovranno confermare la loro fiducia nel commercio elettronico utilizzandolo ai vari livello della pubblica amministrazione. Ciò fungerà da catalizzatore sul mercato nel suo complesso. L’esempio più efficace si avrebbe se le pubbliche amministrazioni utilizzassero il commercio elettronico per i loro stessi approvvigionamenti. I pubblici appalti rappresentano un’importante quota dell’attività economica (il 12% circa del PIL dell’Unione europea). Non solo le amministrazioni realizzerebbero importanti risparmi per il contribuente, ma il loro esempio sarebbe più efficace di qualsiasi proclama.
Dopo aver riunito le esperienze acquisite nell’ambito del progetto SIMAP sui pubblici appalti, i risultati dei progetti correlati finanziati nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo e le risposte fornite al Libro verde sui pubblici appalti, la Commissione presenterà nel corso di quest’anno un documento strategico, accompagnato da un piano d’azione inteso a stimolare lo sviluppo degli appalti per via elettronica. Il documento individuerà le azioni da intraprendere per garantire che il commercio elettronico aumenti la trasparenza, garantisca la non discriminazione e non crei nuovi ostacoli all’apertura del settore dei pubblici appalti. La Commissione analizzerà in quale misura sia necessario una revisione delle direttive in vigore in materia di pubblici appalti, per agevolare l’impiego del commercio elettronico e semplificare o limitare ogni requisito o procedura amministrativa che si riveli inessenziale nel nuovo contesto elettronico.
70. La Commissione moltiplicherà gli sforzi per diventare uno dei principali utilizzatori del commercio elettronico. La Commissione ha già organizzato la presentazione per via elettronica delle proposte nell’ambito dei programmi di R&S ACTS ed ESPRIT, e si è servita di un forum Internet per incoraggiare risposte e commenti interattivi al Libro verde sui pubblici appalti. La Commissione farà più ampio uso dei dibattiti “virtuali” per stimolare il pubblico dibattito sulla politica comunitaria. Saranno inoltre ulteriormente sviluppati i collegamenti con le agenzie comunitarie, con le amministrazioni degli Stati membri e con il più vasto pubblico. Entro la fine del 1997, la Commissione presenterà un piano d’azione relativo al proprio utilizzo del commercio elettronico.
Porre il commercio elettronico al servizio dei cittadini
71. Il commercio elettronico è la società dell’informazione realizzata nella pratica. Tuttavia, come ha indicato il Forum sulla società dell’informazione nel suo primo rapporto annuale “né i nostri cittadini, né le nostre istituzioni né la maggior parte delle nostre imprese sono in realtà pronti per le nuove tecnologie”. Il Forum ha sottolineato l’esigenza di un migliore apprendimento all’impiego delle nuove tecnologie, a fianco di altri problemi chiave quali la sensibilizzazione e la volontà dei governi e delle pubbliche autorità di assumere le responsabilità che loro competono. Il commercio elettronico richiede nuove qualifiche che consentano di comprendere il funzionamento delle reti. Ai fini di comunicare e di ordinare merci e servizi per via elettronica, i consumatori dovranno familiarizzarsi con le tecnologie dell’informazione: le nozioni che sono alla base di tali competenze dovrebbero essere insegnate nelle scuole primarie e secondarie. Dipendenti e dirigenti, specialmente nelle PMI, dovranno forse abituarsi a concludere affari sempre più a livello internazionale e non più in un mercato nazionale o regionale, e dovranno ricevere una nuova formazione in tal senso. Come ha chiaramente indicato il Forum, la società dell’informazione sarà una società della formazione permanente.
