Regole di Naming 3.3.1

Regole di Naming (versione 3.3.1)

La presente versione 3.3.1 delle Regole di Naming è stata approvata dal Comitato Esecutivo il 4 agosto 2000 ed è in vigore dal 15 agosto 2000.

SEZIONE 1
Regolamento di Assegnazione
1. Scopo
Il presente Regolamento contiene le norme per l’assegnazione dei Nomi a Dominio all’interno del ccTLD “it” (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI).
Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la Registration Authority Italiana (RA) sono definite dalla Naming Authority Italiana (NA).
Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo Regolamento, nelle Procedure Tecniche di Registrazione e nei documenti a cui si fa riferimento sono descritti in un apposito “Tutorial” disponibile presso la NA. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non può venire utilizzato come testo probante ed é messo a disposizione a puro scopo didattico informativo.
2. Compiti della Registration Authority Italiana
La RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”, detto anche “Registro dei Nomi Assegnati” (RNA). Le modalità operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591 e ICANN ICP-1 e successivi aggiornamenti.
Alla RA é affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle Procedure Tecniche di Registrazione.
La RA provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all’interno del ccTLD “it” (ISO 3166), compresa la parte geografica:
* a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi aggiornamenti;
* b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e loro successivi aggiornamenti;
* c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi aggiornamenti;
* d) “relative distinguished names” secondo lo standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti.
3. Nomi a dominio
I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti, seguendo l’ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione.
I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc) presenti sulla rete.
4.Registrazione
I nomi a dominio all’interno del ccTLD “it” possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell’Unione Europea. Le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale (o equivalente) e le persone fisiche non dotate di partita IVA (o equivalente) possono registrare un solo nome a dominio.
5. Struttura dell’albero dei nomi a dominio Italiani
I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD “it” oppure sotto la struttura geografica predefinita.
La struttura geografica predefinita é costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonché, al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani.
I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili.
La struttura geografica completa dell’albero dei nomi a dominio italiano é riportata nel documento “Nomi a Dominio Riservati” disponibile presso la NA.
6. Obbligatorietà della registrazione
Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD “it”, oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, é obbligatoria la registrazione presso la RA.
7. Nomi Riservati
Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati.
Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri:
* direttamente al di sotto del ccTLD “it” (IPS);
* come campo PRMD (ISO/IEC 10021);
* come campo Org (X.500).
L’elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento “Nomi a Dominio Riservati”, é parte integrante delle presenti regole di naming ed é disponibile presso la NA.
8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni
Un nome a dominio non é prenotabile.
Un nome a dominio assegnato in uso all’interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD “it” non può considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell’albero dei nomi stesso.
9. Assegnazione di un nome a dominio
La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo caricamento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che é pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed é stata verificata la effettiva funzionalità, cioè:
* la corretta operatività dei nameserver autoritativi del nome a dominio e la raggiungibilità dell’indirizzo “postmaster” per il nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021;
* la corretta operatività e la raggiungibilità del DSA nel caso ITU X.500.
10. Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato
Un nome a dominio può essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell’art. 16. É comunque vietato l’accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio.
Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell’art. 14 non può essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall’assegnatario a chiunque.
Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all’interno dell’albero dei nomi a dominio italiano, è considerata a tutti gli effetti come una cancellazione del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di un nome a dominio.
11. Revoca dell’assegnazione di un nome a dominio
La RA può revocare l’assegnazione di un nome a dominio soltanto:
* a) dietro rinuncia dell’assegnatario; oppure
* b) d’ufficio; oppure
* c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale.
11.1 Revoca per rinuncia
Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell’assegnatario, se da questi richiesta la RA é tenuta ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi.
11.2 Revoca d’ufficio
La RA revoca d’ufficio l’assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi:
* venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato la assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD “it”, ove previsti;
* mancata presentazione dei documenti richiesti dalla RA ai sensi del successivo articolo 13.2;
* non “visibilità/raggiungibilità” degli oggetti appartenenti al nome a dominio assegnato per più di tre mesi. La verifica di questa mancanza di visibilità/raggiungibilità deve essere effettuata tecnicamente a cura della RA. In tal caso il nome a dominio non può venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca.
