PREMESSA – Art. 1

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272

“Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta” (G.U. 2.10.2000 n. 230, S.O. n.165/L)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti pediatri di libera scelta da instaurarsi attraverso apposita convenzione di durata triennale, conforme all’accordo collettivo nazionale stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Visto l’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il provvedimento n. 706 del 18 giugno 1999 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che é stato stipulato, in data 7 aprile 2000, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dal sindacato F.I.M.P;
Preso atto che, in data 14 giugno 2000, il sindacato F.N.A.M. C.I.Pe ha aderito all’accordo medesimo sottoscrivendolo in pari data;
Visto il parere n. 106/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 maggio e del 29 maggio 2000;
Considerato che i rilievi espressi dal Consiglio di Stato appaiono superabili, anche alla luce dei provvedimenti di attuazione della delega di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;
E M A N A:
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. É reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
VERONESI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 9

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N.517/93 E N. 229/99.
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
La riorganizzazione del S.S.N., avviata dai decreti legislativi n.502/92 e n.517/93, proseguita con il D. L.vo n.229/99, ha stabilito i ruoli delle Regioni, delle Aziende, dei distretti e delle organizzazioni sindacali, nelle loro diverse articolazioni territoriali anche in relazione all’assistenza rivolta ai minori offerta e garantita dai pediatri di famiglia con io scopo di migliorare qualitativamente l’assistenza attraverso un ricorso più appropriato alle prestazioni sanitarie.
Il pediatra di famiglia é parte integrante ed essenziale dell’organizzazione sanitaria complessiva e opera funzionalmente a livello distrettuale per l’erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme e appropriato a tutti i cittadini, in età pediatrica, dalla programmazione regionale, dal presente Accordo e dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell’art, 8, comma 1, del decreto legislativo n.229/99.
La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualità e compatibilità economica secondo il Piano sanitario nazionale 98/2000.
Il presente Accordo regola, oltre che l’assistenza pediatrica in un contesto di continuità e globalità, anche aspetti relativi al coinvolgimento del pediatra nella organizzazione distrettuale ed alla sua partecipazione nelle attività delle Aziende Sanitarie, anche per il perseguimento dei progetti-obiettivo attraverso l’individuazione di idonei livelli di rappresentatività nei momenti programmatori e gestionali riguardanti l’area pediatrica, al fine di pervenire ad una più appropriata definizione dell’intervento sanitario, aperto anche alle sollecitazioni provenienti da settori sempre più ampi di popolazione coinvolti in problematiche emergenti, nei quali la sanità interagisce con altri settori di intervento della pubblica amministrazione.
É quindi necessario uno strumento che abbia una doppia caratterizzazione, nel senso che da una parte garantisca certezza di tutela sanitaria, dall’altra sia flessibile ed adattabile alle esigenze mutevoli della collettività.
In tale contesto é sottolineato il ruolo delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso la possibilità di promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi spazi di contrattazione in merito a:
– forme e modalità di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, processi assistenziali per protocolli correlati alle patologie sociali, interventi specifici per la popolazione pediatrica da rendere nel contesto familiare o nelle comunità, assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata, anche in rapporto alla attivazione del Progetto-Obiettivo materno-infantile. A queste possibilità si aggiungono quelle per le procedure di verifica della qualità dell’assistenza, per 1 svolgimento dell’attività di ricerca epidemiologica, per l’acquisizione di dati sanitari, per l’attivazione di un sistema informativo integrato tra pediatri e presidi delle Aziende Sanitarie anche attraverso il collegamento tra studi professionali e centri unificati di prenotazione;
– definizione di ulteriori possibilità per garantire la continuità assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, come indicato dal decreto legislativo n. 229/99, comunque in un contesto collegato con lo specifico servizio, ove già presente a livello territoriale.
Gli accordi regionali potranno promuovere sperimentazioni diverse da confrontare e misurare in termini di validità assistenziale, in un coerente rapporto tra costi/benefici ed economicità della spesa. Nell’ambito dei principi ispiratori della più recente e fondamentale produzione giuridica in materia sanitaria, a partire dal riordino del Servizio sanitario nazionale una particolare attenzione é dedicata alla previsione di modalità per concordare livelli di spesa programmati e per responsabilizzare il pediatra al loro rispetto.