Per migliorare le competenze, la Commissione completerà con proprie azioni le politiche adottate a livello regionale e nazionale. Per quanto concerne i consumatori, la Commissione tratterà l’argomento nella comunicazione sopra citata relativa alla società dell’informazione dal punto di vista del consumatore. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, sono previste azioni di formazione e di aggiornamento professionale per adeguarsi al cambiamento industriale, ad es. nel contesto dei programmi Socrates e Leonardo e del Piano d’azione “Apprendere nella società dell’informazione” per formare alla società delle conoscenze, nel quadro del programma ADAPT-BIS e nell’ambito delle attività dell'”Obiettivo 4″ del Fondo sociale europeo. Sarà inoltre avviato un programma Euromanagement per promuovere una più efficace comprensione del commercio elettronico tra i dirigenti delle PMI.
72. Infine, il Forum sulla società dell’informazione nonché il gruppo di esperti ad alto livello che si occupa degli aspetti sociali della società dell’informazione hanno sottolineato l’esigenza di una partecipazione pubblica e più generale all’evoluzione della società dell’informazione, per non rischiare di creare classi di individui “privi d’informazione” e “disinteressati all’informazione”. La Commissione prevede che il commercio elettronico eserciterà un profondo impatto sulle imprese, sulle istituzioni e sulle nostre vite di consumatori e di lavoratori, ma non è chiaro in che modo esattamente tale tipo di commercio si svilupperà o si dovrà sviluppare in Europa. Per superare gli ostacoli e poter trarre tutti i vantaggi possibili, è necessario un vasto e continuo dialogo collettivo. In tale contesto, la Commissione accoglie con particolare favore la collaborazione a livello europeo tra industria e associazioni dei consumatori e rispettivi membri, per stimolare il necessario dialogo tra pubblico e privato ed appoggiare la realizzazione delle azioni della presente iniziativa. Proprio in quest’ultimo quadro la Commissione stimolerà attivamente il pubblico dibattito in merito al commercio elettronico in Europa.
CONCLUSIONI
I. La presente comunicazione presenta l’iniziativa europea in materia di commercio elettronico come insieme di proposte orientate all’azione, intese a stimolare il commercio elettronico in Europa. Le proposte in questione concernono, tra l’altro, l’accesso al mercato mondiale, problemi di ordine giuridico e regolamentare e la promozione di un contesto favorevole per le attività commerciali. Alcune di esse sono già comprese nel “Piano d’azione evolutivo” per la società dell’informazione, altre sono di nuova creazione e rendono necessario l’aggiornamento del Piano in questione. La loro realizzazione comporterà un’attiva consultazione dei settori industriali interessati e dovrà tener conto di tutti i settori d’azione. La coerenza tra le azioni tecnologiche, di regolamentazione e di supporto è un elemento essenziale dell’approccio promosso dalla presente iniziativa. Grazie ad essa, la Commissione invita tutte le parti interessate ad impegnarsi in un pubblico dibattito sullo sviluppo e sull’adozione del commercio elettronico in Europa.
II. Per realizzare la presente iniziativa europea in materia di commercio elettronico, la Commissione prevede di intraprendere le azioni chiave elencate qui di seguito, che dovrebbero essere completate entro l’anno 2000 previa una valutazione intermedia (le nuove azioni non ancora incluse nell’attuale Piano d’azione per la società dell’informazione sono contrassegnate con un asterisco).