11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale
La RA revoca l’assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l’assegnatario non ne aveva diritto all’uso. Un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato.
Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente é immediatamente reso disponibile per l’assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza.
12. Sospensione dell’assegnazione di un nome a dominio
La RA può sospendere l’assegnazione di un nome a dominio soltanto:
* a) per ordine dell’autorità, oppure
* b) su richiesta dell’assegnatario.
12.1 Sospensione per ordine dell’autorità
La RA sospende l’assegnazione di un nome a dominio su ordine dell’autorità giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all’assegnatario l’uso.
Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell’originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell’autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell’uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell’ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione é stato emesso, si é estinto.
Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l’atto sospensivo o dichiari che l’assegnatario non ne aveva diritto all’uso.
12.2 Sospensione a richiesta dell’assegnatario
La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell’assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l’uso.
In questa ipotesi, la RA é tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell’assegnatario originale non appena questi glielo richieda.
13. Documentazione per l’assegnazione di un nome a dominio
La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalità ed operatività inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla RA ed una lettera di assunzione di responsabilità predisposta da chi richiede l’uso del nome a dominio.
La RA accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni.
13.1 Lettera di Assunzione di Responsabilità
L’assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell’uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente é tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di Responsabilità (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla RA.
Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi espressi nel documento “Netiquette” (disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli.
Nella lettera di AR, il dichiarante può impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso la NA.
13.2 Verifiche della Documentazione
La RA può, a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR.
I suddetti documenti devono essere fatti pervenire alla RA entro 30 giorni dalla richiesta.
13.3 Mancata presentazione di documentazione.
Nei casi in cui:
* la documentazione non pervenga alla RA entro il suddetto termine; oppure
* il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure
* emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente;
é facoltà della RA revocare l’assegnazione del nome a dominio.
13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni.
La RA é tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilità, nonché le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario.

SEZIONE 2
Risoluzione delle Dispute
14. Procedura di Contestazione
Chiunque può contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA.
14.1 Introduzione della contestazione
Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui.
La lettera di contestazione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso.
14.2 Procedure della Registration Authority in caso di Contestazione
In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione “valore contestato/challenged value” al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta.
Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica via posta elettronica all’assegnatario la contestazione dell’oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all’articolo 15.
La comunicazione all’assegnatario dell’oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA.
La RA é tenuta a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all’oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese.
14.3 Contestazione Pendente
La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, può essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all’articolo 15. La RA non é tenuta a nessun’altra azione sino a che la contestazione viene risolta.
In pendenza di contestazione, la parte che l’ha posta é tenuta a confermare alla RA almeno ogni due anni la propria volontà di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l’oggetto contestato. In mancanza, la RA riterrà risolta la contestazione.
14.4 Contestazione Risolta
La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui
– riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure
– riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformità con quanto previsto all’articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure
– riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell’autorità giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la questione; oppure
– riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della sua volontà di abbandonarla; oppure
– la precedente assegnataria dell’oggetto contestato rinuncia alla sua assegnazione; oppure
– una delle due parti offre prova dell’avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure
– siano trascorsi 2 anni dal momento in cui é stata posta la contestazione senza che la parte che l’ha iniziata abbia ribadito la propria volontà di mantenere la sua contestazione; oppure
– siano trascorsi 2 anni dall’ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volontà di mantenerla; oppure
– riceve la decisione su una procedura amministrativa di cui all’art. 16 che trasferisce a chi lo ha contestato il nome a dominio; oppure
– riceve la decisione su una procedura amministrativa di cui all’art. 16 che respinge la contestazione.
Una contestazione risolta non può essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 di questo articolo.