In questo momento di profondo cambiamento dell’assetto della area pediatrica e di accentuazione del ruolo delle Regioni in stretta intesa con le organizzazioni sindacali mediche, l’esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su tutto il territorio nazionale, é stata soddisfatta con la previsione di un “Osservatorio nazionale” presso il Ministero della sanità nel quale tutti i soggetti coinvolti possano trovare oltre che un riferimento chiarificatore di problematiche applicative, che saranno certamente presenti per la novità di tanti istituti, anche una sede ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti interessati e l’osservazione delle attività.
PREMESSA
1) In base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia, recepita dal Parlamento con la legge 27.05.91 n.176, lo Stato riconosce l’infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire e riconferma che la tutela sanitaria dell’infanzia e dell’adolescenza é un diritto fondamentale ed é uno degli obiettivi specifici proposti dell’O.M.S.
2) Nell’ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, il S.S.N. demanda al medico convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l’atto professionale.
3) La tutela sanitaria dell’infanzia si attua all’interno dell’Area Pediatrica, definita come complesso di spazi e servizi adattati alle esigenze psico-affettive del bambino e della sua famiglia e come complesso di prestazioni fornite da operatori specificatamente formati e preparati per soddisfare bisogni sanitari specifici.
4) In conseguenza dei punti precedenti, al medico iscritto negli elenchi della pediatria di famiglia – che é parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N., nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia – sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di:
a) assistenza primaria nell’ambito familiare, anche mediante l’impostazione di programmi, per un equilibrato sviluppo psicofisico del bambino assicurando interventi diagnostici, terapeutici ed eventualmente riabilitativi;
b) assistenza programmata a domicilio, o presso strutture territoriali ivi comprese le collettività al fine di affrontare i problemi sanitari di bambini disabili e di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero, coordinandone l’assistenza domiciliare;
c) partecipazione al servizio di continuità assistenziale, onde garantire il completamento della assistenza primaria da gestire con pediatri adibiti espressamente alla funzione ovvero in associazione con altri pediatri convenzionati, nonché con gli altri servizi territoriali ed ospedalieri o con pediatri convenzionati in associazione o in pediatria in/o di gruppo, nonché utilizzando pediatri in graduatoria regionale;
d) educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale, che hanno come obiettivi il controllo della crescita mediante periodici bilanci di salute, la diagnosi precoce e l’identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettono l’attuazione della prevenzione secondaria. Al medico pediatra, possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale da espletare nel proprio ambulatorio ovvero, secondo orari predeterminati, anche nell’ambito dei servizi e presidi direttamente gestiti dalla Azienda, come previsto all’art.45;
e) ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico, e didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione; assistenza programmata territoriale nella collettività secondo quanto previsto dagli specifici accordi regionali ed aziendali;
f) attività assistenziali ricadenti nell’età pediatrica.
5) Il pediatra di famiglia partecipa alle procedure di verifica della qualità delle prestazioni, alla individuazione e al perseguimento degli obiettivi del distretto e alla elaborazione di linee guida volte anche all’ottimizzazione dell’uso delle risorse.
6) Le parti individuano, secondo la “Carta dei servizi sanitari”, in sede regionale modalità aziendali di raccordo con i servizi di pubbliche relazioni delle Aziende, allo scopo di migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari e i rapporti con i cittadini utenti e le loro organizzazioni.
Capo I – Principi generali
Art. 1 – Campo di applicazione
1. I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all’art. 17, comma 4 del presente Accordo, sono parte attiva e qualificante del S.S.N. nel settore preposto alla tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica in una visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e regionali.
2. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.92, n.502, come successivamente modificato ed integrato, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Unità sanitarie locali quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di seguito nominate Aziende, ed i pediatri di seguito nominati pediatri di famiglia, per l’erogazione in forma diretta dell’assistenza specialistica pediatrica ai minori di cui al comma precedente mediante:
a) assistenza primaria di pediatria;
b) educazione sanitaria ed assistenza preventiva individuale;
c) continuità assistenziale pediatrica sulla base di specifici accordi regionali;
d) attività programmata per i servizi territoriali in un quadro normativo di coinvolgimento complessivo del pediatra di famiglia per la tutela della salute degli assistiti affidatigli mediante la scelta;
e) ricerca e didattica;
f) assistenza programmata territoriale nelle collettività;
g) attività assistenziali ricadenti nell’età pediatrica.
3. La presente Convenzione definisce gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale e aziendale.

(1/4. Continua)

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