Garantire l’accesso al mercato mondiale: infrastrutture, tecnologie e servizi
. Garantire la completa applicazione, da parte degli Stati membri, del pacchetto di liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni entro l’1.1.98
. Perseguire la completa applicazione, da parte dei firmatari, dell’accordo dell’OMC sulle telecomunicazioni di base entro l’1.1.98
. Applicare gli accordi ITA ed MRA per l’eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari ai prodotti delle TI in corso*
. Promuovere un attivo coinvolgimento dell’industria e degli organismi pubblici europei nell’evoluzione di Internet e nella fornitura di un’infrastruttura ad elevata larghezza di banda tramite i programmi di R&S e TEN-TELECOM 97*
. Pubblicare inviti a presentare proposte tematici in materia di commercio elettronico nell’ambito del programma di R&S ESPRIT; riconcentrare maggiormente i programmi di R&S pertinenti 15 marzo ’97- fine ’98*
. Avviare il Quinto programma quadro assegnando al commercio elettronico un ruolo prioritario ai fini dello sviluppo e dell’adozione di nuove tecnologie in corso
. Adottare una comunicazione in merito ad un’iniziativa di normalizzazione europea per il commercio elettronico (accompagnata da un Piano d’azione) luglio ’97
. Avviare un’azione specifica relativa a progetti di normalizzazione per il commercio elettronico luglio ’97*
. Organizzare una conferenza mondiale sulla normalizzazione (Bruxelles, 1-3 ottobre 1997) ottobre ’97
. Avviare, nell’ambito dei progetti di R&S dell’Unione europea, azioni specifiche per la cooperazione internazionale con i PECO, i paesi del Mediterraneo e il G7 nel quadro del progetto “Mercato mondiale per le PMI” ’97*
Creare un quadro regolatore favorevole
. Individuare gli ostacoli al mercato unico e le incertezze del diritto in materia di commercio elettronico in corso
. Avviare iniziative di regolamentazione nel settore dei pagamenti elettronici*, dei contratti negoziati a distanza nel campo dei servizi finanziari*, del diritto d’autore e dei diritti collegati, della tutela giuridica dei sistemi d’accesso condizionato e delle firme elettroniche fine 1997*
. Valutare l’esigenza di ulteriori iniziative concernenti le questioni “orizzontali” del mercato unico, le professioni regolamentate, le comunicazioni commerciali, la legislazione in materia di contratti, la contabilità, l’uso fraudolento dei pagamenti elettronici, la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, la proprietà industriale, la fiscalità diretta e indiretta e i pubblici appalti in corso*
. Rafforzare il dialogo internazionale nelle sedi multilaterali e bilaterali appropriate per realizzare su scala mondiale un quadro regolatore appropriato per il commercio elettronico, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i diritti di proprietà intellettuale e la fiscalità in corso
. Organizzare con il governo della Germania la Conferenza ministeriale sulle reti d’informazione globali (Bonn, 6-8 luglio ’97) luglio ’97*
Promuovere un contesto commerciale favorevole
. Adottare la comunicazione sulla società dell’informazione dal punto di vista del consumatore, che comprende tra l’altro la promozione dell’accesso del consumatore al commercio elettronico giugno ’97
. Promuovere azioni di sensibilizzazione e di prassi ottimale nel settore del commercio elettronico, applicando un’iniziativa specifica per gli eurosportelli, avviando un programma Euromanagement ed una struttura europea di coordinamento per il commercio elettronico nel settore del turismo, nonché tramite la promozione dell’euro per le PMI fine ’97*
. Intensificare il sostegno in corso e avviare nuovi progetti pilota sulle prassi ottimali, azioni di sensibilizzazione su vasta scala, campagne di adozione che si avvalgano della R&S nel settore delle TIC, dei programmi di innovazione e di normalizzazione e dei Fondi strutturali settembre ’97*
. Presentare un piano d’azione per stimolare lo sviluppo dei pubblici appalti per via elettronica fine ’97*
. Presentare orientamenti e misure relative all’interoperabilità connesse alle pubbliche amministrazioni nel quadro del programma IDA settembre ’97*
. Presentare un piano d’azione che faccia della Commissione un utilizzatore di primo piano del commercio elettronico fine ’97*
. Iniziative di apprendimento e di formazione in materia di commercio elettronico nel quadro di programmi come Leonardo e Socrates 1997
. Stimolare il dialogo pubblico in materia di commercio elettronico in Europa, compresa la creazione di siti web dedicati aprile 1997*
III. La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni a discutere i problemi suscitati e a fornire il rispettivo appoggio politico alla presente iniziativa europea in materia di commercio elettronico.
Questo documento é disponibile al seguente indirizzo su Internet:
http://www.cordis.lu/esprit/src/ecomcom.htm
oppure: http://www.ispo.cec.be/Ecommerce
[2/2. Fine]
Copyright © 1997-2000 studio legale Giurdanella