14.5 Effetti della risoluzione della contestazione.
Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA:
* a – se la risoluzione é avvenuta
* in base ai punti “4”, “6”, “7” o “8” del precedente articolo 14.4, oppure
* in base al punto “10” del precedente articolo 14.4, oppure
* in base ai punti “2” o “3” del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli all’assegnatario resistente alla contestazione, oppure
* in base al punto “1” del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimità della registrazione dell’assegnatario resistente alla contestazione,
allora la RA rimuove dal RNA la notazione “valore contestato/challenged value” per il nome a dominio contestato;
* b – se la risoluzione é avvenuta
* in base ai punti “2” o “3” del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli a chi ha posto la contestazione, oppure
* in base al punto “9” del precedente articolo 14.4, oppure
* in base al punto “1” del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla illegittimità della registrazione dell’assegnatario resistente alla contestazione, oppure
* in base al punto “5” del precedente articolo 14.4,
allora la RA rimuove dal RNA l’assegnazione del nome a dominio contestato.
14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso
Nei casi previsto al punto “b” dal precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione.
Risolta la contestazione, la RA non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l’assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l’assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione é stata risolta, il nome a dominio può essere nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.
15. Comitato di arbitrazione
15.1. Clausola arbitrale.
Chi richiede in uso un nome a dominio presso la RA può impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi delle presenti regole di naming, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale.
15.2 Costituzione del comitato di arbitrazione.
É costituito presso la NA un comitato di arbitrazione. Il comitato é composto dai membri della NA che ne abbiano fatto richiesta al Presidente della NA, con esclusione del Presidente stesso, del Vicepresidente e del Direttore del Comitato Esecutivo (CE) in carica.
L’elenco degli arbitri nominati dal CE facenti parte del comitato di arbitrazione é disponibile presso la segreteria della NA.
15.3 Composizione del collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale é composto da tre arbitri membri del comitato di arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati.
La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale é tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all’arbitro che intende nominare ed al Presidente della NA, nella quale é indicato il nome dell’arbitro prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l’oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché l’invito all’altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione.
La parte alla quale é rivolto l’invito di nomina dell’arbitro é tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente della NA, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina é comunicata alle parti per posta elettronica.
Gli arbitri di parte così nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte più diligente può chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della NA, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica.
Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell’incarico da parte del presidente del collegio stesso.
Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale.
Il presidente del collegio arbitrale può nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti.
Il collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio. É in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonché a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte può farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla personalmente.
Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche può avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica.
15.5 Poteri cautelari ed istruttori del collegio arbitrale.
Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA é tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti.
Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA é tenuta a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste.
15.6 Decisione del collegio arbitrale.
Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base delle presenti regole di naming e delle norme dell’ordinamento italiano.
Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti, al Presidente e al Comitato Esecutivo della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale é resa pubblico a cura del presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una parte, decida il contrario.
La decisione del collegio arbitrale é inappellabile.
Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte della RA nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa.
15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese.
Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio può anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa.
I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla metà del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione.
16. Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato
16.1 Applicabilità della Procedura
I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell’art. 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla presente Procedura di riassegnazione.
La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD “it”.
16.2 Natura della Procedura
La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede.
La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato previsto dall’art. 15 delle regole di naming.
16.3 Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura.
La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dalla Naming Authority, denominate “enti conduttori”.
La scelta dell’ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio.
La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall’art. 15 delle regole di naming. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l’arbitrato previsto dall’ art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue.
16.4 Fonti della Procedura
La Procedura è regolata:
* a) dalle presenti regole di naming;
* b) dalle norme contenute nel documento “Procedura di riassegnazione di nome a dominio”, che fanno parte integrante delle regole di naming;
* c) dalle disposizioni di attuazione predisposte dagli enti conduttori ed approvate ai sensi del successivo art. 16.5, II comma.
16.5 Controllo sugli enti conduttori
Le organizzazioni di cui all’articolo 16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con le regole di naming e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Comitato esecutivo.
L’accertamento dell’esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull’operato di tali organizzazioni è demandato al Presidente della NA. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il presidente della NA può esonerarlo dalla conduzione delle procedure.
16.6 Trasferimento del nome a dominio contestato
Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:
* a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
* b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
* c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Se il ricorrente prova che sussistono assieme tutte e tre le condizioni che precedono, il nome a dominio contestato viene trasferito al ricorrente stesso.
In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
16.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede.
Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede.
* a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
* b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
* c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
* d) La circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.
L’elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.
16.8 Pluralità di procedure
Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima sono sospese in attesa dell’esito della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono.
16.9 Ruolo della Naming Authority
La Naming Authority è estranea al merito del procedimento e non è responsabile dell’operato degli enti conduttori che gestiscono le procedure.
16.10 Pubblicazione delle decisioni
Le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web della Naming Authority e sul web dell’ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte.
16.11 Attuazione della decisione
Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sarà eseguita dalla Registration Authority, a meno che essa non riceva, entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario o un arbitrato in relazione al nome a dominio contestato. In questa ipotesi si applicano le norme di cui agli artt. 14.5 e 14.6.
Nel caso in cui il procedimento giudiziario o l’arbitrato promosso dal resistente si estinguano, su istanza del ricorrente la Registration Authority dà esecuzione alla decisione del collegio.
16.12 Costo della procedura
Il costo della procedura non può essere inferiore a 400 euro (più IVA ove applicabile). Di tale costo, il 5% sarà di competenza della RA e il 5% della NA, quale rimborso forfettario delle spese di esecuzione delle decisioni.
17. Requisiti degli enti conduttori delle Procedure
17.1 Requisiti soggettivi
Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche o private, o da studi professionali, costituite nell’Unione europea.
17.2 Presentazione delle domande
Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono essere inviate al Presidente della Naming Authority, che decide entro 20 giorni dalla presentazione delle domande.
La domanda deve contenere:
* a) Nome dell’ente conduttore, con l’indicazione del legale rappresentante;
* b) La data di costituzione;
* c) Il nome e l’indirizzo della persona delegata alla gestione amministrativa delle procedure;
* d) I criteri con i quali l’ente conduttore si è attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri saggi;
* e) L’indicazione dell’URL dell’ente conduttore;
* f) L’indicazione del numero di Procedure che ritiene essere in grado di gestire mensilmente;
* g) L’indicazione del costo della Procedura nel caso di collegi unipersonali e collegi di tre saggi.
Nella propria domanda l’ente conduttore deve dichiarare;
* a) di sottoporsi alle norme predisposte dalla Naming Authority ed accettare le variazioni che ad esse fossero nel tempo apportate;
* b) che i saggi indicati nell’elenco conoscono le regole di naming e le norme predisposte per la conduzione delle procedure;
* c) la dichiarazione che i propri saggi sono liberi di agire come tali anche presso altri enti conduttori.
Alla propria domanda l’aspirante ente conduttore deve allegare:
* a) Un elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che accettino di agire quali saggi nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio;
* b) Il testo delle eventuali norme di attuazione che l’ente conduttore intende seguire per la conduzione delle Procedure;
* c) L’accettazione da parte dei saggi di far parte dell’elenco di cui al punto a) del presente comma.
Al momento della presentazione della domanda, l’ente conduttore deve rendere accessibile al presidente della NA l’URL in cui sono pubblicate le indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti a) e b) del precedente comma del presente articolo.
17.3 Accettazione della domanda
Il Presidente della Naming Authority accetta le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell’ art. 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con le regole di naming.
La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente.
In mancanza di decisione negativa entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, questa si considera accettata.
17.4 Abilitazione alla conduzione delle procedure
L’accettazione della domanda abilita l’ente richiedente alla conduzione delle procedure. L’inizio della sua attività come ente conduttore è subordinato all’apertura alla pubblica visibilità all’URL di cui all’art. 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all’art. 17.2, IV comma, punti a) e b).
17.5 Revoca dell’abilitazione
L’abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata dal Presidente della Naming Authority nel caso in cui:
* a) l’ente conduttore sia sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale;
* b) i suoi saggi si riducano a meno di 15;
* c) sia comprovata una generalizzata violazione delle norme procedurali da parte dei collegi;
* d) sia comprovata la falsità delle indicazioni contenute nella domanda.
______
La presente versione 3.3.1 delle Regole di Naming è stata approvata dal Comitato Esecutivo il 4 agosto 2000 ed è in vigore dal 15 agosto 2000.
É pubblicata presso il sito della Naming Authority Italiana, al seguente indirizzo:
http://www.nic.it/NA/regole-naming-v331.html

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità.
Copyright © 1997-2000 studio legale Giurdanella

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it